L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 19 dicembre 2007;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);  e in particolare l'art. 2, comma 12, lettere d), e), g) e
h);
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto-legge 23 agosto 2004, n. 239, convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    il  decreto-legge  18 giugno  2007, n. 73, recante misure urgenti
per   l'attuazione   di   disposizioni   comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione    dei   mercati   dell'energia,   convertito,   con
modificazioni,  in  legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n.
125/2007).
  Visti:
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
    la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/2004, e, in
particolare,   l'Allegato   A   come   successivamente  modificato  e
integrato;
    la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04, e,
in  particolare,  l'Allegato  A  come  successivamente  modificato  e
integrato;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2004, n. 247/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04, e in
particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 27 luglio 2005, n. 158/2005 (di
seguito: deliberazione n. 158/05);
    la  deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05 (di
seguito: deliberazione n. 203/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 giugno  2006, n. 122/06 (di
seguito: deliberazione n. 122/06);
    la deliberazione dell'Autorita' 8 novembre 2006, n. 246/06;
    la  deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 208/06 (di
seguito deliberazione n. 208/06);
    la  deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 209/06 (di
seguito deliberazione n. 209/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di
seguito:  deliberazione n. 292/06), come successivamente modificata e
integrata;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 18 gennaio 2007, n. 11/07, come
successivamente modificata e integrata;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  19 giugno  2007, n. 139/07 (di
seguito: deliberazione n. 139/07);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  12 luglio  2007, n. 172/07 (di
seguito: deliberazione n. 172/07);
    la  deliberazione dell'Autorita' 26 settembre 2007, n. 234/07 (di
seguito: deliberazione n. 234/07);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  7 novembre 2007, n. 281/07 (di
seguito: deliberazione n. 281/07).
  Visti:
    il  documento  per  la  consultazione  2 maggio 2005, concernente
«Obblighi  di  registrazione e di tempestivita' nella trasmissione ai
distributori  delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i
venditori  di  gas  naturale  e  di  energia  elettrica» (di seguito:
documento per la consultazione 2 maggio 2005);
    il  documento  per  la  consultazione 24 ottobre 2006 concernente
«Verifica  dei  dati di qualita' commerciale e di sicurezza», atto n.
29/06 (di seguito: documento per la consultazione n. 29/06);
    il  documento  per  la  consultazione  4 aprile  2007 concernente
«Opzioni  per la regolazione della qualita' dei servizi elettrici nel
terzo periodo di regolazione (2008-2011)», atto n. 16/07 (di seguito:
primo documento per la consultazione);
    il  documento  per  la  consultazione  2 agosto  2007 concernente
«Proposte per la regolazione della qualita' dei servizi elettrici nel
III  periodo  di regolazione (2008-2011)», atto n. 36/07 (di seguito:
secondo documento per la consultazione);
    il  documento  per  la consultazione 22 novembre 2007 concernente
«Condizioni  tecniche  per  la connessione alle reti di distribuzione
dell'energia elettrica con tensione nominale superiore ad 1 kV», atto
n. 45/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 45/07);
    il  documento  per  la consultazione 26 novembre 2007 concernente
«Schema  di  testo  integrato  della  regolazione  della qualita' dei
servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel
periodo  di  regolazione 2008-2011», atto n. 46/07 (di seguito: terzo
documento per la consultazione);
    il  documento  per  la consultazione 30 novembre 2007 concernente
«Tariffe  per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione
e  misura  dell'energia  elettrica per il periodo 2008-2011», atto n.
