Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

Disposizioni  in  materia  di  attuazione  dei  piani  di rientro dai
                          deficit sanitari
  1.  Al  comma  2 dell'articolo 4 del (( decreto-legge )) 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nel  primo  periodo  le parole da: «, con la facolta'» fino a:
«delle aziende ospedaliere» sono soppresse;
   b)  dopo  il  primo  periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di
assicurare  la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo'  nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno
o  piu'  subcomissari di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza  in  materia  di  gestione  sanitaria,  con  il compito di
affiancare   il   commissario   ad  acta  nella  predisposizione  dei
provvedimenti  da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale.
Il  commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti
attuatori  e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei direttori
generali  delle  aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
degli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e
delle   aziende   ospedaliere   universitarie,   fermo   restando  il
trattamento  economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in
atto,  che  possono  essere  affidate  a  un  soggetto  attuatore,  e
l'assegnazione  ad  altro  incarico  fino  alla  durata  massima  del
commissariamento  ovvero  alla  naturale  scadenza  del  rapporto con
l'ente del servizio sanitario.»;
   c)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  ((  dai  seguenti )) : «Gli
eventuali  oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico
della  regione  interessata,  che  mette  altresi' a disposizione del
commissario   il   personale,   gli   uffici   e  i  mezzi  necessari
all'espletamento    dell'incarico.    Con    decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, sono determinati i
compensi  degli  organi  della  gestione  commissariale.  Le  regioni
provvedono   ai   predetti   adempimenti   utilizzando   le   risorse
finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili  a  legislazione
vigente.».
  2.  In  favore  delle  regioni  che  hanno  sottoscritto accordi in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  180,  della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  e  successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi
dell'articolo   4   del   decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e'  stato  nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano
di  rientro, puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio
dei  Ministri,  l'erogazione,  in  tutto  o  in  parte,  del  maggior
finanziamento  condizionato alla verifica positiva degli adempimenti,
in  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  8 dell'intesa tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
23  marzo 2005, pubblicata (( nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  105  del  7 maggio 2005 )) , e dallo specifico accordo
sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione puo'
essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:
   a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del
maggior  finanziamento  condizionato  alla  verifica  positiva  degli
adempimenti,  una  situazione di emergenza finanziaria regionale tale
da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa,
nonche'  l'ordinato  svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
   b)  siano  stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro
il  termine  indicato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
provvedimenti  significativi  in  termini  di effettiva e strutturale
correzione  degli  andamenti della spesa, da verificarsi da parte del
tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente
agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.
  3.  Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono
erogate  a  titolo  di  anticipazione  e  sono oggetto di recupero, a
valere  su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non
attui  il  piano  di  rientro  nella dimensione finanziaria stabilita
nello  stesso.  Con  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri sono
stabiliti  l'entita',  la  tempistica  e  le  modalita'  del predetto
recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
  4.  Al  decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato;
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio
di amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui
all'articolo  7,  comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
269.».
  5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri
derivanti  dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61,
comma  19,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, il livello del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  al quale concorre
ordinariamente  lo  Stato  e'  incrementato  di  434 milioni di euro;
conseguentemente  le  misure  indicate  ai commi 20 e 21 del medesimo
articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
          ottobre   2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in  materia
          economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo   e  l'equita'
          sociale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.   4   (Commissari   ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti).  - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
          monitoraggio  dei  singoli Piani di rientro, effettuato dal
          Tavolo   di  verifica  degli  adempimenti  e  dal  Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza,  di  cui  rispettivamente  agli articoli 12 e 9
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
          maggio  2005,  con  le  modalita'  previste  dagli  accordi
          sottoscritti  ai  sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
          30  dicembre  2004,  n. 311, e successive modificazioni, si
          prefiguri  il mancato rispetto da parte della regione degli
          adempimenti  previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
          realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
          e  nei  tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
          di  risanamento,  riequilibrio  economico-finanziario  e di
          riorganizzazione  del  sistema  sanitario  regionale, anche
          sotto  il  profilo  amministrativo  e  contabile,  tale  da
          mettere  in  pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni,  ferme restando le
          disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma 796, lettera b),
          della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, il Presidente del
          Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
          comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute, sentito il Ministro per gli affari
          regionali  e  le  autonomie  locali,  diffida la regione ad
          adottare  entro  quindici  giorni tutti gli atti normativi,
          amministrativi,   organizzativi   e   gestionali  idonei  a
          garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi previsti nel
          Piano.
