IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro:
   di  effettuare  operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e   lungo   termine,   indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso
d'interesse  o  i  criteri  per  la  sua  determinazione,  la durata,
l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra  caratteristica  e  modalita',  nonche' il foro competente e la
legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime;
   di  procedere,  ai fini della ristrutturazione del debito pubblico
interno   ed   estero,   al   rimborso   anticipato   dei  titoli,  a
trasformazione  di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche' a
sostituzione  tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  112130  del 28 dicembre 2007,
emanato  in  attuazione  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ed  in  particolare l'art. 3, ove si
prevede,  tra  l'altro,  che  le  operazioni di scambio e di rimborso
anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita,
ai  fini  della  ristrutturazione  del  debito  pubblico,  nonche' le
operazioni  di  concambio  effettuate  tramite  sistemi telematici di
negoziazione,  vengano  disposte dal direttore generale del Tesoro o,
per sua delega, dal direttore della direzione II;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
direzione  II  del  Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli
atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 25
novembre  2008  ammonta,  al  netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 82.813 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  decreti in data 8 febbraio, 21 marzo, 5 giugno, 9 luglio,
30  settembre  e  15  ottobre  2002,  7 febbraio e 8 aprile 2003 e 25
luglio  2007  con  i  quali e' stata disposta l'emissione delle prime
quindici   tranches  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  5,25%,  con
godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una sedicesima tranches dei predetti buoni
del  Tesoro  poliennali,  da  destinare  ad  operazioni di concambio,
mediante  scambio  di  titoli  in  circolazione  con  titoli di nuova
emissione  effettuato  da  parte  del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli  di  Stato  in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del  debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale
dei titoli acquistati;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una sedicesima tranche di buoni del Tesoro
poliennali  5,25% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto
2017 (codice IT0003242747), fino all'importo massimo di 3.800 milioni
di  euro, di cui al decreto del 5 giugno 2002, citato nelle premesse,
recante  l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi, e
da  regolarsi  attraverso  i  titoli  di  cui  all'art. 2, secondo le
modalita' previste dall'art. 8.
  I   titoli   sono  emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto del 5 giugno 2002.
  I  buoni  medesimi  sono  ammessi  alla quotazione ufficiale e sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto  dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  6  dell'8  gennaio  2008,  possono  essere
effettuate operazioni di «coupon stripping».
  La  prime  tredici cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.