47/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 47/07);
    il  documento  per  la consultazione 30 novembre 2007 concernente
«Commercializzazione  di energia elettrica e gas naturale nei mercati
al   dettaglio»,   atto  n.  48/07  (di  seguito:  documento  per  la
consultazione n. 48/07);
    il  documento  per  la  consultazione 6 dicembre 2007 concernente
«Schema  di  provvedimento  per  la  regolazione  incentivante  della
qualita'  del  servizio  di  trasmissione  dell'energia elettrica nel
periodo  di  regolazione  2008-2011»,  atto  n.  53/07  (di  seguito:
documento per la consultazione n. 53/07);
    le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da parte dei soggetti
interessati  a  seguito  della pubblicazione del primo, del secondo e
del   terzo   documento  di  consultazione  diffusi  nell'ambito  del
procedimento  avviato  con  la  deliberazione  n.  209/06 (di seguito
richiamato   anche  procedimento  in  materia  di  regolazione  della
qualita' dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione).
  Considerato che:
    il  procedimento  in  materia  di  regolazione della qualita' dei
servizi  elettrici per il terzo periodo di regolazione avviato con la
deliberazione  n.  209/06  si  e'  svolto  in  parallelo  all'analogo
procedimento   per   le   tariffe   dei   servizi   di  trasmissione,
distribuzione e misura dell'energia elettrica per il medesimo periodo
di regolazione, avviato con la deliberazione n. 208/06;
    il  procedimento  sulla  regolazione  in  materia di qualita' dei
servizi  elettrici  per  il  terzo  periodo  di  regolazione e' stato
inserito  nella  sperimentazione  triennale  dell'Analisi  di impatto
della regolazione (A.I.R.) avviata con la deliberazione n. 203/05;
    nel  rispetto  di  tale  metodologia,  gli obiettivi generali del
procedimento  sono  stati  indicati  nella deliberazione n. 209/06 di
avvio  del  medesimo e sono stati ulteriormente specificati nel primo
documento  per  la  consultazione;  in  particolare, per i servizi di
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica tali obiettivi
sono cosi' riassumibili:
      a) migliorare  l'affidabilita' delle reti di distribuzione MT e
BT;
      b) aumentare  la tutela dei clienti finali che subiscono troppe
interruzioni;
      c) semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle
interruzioni;
      d) rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualita'
commerciale;
      e) ampliare  il  livello  di  tutela  per  i clienti serviti da
piccole imprese distributrici;
      f) assicurare  l'efficacia  della  regolazione  della  qualita'
commerciale  in  regime  di  separazione  tra imprese distributrici e
esercenti di vendita;
      g) estendere  al  settore  elettrico  il metodo di verifica dei
dati di qualita' commerciale gia' introdotto per il settore gas;
      h) promuovere gli investimenti finalizzati a migliorare aspetti
di  qualita'  non  strettamente ricompresi nel sistema di standard di
qualita' e relativi incentivi, penalita' e indennizzi;
      i) favorire  il  miglioramento  dei  livelli  di qualita' della
tensione;
    ancora  nel rispetto di tale metodologia, nel primo documento per
la   consultazione  sono  state  presentate  opzioni  alternative  di
regolazione per cinque degliaspetti piu' importanti del procedimento;
per   ciascuna  opzione  e'  stata  condotta,  attraverso  un'analisi
multi-criteri,  una  valutazione qualitativa preliminare e sono state
sollecitate   ai   soggetti   interessati   osservazioni  e  elementi
quantitativi per la scelta dell'opzione preferibile;
    il  processo  di  consultazione  si  e'  articolato  in tre fasi,