             2.  Ove  la  regione  non adempia alla diffida di cui al
          comma  1,  ovvero  gli  atti  e  le azioni posti in essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati,  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute, sentito il Ministro per gli affari
          regionali  e  le autonomie locali, nomina un commissario ad
          acta  per  l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
          rientro.  Al  fine di assicurare la puntuale attuazione del
          piano  di  rientro,  il Consiglio dei Ministri, su proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'   nominare,   anche   dopo   l'inizio  della  gestione
          commissariale,  uno  o  piu' subcommissari di qualificate e
          comprovate  professionalita'  ed  esperienza  in materia di
          gestione   sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare  il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da  assumere  in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
          commissario  puo'  avvalersi  dei subcommissari anche quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti  dei  direttori  generali delle aziende sanitarie
          locali,   delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti  di
          ricovero  e  cura  a carattere scientifico pubblici e delle
          aziende   ospedaliere   universitarie,  fermo  restando  il
          trattamento  economico  in  godimento, la sospensione dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore,  e  l'assegnazione  ad  altro incarico fino alla
          durata  massima  del  commissariamento ovvero alla naturale
          scadenza  del  rapporto  con l'ente del servizio sanitario.
          Gli  eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
          sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
          a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali,  sono  determinati  i  compensi degli organi della
          gestione  commissariale.  Le regioni provvedono ai predetti
          adempimenti  utilizzando  le  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.
             2-bis.   I   crediti   interessati  dalle  procedure  di
          accertamento  e  riconciliazione del debito pregresso al 31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di  rientro  dai  deficit sanitari di cui all'art. 1, comma
          180,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia
          stata  fatta  la richiesta ai creditori della comunicazione
          di  informazioni,  entro  un  termine definito, sui crediti
          vantati  dai  medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla
          data  in  cui  sono  maturati,  e  comunque  non  prima  di
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del presente decreto, qualora, alla
          scadenza   del   termine  fissato,  non  sia  pervenuta  la
          comunicazione  richiesta.  A  decorrere  dal termine per la
          predetta  comunicazione, i crediti di cui al presente comma
          non producono interessi.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 180 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
             «180.  La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi  174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
          gli  anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
          tecnico  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali,
          procede  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed elabora un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione  o di potenziamento del Servizio sanitario
          regionale,  di durata non superiore al triennio. I Ministri
          della  salute  e dell'economia e delle finanze e la singola
          regione   stipulano  apposito  accordo  che  individui  gli
          interventi  necessari  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico,   nel   rispetto   dei   livelli  essenziali  di
          assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria  per  la riattribuzione alla regione interessata
          del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera parziale e
          graduale,  subordinatamente  alla  verifica della effettiva
          attuazione del programma.».
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  8,  9  e  12
          dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005:
             «Art.  8  (Accordo  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico).  -  1. In relazione a quanto disposto dall'art.
          1,  comma  180,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, a
          partire  dall'anno  2005,  con  riferimento ai risultati di
          esercizio  dell'anno  2004,  in base alle risultanze finali
          del  tavolo  degli  adempimenti, per le Regioni interessate
          che,  ai  sensi  di  tale  disposizione,  stipulano  con  i
          Ministri  della  salute  e  dell'economia  e delle finanze,
          sentito  il  Ministro  per gli affari regionali, l'apposito
          accordo  che  individui  gli  interventi  necessari  per il
          perseguimento  dell'equilibrio  economico, nel rispetto dei
          livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui
          alla  intesa  prevista dal comma 173 del medesimo articolo,
          la sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per
          la  riattribuzione  del  maggiore  finanziamento  anche  in
          maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica
          della  effettiva  attuazione  del  programma  operativo, di
          riorganizzazione,  di  riqualificazione  o di potenziamento
          del Servizio sanitario regionale.
