IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art. 5 , comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993 ,
n.  124,  e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina
delle  forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma
1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
  Visto  l'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
recante   «Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
complementare»;
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n.
243, recante «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel
settore  della  previdenza  pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare  e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti
di previdenza ed assistenza obbligatoria»;
  Visto  l'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n.    252,    recante    «Disciplina   delle   forme   pensionistiche
complementari»;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
15  maggio 2007, n. 79, con il quale e' stato adottato il regolamento
recante  norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita'
e   di   onorabilita'   dei   soggetti   che   svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche
complementari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252;
  Visto  l'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine
rapporto  e  di  previdenza  complementare per i dipendenti pubblici,
sottoscritto  dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio
1999;
  Visti gli atti di indirizzo emanati dall'Organismo di coordinamento
dei  comitati  di settore ai sensi dell'art. 41, comma 6, del decreto
legislativo  n. 165/2001, per la definizione degli accordi collettivi
in   materia   di  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  previdenza
complementare  per  i pubblici dipendenti e, in particolare, gli atti
di  indirizzo  del 27 ottobre 1999 e del 18 gennaio 2007, con i quali
si  da'  mandato all'ARAN di procedere alla definizione degli accordi
sui fondi pensione relativamente ad aggregazioni di comparti;
  Visto  il D.P.C.M. 20 dicembre 1999, come modificato con D.P.C.M. 2
marzo  2001, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione
dei fondi pensione dei dipendenti pubblici;
  Visto   il  D.P.C.M.  2  maggio  2003,  con  il  quale  sono  stati
individuati  i  soggetti competenti a designare i componenti di parte
datoriale   nei  primi  organi  collegiali  dei  fondi  pensione  dei
dipendenti pubblici;
  Visto  il  D.P.C.M. 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la
pubblica  amministrazione e l'innovazione on.le prof. Renato Brunetta
e'  stato  delegato all'attuazione del decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001 sulle materie relative al lavoro pubblico;
  Ritenuto  necessario  ridefinire e rendere uniformi le modalita' di
designazione  dei  rappresentanti di parte datoriale nei primi organi
collegiali, nell'assemblea dei delegati e negli organi collegiali dei
fondi  di  previdenza  complementare  destinati  ai  dipendenti delle
amministrazioni  pubbliche,  come  individuate  ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerata  l'esigenza  di mantenere gli effetti dei provvedimenti
gia'  adottati  per l'avvio dei fondi di pensione complementare per i
lavoratori  della  scuola  e  per i lavoratori dei comparti regioni -
autonomie locali - sanita';
  Sentito  l'Organismo  di  coordinamento  dei  comitati  di settore,
previsto  dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001,
il  quale ha espresso nella seduta del 28 agosto 2007 parere positivo
sullo schema di decreto;
  Sentita  la  Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali di
cui  al  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, la quale ha
espresso  nella  seduta  del 14 febbraio 2008 parere favorevole sullo
schema  di  decreto  relativamente ai fondi pensione per i lavoratori
dei  comparti  delle  regioni  e  autonomie  locali  e  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Primi organi collegiali
  1.  Per  i  fondi  pensione  relativi al personale dipendente dalle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, i componenti dei primi organi
collegiali  rappresentanti  di  parte  datoriale  sono  designati, su
proposta dei competenti comitati di settore di cui all'art. 41, commi
2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, e nominati in sede di
atto  costitutivo,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, come modificato dall'art. 74,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2. Nell'ambito dei componenti dei primi organi collegiali di cui al
comma 1 designati su proposta del comitato di settore di cui all'art.
41,  comma  2  del  decreto  legislativo  3  0 marzo 2001, n. 165, e'
designato  un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.