corrispondenti  alla  diffusione  di  tre  distinti  documenti per la
consultazione  e  alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti
interessati sulle proposte presentate dall'Autorita';
    nel  corso  del  processo di consultazione i soggetti interessati
sono  stati  continuamente  informati  delle attivita' condotte e del
piano  di  consultazione,  pubblicato  in  appendice a ognuno dei tre
documenti  per la consultazione, periodicamente aggiornato in esito a
ogni consultazione;
    le  proposte  di  regolazione  sono state formulate tenendo conto
degli   effetti  della  regolazione  in  vigore  della  qualita'  del
servizio,  sia  per  quanto  riguarda  la continuita' del servizio di
distribuzione  che  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  di  qualita'
commerciale   dei   servizi   di   distribuzione,  misura  e  vendita
riesaminate;  per  tutti questi aspetti come anche per alcuni aspetti
di  qualita'  della  tensione  attualmente  soggetti  a  monitoraggio
sperimentale nell'ambito della Ricerca di sistema, sono stati forniti
ai  soggetti  interessati dati e analisi comparative (sintetizzati in
una appendice al secondo documento per la consultazione);
    in  esito  a  ogni  fase  di consultazione sono state valutate le
opzioni  alternative e riformulate le proposte iniziali tenendo conto
delle  osservazioni  pervenute  dai  soggetti  interessati  e tenendo
altresi'  conto  sia  degli  obiettivi  del  procedimento, generali e
specifici,  indicati  come sopra descritto, sia della introduzione di
nuovi  standard  di  continuita'  del  servizio  relativi alla durata
massima  del  tempo  di  ripristino  dell'alimentazione, prevista con
decorrenza   progressiva   a   partire   dal   1° luglio  2009  dalla
deliberazione  n.  172/07 recante Direttiva per la tutela dei clienti
finali  di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o
estese;
    per  quanto riguarda in particolare l'obiettivo di semplificare e
stabilizzare  gli  obblighi  di  registrazione  della continuita' del
servizio,   l'Autorita'   ha  emanato  la  deliberazione  n.  281/07,
contenente le regole di registrazione delle interruzioni del servizio
elettrico  per  il terzo periodo di regolazione, in anticipo rispetto
alla  conclusione  del  procedimento,  per  dare  modo  alle  imprese
distributrici   di   predisporre  per  tempo  i  sistemi  informativi
destinati alla registrazione delle interruzioni;
    tanto  la  deliberazione  n.  172/07  quanto  la deliberazione n.
281/07  prevedono che le disposizioni di cui ai rispettivi Allegati A
debbano    confluire   nel   Testo   integrato   delle   disposizioni
dell'Autorita'  in  materia di regolazione della qualita' dei servizi
elettrici per il terzo periodo di regolazione da redigere in esito al
procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06;
    sulla   base   delle   osservazioni  pervenute  a  seguito  della
pubblicazione  del  primo  e  del secondo documento di consultazione,
l'Autorita'  ha  prospettato nel terzo documento di consultazione uno
schema  di  Testo  integrato  della  regolazione  della  qualita' dei
servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica (di
seguito:  Testo  integrato),  inteso  ad  aggiornare  l'attuale Testo
integrato  di  cui  all'Allegato  A  della  deliberazione n. 4/2004 e
successive  modificazioni  e  integrazioni, rinviando a un successivo
documento  di  consultazione  la  diffusione  di un analogo schema di
provvedimento per il servizio di trasmissione;
    lo  schema  di  Testo integrato presentato nel terzo documento di
consultazione e' basato sui seguenti elementi principali:
      a) per    quanto    riguarda    l'obiettivo    di    migliorare