             2.  La sottoscrizione dell'accordo consente alla Regione
          interessata  l'accesso  al  maggior  finanziamento  con  le
          seguenti  modalita':  a)  spetta l'80 per cento del maggior
          finanziamento,  all'atto della sottoscrizione dell'accordo;
          il  rimanente  20  per cento subordinatamente alla verifica
          della  effettiva  attuazione del programma, nel caso in cui
          la    Regione    risulti:    adempiente   con   riferimento
          all'equilibrio economico-finanziario, verificato dal tavolo
          tecnico  degli  adempimenti, al mantenimento dei livelli di
          assistenza   previsti   dal   decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  29  novembre  2001  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  all'attuazione  del  Piano
          nazionale  della  prevenzione  e  del  Piano  nazionale per
          l'aggiornamento  del  personale sanitario; inadempiente con
          riferimento  agli  altri adempimenti di cui all'allegato 1;
          b)  spetta  il  40  per  cento  del  maggior finanziamento,
          all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 60
          per  cento  subordinatamente  alla verifica della effettiva
          attuazione  del  programma,  nel  caso  in  cui  la regione
          risulti non adempiente anche a uno degli adempimenti di cui
          alla lettera a) primo trattino.
             3.  L'accordo:  stabilisce le modalita' per l'erogazione
          del  saldo  del  maggior  finanziamento  secondo  stati  di
          avanzamento   concordati,   nonche'  le  modalita'  per  la
          sospensione  dell'erogazione  del maggior finanziamento, in
          caso  di  verifica  negativa dello stato di avanzamento nei
          tempi  e  nei  modi concordati; definisce adeguate forme di
          monitoraggio  degli  obiettivi  intermedi per ogni stato di
          avanzamento  e le modalita' della loro verifica; definisce,
          limitatamente ai casi di cui alla lettera b) del precedente
          comma,  le modalita' di affiancamento di rappresentanti del
          Ministero  della  salute,  di  rappresentanti del Ministero
          dell'economia  e  finanze  e  di  rappresentanti  regionali
          designati  dalla Conferenza Stato-Regioni alle attivita' di
          gestione e programmazione del servizio sanitario regionale,
          nonche'  la  individuazione  dei provvedimenti regionali di
          spesa e programmazione sanitaria da sottoporre a preventiva
          approvazione  da  parte  del  Ministero  della salute e del
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  che  possono
          approvare  anche  con prescrizioni in ordine alle modalita'
          di  recepimento  e  ai  contenuti  degli stessi. Sono fatti
          salvi  i  provvedimenti  regionali  di  somma  urgenza,  da
          trasmettersi  successivamente  alla  loro adozione. Prevede
          eventuali forme di partenariato con le altre Regioni.
             4.   Con   successiva  intesa,  in  sede  di  Conferenza
          Stato-Regioni  saranno  individuati,  entro  trenta  giorni
          dalla  presente  intesa,  i casi in cui l'accordo di cui al
          presente  articolo, pur rientrando nella fattispecie di cui
          alla  lettera  b),  non  implica forme di affiancamento; in
          mancanza della ulteriore intesa opera quanto previsto dalla
          presente intesa.
             5.   Limitatamente  alle  Regioni  nelle  quali  si  sia
          verificato  un  disavanzo  pari  o superiore al 7 per cento
          sulla   base   dei   risultati  del  Tavolo  tecnico  degli
          adempimenti,  al  netto,  per  l'anno  2005,  delle risorse
          impiegate  per  arretrati di contratti e convenzioni per il
          personale,  la  stipula  dell'accordo  di  cui  al comma 3,
          integrato  con  il  concerto  del  Ministro  per gli affari
          regionali,  e' da considerarsi in ogni caso dovuta da parte
          della  Regione  interessata  e  quindi  rientrante  tra gli
          adempimenti  oggetto  di  verifica  previsti dalla presente
          intesa, ai sensi del precedente art. 2.».
