IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea La presente direttiva e' emanata ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 378. 1. Finalita' e obiettivi di intervento. Salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti di cui al successivo punto 2; cio' attraverso l'attuazione di programmi di intervento volti al risanamento conservativo e recupero funzionale degli insediamenti stessi, alla tutela delle aree circostanti, alla preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, all'avvio e al recupero di attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche. 2. Individuazione delle tipologie di architettura rurale. Rientrano nelle tipologie di architettura rurale gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunita' rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. In particolare, rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005, vale a dire: gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attivita' agricole, nonche' le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unita' storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari; le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e 3. Programmazione degli interventi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, individuano nel proprio territorio, sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti di architettura rurale meritevoli di attenzione sulla base delle tipologie di cui al punto 2, e provvedono alla predisposizione di appositi programmi triennali, con la definizione delle forme di intervento e delle modalita' di incentivazione atte a consentire la realizzazione delle finalita' e degli obiettivi di cui al punto 1. Ai fini dell'acquisizione in via preventiva dei pareri e delle valutazioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 2 della legge n. 378/2003, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi accordi con gli uffici ministeriali competenti, cosi' come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto MIBAC 6 ottobre 2005. 4. Programma finanziario regionale. Nell'ambito dell'attivita' di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e anche in coerenza dei propri programmi di sviluppo rurale 2007-2013, i programmi regionali recepiscono e specificano ulteriormente le finalita' e gli obiettivi di cui al punto 1, definendo le politiche generali per la tutela e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Nei programmi regionali si provvede, in particolare a: a) stabilire le linee di azione, le procedure e le modalita' di approvazione degli interventi da promuovere per il conseguimento delle finalita' di cui al punto 1, attraverso l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla legge; ai sensi dell'art. 3, commi 16, 17, 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), per l'assegnabilita' dei contributi a soggetti privati, e' necessario che la quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni, non derivi da forme di indebitamento; b) definire i requisiti di ammissibilita' delle richieste di contributo e i criteri generali per la valutazione delle stesse, in ottemperanza a quanto previsto, tra l'altro, agli artt. 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005; c) stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili, tenendo conto che, a norma dell'art. 4, comma 1 della legge n. 378/2003, i contributi concessi: non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario di cui al successivo punto 6.b; saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale; non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35, 36, 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni. A norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 378/2003 il programma regionale, necessario per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 della legge, e' predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tenendo conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da acquisire anche attraverso gli accordi indicati al precedente paragrafo 3. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 378/2003, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel corso dell'elaborazione della proposta del programma regionale, possono concludere intese con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con le iniziative dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalita' di cui al punto 1. Gli accordi di cui al precedente punto, possono stabilire il co-finanziamento degli interventi con risorse di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto degli strumenti normativi di pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Tali accordi sono recepiti nella proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome e la loro conferma e' condizionata alla delibera di approvazione del programma. A norma dell'art. 3 della legge n. 378/2003, le risorse assegnate al Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale sono ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base dei programmi regionali, secondo i seguenti criteri: a) proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati; b) in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome. Le concrete modalita' di ripartizione annuale delle risorse sono specificate, in attuazione di tali criteri generali, con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. In fase di prima applicazione della legge, con lo stesso decreto si determina altresi' la ripartizione effettiva, tra le regioni e le province autonome, delle risorse del Fondo, procedendo, in caso di non avvenuta assegnazione di risorse relative ad annualita' passate, alla aggregazione delle stesse e alla loro ripartizione complessiva in un'unica soluzione. Le regioni e le province autonome possono, nel corso del triennio, procedere a rimodulazioni finanziarie dei programmi approvati, disponendo, ad esempio: a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca; b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilita' degli stessi; c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute. I programmi disciplinano le modalita' di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonche' i casi e le modalita' di revoca degli stessi. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, le regioni e le province autonome, a norma dell'art. 2, comma 2 della legge n. 378/2003, esercitano il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalita' definite dagli stessi programmi. Le regioni e le province autonome possono richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione. 5. Attuazione del programma e bando di selezione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispongono, nel corso dl triennio, i bandi secondo il modello allegato alla presente circolare (allegato A), per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento. I bandi specificano, in particolare: a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi prioritari individuati dal programma regionale; b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo; c) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande; d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo; e) le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi selezionati. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo le regioni e le province autonome si avvalgono di apposite commissioni di valutazione, composte e nominate secondo i criteri definiti nel programma regionale. 6. Studio di fattibilita'. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilita' diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi: a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i criteri metodologici seguiti e le principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste; b) il piano finanziario, articolato in relazione ad una congrua analisi dei costi, ai tempi e alle fasi attuative di cui al precedente punto e con l'indicazione delle risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell'intervento; c) la rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti, degli immobili e del territorio rurale interessati dall'intervento; d) la valutazione dei piu' significativi effetti paesaggistico-ambientali ed economici sul relativo contesto rurale a seguito dell'intervento realizzato e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale; e) le forme di gestione delle opere realizzate; f) la certificazione del Comune che attesti la conformita' dell'intervento alla normativa urbanistico-edilizia comunale. 7. Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi. La concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi e' subordinata, a norma dell'art. 4, comma 2 della legge n. 378/2003, alla stipula di una convenzione che prevede, tra l'altro: la non trasferibilita' degli immobili per almeno un decennio; l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere; la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario; la possibilita' di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformita' rispetto ai progetti approvati. La convenzione puo' stabilire eventuali altre condizioni, comprese adeguate forme di pubblicita' dei soggetti cofinanziatori, tenendo conto dell'entita' del contributo e della tipologia dell'intervento. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario. Roma, 30 ottobre 2008 Il direttore generale: Prosperetti