l'affidabilita' delle reti di distribuzione in media e bassa tensione
(di   seguito:   MT   e  BT):  affiancare  alla  attuale  regolazione
incentivante  della durata cumulata di interruzione per cliente anche
una nuova regolazione incentivante del numero medio annuo per cliente
di  interruzioni lunghe (durata superiore a 3 minuti) e brevi (durata
compresa  tra  1  secondo  e  3  minuti), rivedendo i parametri e gli
aspetti  specifici  di  tali  regolazioni  in  modo  da assicurare la
massima gradualita' possibile nel passaggio dal meccanismo vigente al
nuovo meccanismo incentivante;
      b) per  quanto  riguarda l'obiettivo di aumentare la tutela dei
clienti  finali  che  subiscono troppe interruzioni: aggiornamento, a
decorrere  dal 2010, degli standard di continuita' relativi al numero
massimo  di  interruzioni  lunghe  per  clienti  alimentati  in media
tensione   (di   seguito:   clienti  MT)  e  monitoraggio  specifico,
attraverso  appositi  indicatori  di  continuita' del servizio, della
distribuzione  del numero di clienti alimentati in bassa tensione (di
seguito:  clienti  BT)  per  numero  di  interruzioni senza preavviso
lunghe  subite nell'anno, propedeutico all'introduzione a partire dal
successivo   periodo   di  regolazione  (2012-2015)  di  standard  di
continuita'  relativi  al numero massimo di interruzioni lunghe anche
per   clienti   BT,  sfruttando  anche  le  potenzialita'  dei  nuovi
misuratori  elettronici  di  energia  elettrica  predisposti  per  la
telegestione  per  i  punti  di  prelievo in bassa tensione secondo i
requisiti funzionali definiti dalla deliberazione n. 292/06;
      c) per   quanto   riguarda   l'obiettivo   di   semplificare  e
stabilizzare   le   regole   di   registrazione  delle  interruzioni,
confermare,  salvo osservazioni specifiche delle imprese interessate,
le regole definite con la deliberazione n. 281/2007;
      d) per  quanto riguarda l'obiettivo di rafforzare la tutela dei
clienti  per  gli  aspetti  di  qualita'  commerciale:  confermare le
proposte,  avanzate  nel  secondo  documento per la consultazione, di
riformare  le  discipline  degli  indennizzi  automatici  in  caso di
mancato  rispetto  degli  standard  di  qualita'  commerciale e degli
appuntamenti  con  i clienti, in modo da rafforzare la protezione dei
clienti  interessati  e introdurre standard specifici di qualita' per
due  prestazioni  (verifiche  dei  gruppi di misura e verifiche della
tensione  di  alimentazione  su  richiesta  dei  clienti) attualmente
soggette solo a standard generale di qualita';
      e) per  quanto  riguarda  l'obiettivo di ampliare il livello di
tutela  per  i  clienti  serviti  da  piccole  imprese distributrici:
introdurre  progressivamente  per  tutte  le  imprese distributrici i
medesimi  obblighi  in tema di continuita' del servizio e di qualita'
commerciale, favorendo da una parte l'aggregazione di piccole imprese
distributrici   ai   fini   della   regolazione   incentivante  della
continuita'  del  servizio  e  prevedendo  entro l'attuale periodo di
regolazione  valutazioni  specifiche  nel  caso  di  reti  di  minima
dimensione;
      f) per  quanto  riguarda  l'obiettivo di assicurare l'efficacia
della regolazione della qualita' commerciale in regime di separazione
tra  imprese  distributrici  e esercenti di vendita: introdurre anche
per  il  settore  elettrico  gli  obblighi  di  tempestivita'  per  i
venditori gia' introdotti nel settore gas in esito alla pubblicazione
del  documento  per  la  consultazione  2 maggio 2005 (documento gia'
contenente   proposte   anche   per   il   settore   elettrico),   in
considerazione  delle  modifiche di assetto introdotte dalla legge n.