             «Art.   9   (Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione  dei  LEA).  -  1.  Ai  fini della presente
          intesa,  e'  istituito  presso il Ministero della salute il
          Comitato    paritetico    permanente    per   la   verifica
          dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di assistenza in
          condizioni  di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo
          delle  risorse  e  per  la verifica della congruita' tra le
          prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
             2.  Il  Comitato,  che  si  avvale  del supporto tecnico
          dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, opera sulla
          base   delle   informazioni   desumibili   dal  sistema  di
          monitoraggio  e  garanzia di cui al decreto ministeriale 12
          dicembre  2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al
          Nuovo sistema informativo sanitario.
             3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti del
          Ministero   della  salute,  di  cui  uno  con  funzioni  di
          coordinatore,     due    rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze,  un  rappresentante  del
          Dipartimento  per gli affari regionali della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e  da  sette rappresentanti delle
          Regioni  designati  dalla  Conferenza  dei Presidenti delle
          regioni e delle province autonome.».
             «Art. 12 (Tavolo di verifica degli adempimenti). - 1. Ai
          fini  della  verifica degli adempimenti per le finalita' di
          quanto  disposto  dall'art.  1, comma 184, lettera c) della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311, e' istituito presso il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello Stato, il Tavolo tecnico
          per   la  verifica  degli  adempimenti,  coordinato  da  un
          rappresentante  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e composto da rappresentanti: del Dipartimento degli affari
          regionali  della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del
          Ministero  della  salute; delle regioni capofila delle aree
          sanita'  e  affari finanziari, nell'ambito della Conferenza
          dei  Presidenti  delle  regioni e province autonome; di una
          ulteriore  regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti
          delle regioni e delle province autonome; dell'Agenzia per i
          servizi   sanitari   regionali;   della   Segreteria  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano; della
          Segreteria  della Conferenza dei Presidenti delle regioni e
          delle province autonome.
             2.  Il  Tavolo  tecnico  di cui al comma 1 richiede alle
          singole  regioni la documentazione necessaria alla verifica
          degli  adempimenti.  Il  Tavolo  procede  ad un primo esame
          della  documentazione,  informando  le regioni, prima della
          convocazione,   sui   punti   di   criticita'  riscontrati,
          affinche'   esse   possano  presentarsi  con  le  eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore  del  Tavolo  tecnico  dispone che di tutte le
          sedute  sia  redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
          lavori  e  delle  posizioni  espresse  dai partecipanti, e'
          trasmesso   ai   componenti   del  Tavolo  e  alla  regione
          interessata.
             3.  Il  Tavolo  tecnico:  entro  il  30  marzo dell'anno
          successivo  a  quello di riferimento, fornisce alle regioni
          le  indicazioni relative alla documentazione necessaria per
          la   verifica  degli  adempimenti,  che  le  stesse  devono
          produrre  entro  il  successivo  30  maggio;  effettua  una
          valutazione  del  risultato  di  gestione,  a partire dalle
          risultanze  contabili  al  quarto  trimestre  ed esprime il
          proprio  parere  entro  il 30 luglio dell'anno successivo a
          quello  di  riferimento;  si  avvale  delle  risultanze del
          Comitato  di  cui all'art. 9 della presente intesa, per gli
          aspetti  relativi  agli adempimenti riportati nell'Allegato
          1,  al  Punto  2,  lettere  c),  e),  f),  g),  h),  e agli
          adempimenti  derivanti  dagli  articoli  3,  4  e  10 della
          presente  intesa;  riferisce  sull'esito delle verifiche al
          Tavolo  politico,  che  esprime  il  suo parere entro il 30
          settembre  dell'anno  successivo  a  quello di riferimento.
          Riferisce,   altresi',  al  tavolo  politico  su  eventuali
          posizioni   discordanti.   Nel   caso  che  tali  posizioni
          riguardino  la valutazione degli adempimenti di una singola
          regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.