125/2007;
      g) per  quanto  riguarda  l'obiettivo  di  estendere al settore
elettrico il metodo di verifica dei dati di qualita' commerciale gia'
introdotto  per  il  settore  gas  (parte  IV  dell'Allegato  A  alla
deliberazione  n. 168/04): confermare tale proposta, tenendo conto di
alcuni  miglioramenti  suggeriti  dall'esperienza  attuativa  e  gia'
introdotti,  per  quanto  riguarda  il  settore  gas,  in  esito alla
pubblicazione del documento per la consultazione n. 29/06, nonche' di
alcune  evidenze  emerse  dal  primo  ciclo  di  verifiche  ispettive
sperimentali  disposte  con la deliberazione dell'Autorita' 2 ottobre
2006, n. 213/06;
    nello schema di Testo integrato presentato nel terzo documento di
consultazione non sono trattati alcuni obiettivi del procedimento per
i seguenti motivi:
      a) per   quanto   riguarda   l'obiettivo   di   promuovere  gli
investimenti   finalizzati  a  migliorare  aspetti  di  qualita'  non
strettamente  ricompresi  nel  sistema  di  standard  di  qualita'  e
relativi  incentivi,  penalita'  e  indennizzi,  a  seguito dei primi
orientamenti  indicati  nel  primo documento per la consultazione, le
proposte  finali  in  merito sono state avanzate nel documento per la
consultazione n. 47/07 diffuso nell'ambito del procedimento di natura
tariffaria  avviato  con deliberazione n. 208/07, a seguito del quale
e'  previsto  l'aggiornamento  del Testo integrato delle disposizioni
per  l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura
dell'energia elettrica;
      b) per quanto riguarda l'obiettivo di favorire il miglioramento
dei  livelli  di  qualita'  della  tensione, l'Autorita' conferma gli
orientamenti  indicati  nel primo documento per la consultazione e si
riserva  di avanzare le proposte finali in merito alla qualita' della
tensione,  a  motivo  della  natura complessa e specialistica di tale
aspetto,  in  successivi  documenti per la consultazione, da emanarsi
nel  corso  del  terzo  periodo  di regolazione,tenendo conto sia dei
risultati  del  monitoraggio della qualita' della tensione sulle reti
di  distribuzione in media tensione, condotto attualmente nell'ambito
della  Ricerca  di  sistema  dalla  societa'  Cesi Ricerca, sia delle
prevedibili   evoluzioni   della  normativa  tecnica  in  materia  di
caratteristiche  della  tensione  (norma  EN  50160), anche a seguito
delle   proposte   formulate   dal   European  Regolatory  Group  for
Electricity  and  Gas  (ERGEG)  e  del dialogo tecnico attualmente in
corso  presso  il Cenelec a cui l'Autorita' partecipa attivamente nel
quadro  delle  iniziative  del  Council of European Energy Regulators
(CEER);
      c) per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla qualita' del
servizio di trasmissione, le proposte finali sono state stralciate in
un  apposito  documento  per  la consultazione, diffuso il 6 dicembre
2007  (Atto  n. 53/07), a seguito del quale e' prevista l'adozione di
uno specifico provvedimento separato dal Testo integrato;
    alcuni tra i soggetti partecipanti che hanno inviato osservazioni
in  esito  al  terzo  documento  per  la consultazione hanno espresso
alcuni  profili  critici verso le proposte finali dell'Autorita', che
possono essere cosi' sintetizzate per gli aspetti principali:
      a) per    quanto    concerne    l'obiettivo    di    migliorare
l'affidabilita' delle reti di distribuzione MT e BT:
        non  condividono la proposta di revisione dei parametri della
regolazione incentivante della durata di interruzione e richiedono di
mantenere  per  tale regolazione i medesimi parametri gia' utilizzati
nel periodo vigente;
        non  condividono  i  livelli  obiettivo  proposti  nel  terzo
documento   per   la   consultazione   in   merito  alla  regolazione
incentivante del numero medio di interruzioni;
        ritengono eccessivamente stringente il tetto massimo previsto
per  gli  incentivi  derivanti  dalle  regolazioni del numero e della
durata di interruzione;
      b) per  quanto  concerne l'obiettivo di aumentare la tutela dei
clienti finali che subiscono troppe interruzioni:
        non  condividono  la  proposta  di  rivedere,  dal  2010, gli
standard  di  continuita'  relativi al numero massimo di interruzioni
per   clienti  MT,  tenuto  conto  delle  altre  modifiche  suggerite
dall'Autorita'   tra  le  quali  in  particolare  l'inclusione  delle
interruzioni derivanti dalle reti in alta tensione di distribuzione e
di trasmissione;
        non   condividono   la   proposta   di   includere  anche  le
interruzioni  con  preavviso successive, per ogni cliente, alla prima
nell'anno  tra le interruzioni conteggiate ai fini della verifica del
rispetto degli standard individuali di continuita' per clienti MT;
      c) per   quanto   concerne   l'obiettivo   di   semplificare  e
stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni:
        ritengono che sia necessario chiarire alcuni aspetti relativi
alla  registrazione  delle  interruzioni  con particolare riferimento
alle   interruzioni  con  origine  su  reti  di  altri  esercenti  di
distribuzione interconnesse;
      d) per  quanto concerne l'obiettivo di rafforzare la tutela dei
clienti per gli aspetti di qualita' commerciale:
        ritengono  non  compatibile il restringimento a due ore della
fascia  di  puntualita'  degli appuntamenti in particolare per quanto
riguarda i maggiori centri urbani congestionati dal traffico;
        ritengono  che debba essere posposta di 6 mesi l'introduzione
di  nuovi  standard  specifici,  in  particolare quello relativo alle
verifiche  della  tensione  di  alimentazione  per  la  necessita' di
approvvigionare strumenti di rilevazione della tensione conformi alla
norma EN 61000-4-30;
        rilevano   la  necessita'  di  specificare  le  modalita'  di
comunicazione   delle   richieste   di  riattivazione  a  seguito  di
sospensione per morosita';
      e) per  quanto  concerne  l'obiettivo di ampliare il livello di
tutela per i clienti serviti da piccole imprese distributrici:
        non hanno formulato particolari osservazioni;
      f) per  quanto  concerne  l'obiettivo di assicurare l'efficacia
della regolazione della qualita' commerciale in regime di separazione
tra imprese distributrici e esercenti di vendita:
        ritengono     eccessivamente    stringente    l'obbligo    di
tempestivita'  pari  a 2 giorni in capo agli esercenti di vendita per
la  trasmissione  all'impresa  distributrice  di  ogni  richiesta dei
clienti   finali  concernenti  prestazioni  soggette  a  standard  di
qualita' commerciale;
        ritengono non praticabile nel 2008 l'obbligo di registrazione
dei  tempi  effettivi  per  le suddette trasmissioni di richieste dal
venditore al distributore;
      g) per  quanto  concerne  l'obiettivo  di  estendere al settore
elettrico il metodo di verifica dei dati di qualita' commerciale gia'
introdotto per il settore gas:
        invitano   a   riconsiderare   il   metodo   con  particolare
riferimento  alla  necessita' di disporre di documentazione cartacea,
per evitare appesantimenti di carattere formale e non sostanziale.
  Ritenuto che sia opportuno:
    dare  seguito  alla proposta formulata nel terzo documento per la
consultazione, tenendo conto e valutando attentamente le osservazioni
formulate dai soggetti interessati e sopra sintetizzate negli aspetti
principali;
    confermare  le  proposte  formulate  nel  terzo  documento per la
consultazione   o   rivederne   alcuni  aspetti,  in  relazione  alle
argomentazioni  prodotte  dai  soggetti interessati partecipanti alla
terza consultazione, come di seguito specificato:
      a) per    quanto    concerne    l'obiettivo    di    migliorare
l'affidabilita'  delle  reti  di distribuzione MT e BT: confer-mare i
parametri della regolazione incentivante della durata di interruzione
proposti nel secondo e nel terzo documento di consultazione in quanto
tali  modifiche  si  rendono  necessarie  vista  gli  effetti  finora
raggiunti  per questa regolazione; per quanto riguarda la regolazione