             4.  Il  Tavolo politico e' composto: per il Governo, dal
          Ministro  dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal
          Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli
          affari  regionali  o  suo  delegato; per le regioni, da una
          delegazione  politica della Conferenza dei Presidenti delle
          regioni e delle province autonome, guidata dal Presidente o
          suo delegato.
             5.   Il   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  Tavolo
          politico   in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche  sugli
          adempimenti  in  questione,  provvede  entro  il 15 ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le regioni
          adempienti  ad  erogare  il saldo, e provvede nei confronti
          delle regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
          della legge n. 311 del 2004.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo   16  ottobre  2003,  n.  288  (Riordino  della
          disciplina  degli  Istituti  di ricovero e cura a carattere
          scientifico,  a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16
          gennaio  2003,  n. 3), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.2  (Trasformazione degli Istituti in Fondazioni). -
          1.  Su  istanza  della regione in cui l'Istituto ha la sede
          prevalente  di  attivita' clinica e di ricerca, con decreto
          adottato   dal  Ministro  della  salute,  gli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
          esistenti  alla  data  di  entrata in vigore della legge 16
          gennaio  2003,  n.  3, ferma restandone la natura pubblica,
          possono   essere   trasformati  in  Fondazioni  di  rilievo
          nazionale  aventi  le  finalita'  di cui all'art. 1, aperte
          alla  partecipazione  di  soggetti  pubblici  e  privati  e
          sottoposte  alla vigilanza del Ministero della salute e del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.  Gli  enti
          trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.
             2.  Sono  enti  fondatori  il Ministero della salute, la
          regione ed il comune in cui l'Istituto da trasformare ha la
          sede  effettiva  di  attivita'  e, quando siano presenti, i
          soggetti  rappresentativi  degli interessi originari. Altri
          enti pubblici e soggetti privati, che condividano gli scopi
          della   fondazione   ed   intendano   contribuire  al  loro
          raggiungimento,    possono    aderire    in   qualita'   di
          partecipanti, purche' in assenza di conflitto di interessi:
          gli   statuti,   in   conformita'   al   presente   decreto
          legislativo,  disciplinano  le  modalita'  e  le condizioni
          della   loro   partecipazione,   ivi   compreso   l'apporto
          patrimoniale  loro  richiesto  all'atto della adesione e le
          modalita'    di    rappresentanza    nel    consiglio    di
          amministrazione.
             3.  Le Fondazioni IRCCS hanno durata illimitata. Ad esse
          sono  trasferiti,  in assenza di oneri, i rapporti attivi e
          passivi,  il  patrimonio  mobiliare  e  immobiliare  ed  il
          personale degli Istituti trasformati.
             4. (abrogato)».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo  288  del  2003,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
             «Art.5  (Istituti  non  trasformati).  -  1. Con atto di
          intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni",
          sono   disciplinate  le  modalita'  di  organizzazione,  di
          gestione  e  di  funzionamento degli Istituti di ricovero e
          cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni,
          nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di
          indirizzo   e   controllo   da  quelle  di  gestione  e  di
          attuazione,   nonche'   di  salvaguardia  delle  specifiche
          esigenze  riconducibili  alla  attivita'  di ricerca e alla
          partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza
          assistenziale,   prevedendo   altresi'   che  il  direttore
          scientifico  responsabile  della  ricerca  sia nominato dal
          Ministro  della salute, sentito il Presidente della regione
          interessata.
             1-bis.  Restano  ferme le funzioni e la composizione del
          consiglio   di   amministrazione   dell'Istituto  "Giannina
          Gaslini" di Genova, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 269».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 19 dell'art. 61 del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   6   agosto  2008,  n.  133
          (Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
             «19.  Per  gli  anni  2009,  2010  e  2011,  la quota di
          partecipazione  al  costo  per le prestazioni di assistenza
          specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
          di  cui  all'art.  1, comma 796, lettera p), primo periodo,
          della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, e' abolita. Resta
          fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.».