del  numero,  da  un lato confermare i livelli obiettivo indicati nel
terzo  documento  di consultazione, dall'altro introdurre limitamente
al  periodo  di  regolazione  2008-2011  - un tetto massimo del 6% al
tasso  di  miglioramento  tendenziale  annuo  richiesto per il numero
medio  di interruzioni lunghe e brevi per cliente, in modo da evitare
obiettivi  eccessivamente  stringenti  per  imprese  distributrici in
situazioni particolari; inoltre, rivedere in aumento il tetto massimo
agli incentivi in relazione al coefficiente applicabile ai clienti in
bassa  concentrazione,  per  evitare  di non promuovere adeguatamente
investimenti finalizzati al miglioramento della qualita' del servizio
in aree rurali;
      b) per  quanto  concerne l'obiettivo di aumentare la tutela dei
clienti  finali  che  subiscono  troppe  interruzioni:  confermare la
proposta  di  revisione degli standard individuali per clienti MT dal
2009,  come  proposto  nel  terzo  documento per la consultazione, in
quanto  i  livelli  di qualita' identificati da tali standard possono
essere  mantenuti con un normale esercizio della rete, ma rivedere in
alcuni  aspetti  il  regime  di esclusione delle interruzioni ai fini
della   verifica   di  detti  standard,  in  accoglimento  di  alcune
osservazioni   formulate  in  particolare  per  le  interruzioni  con
preavviso  e  per  le  interruzioni consecutive nell'arco di sessanta
minuti;
      c) per   quanto   concerne   l'obiettivo   di   semplificare  e
stabilizzare   le   regole   di   registrazione  delle  interruzioni:
modificare,  in  accoglimento  di  alcune  osservazioni  formulate da
alcuni  esercenti, le tabelle 1 e 2 della Parte I del Testo integrato
per  fornire  una  indicazione  delle  modalita'  di  attribuzione di
responsabilita'  tra imprese distributrici e impresa di trasmissione,
per quanto riguarda le interruzioni su reti magliate, compatibile con
il  nuovo meccanismo di rivalsa per la quota parte degli indennizzi o
rimborsi   ai   clienti  attribuibile  all'impresa  di  trasmissione,
rinviando  per  ulteriori chiarimenti in merito alle interruzioni tra
imprese    distributrici    interconnesse   all'aggiornamento   delle
Istruzioni    operative   per   la   corretta   registrazione   delle
interruzioni;
      d) per  quanto concerne l'obiettivo di rafforzare la tutela dei
clienti  per  gli aspetti di qualita' commerciale: in accoglimento di
alcune osservazioni formulate dai soggetti interessati, mantenere per
l'anno   2008   il  valore  attualmente  fissato  per  la  fascia  di
puntualita' per gli appuntamenti, facendo decorrere dal 2009 il nuovo
valore  proposto  nel  terzo  documento  di  consultazione (due ore),
confermando  d'altronde  l'introduzione di nuovi standard specifici a
decorrere  dal  2008 per le verifiche tecniche dei gruppi di misura e
della  tensione  di  alimentazione,  dal  momento  che  gli strumenti
necessari per tali verifiche sono di facile reperibilita',
      e) per  quanto  concerne  l'obiettivo di ampliare il livello di
tutela  per  i  clienti  serviti  da  piccole  imprese distributrici:
confermare  le proposte del terzo documento per la consultazione, non
essendo pervenute osservazioni contrarie;
      f) per  quanto  concerne  l'obiettivo di assicurare l'efficacia
della regolazione della qualita' commerciale in regime di separazione
tra imprese distributrici e esercenti di vendita: confermare dal 2008
il  regime  di  obbligatorieta'  per  il cliente finale alimentato in
bassa  tensione  di  presentare le proprie richieste al venditore, in
presenza  di  un  contratto  di  fornitura,  in  coerenza  con quanto
indicato  nei  documenti  di  consultazione  n.  47/07  e  n.  48/07,
prevedendo  pero' per l'obbligo di tempestivita' in capo ai venditori
per  la  trasmissione  ai  distributori  delle  richieste dei clienti
finali un valore provvisoriamente meno stringente per l'anno 2008 per
ragioni  di  gradualita',  e  analogamente per il relativo obbligo di
registrazione  delle  transazioni un periodo di implementazione di un
anno;  prevedere  inoltre specificazioni della trasmissione immediata
delle  richieste  di  riattivazione  a  seguito  di  sospensione  per
morosita',   finalizzate  a  garantire  un  celere  ripristino  della
fornitura a seguito dell'avvenuto pagamento;
      g) per  quanto  concerne  l'obiettivo  di  estendere al settore
elettrico il metodo di verifica dei dati di qualita' commerciale gia'
introdotto  per  il settore gas: confermare il metodo proposto e gia'
sperimentato    nel   settore   gas,   prevedendo   un   periodo   di
sperimentazione  per  il  settore elettrico tale per cui le penalita'
inizieranno  ad  applicarsi dai controlli che verranno effettuati nel
2010  sui dati 2009, in accoglimento di alcune richieste pervenute in
tal  senso,  per  ragioni  di  gradualita', e eliminando l'obbligo di
documentazione  cartacea  da  inviare  al  cliente  finale in caso di
appuntamenti  posticipati,  per  non  appesantire  eccessivamente  le
imprese distributrici con obblighi di documentazione;
    abrogare le precedenti deliberazioni dell'Autorita' in materia di
qualita' del servizio, in un quadro di semplificazione normativa e di
messa  a  disposizione  di un'unica fonte normativa (Testo integrato)
che  contempli  tutte le disposizioni in materia di regolazione della
qualita'  dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica,   corredata   di   indice   per   rendere  piu'  agile  la
consultazione,  fatta  salva  l'opportunita',  tenuto  conto anche di
quanto  disposto  con  la  deliberazione  n. 234/07, di procedere nel
corso del 2008 a integrare le disposizioni in materia di qualita' del
servizio  di  vendita per i settori dell'energia elettrica e del gas,
incluse  le  norme in materia di qualita' dei servizi telefonici resi
dai  call  center  commerciali  di  cui alla deliberazione n. 139/07,
previa  ulteriore  consultazione  congiunta  con  il settore gas, con
particolare attenzione al tema della gestione tempestiva e risolutiva
dei reclami dei clienti;
    in  virtu'  della  portata  innovativa e complessiva del presente
provvedimento, confermare e ampliare il mandato gia' assegnato con la
deliberazione  n.  281/07  al Direttore della Direzione consumatori e
qualita'  del  servizio affinche' provveda a dare attuazione al Testo
integrato,  sia con Istruzioni tecniche per la corretta registrazione
delle  interruzioni,  sia con altre Istruzioni che possano facilitare
l'implementazione  della  disciplina, in particolare a riguardo delle
imprese   distributrici  di  minori  dimensioni,  previa  informativa
all'Autorita'.
                              Delibera:
  1. Di approvare il Testo integrato della regolazione della qualita'
dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
per   il   periodo   di  regolazione  2008-2011  (di  seguito:  Testo
integrato),  allegato  alla presente deliberazione di cui forma parte
integrante e sostanziale (Allegato A).
  2. Di  prevedere  che il vigente Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorita'  in  materia di qualita' dei servizi di distribuzione,
misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione
2004-2007,  di  cui  all'Allegato  A  della deliberazione n. 4/2004 e
successive modificazioni e integrazioni, continui ad essere applicato
per  quanto  necessario  all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'Allegato  A  e  per  la  definizione  delle partite di competenza
dell'anno 2007 relative alla regolazione incentivante della durata di
interruzione e venga abrogato definitivamente dall'1 gennaio 2009.
  3. Di   abrogare  dall'1 gennaio  2008  le  seguenti  deliberazioni
dell'Autorita',  in  quanto  le  disposizioni  in esse contenute sono
integrate   nel   Testo   integrato   approvato   con   la   presente
deliberazioni:
    a) deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247/04;
    b) deliberazione 20 giugno 2005, n. 122/06;
    c) deliberazione 8 novembre 2006, n. 246/06;
    d) deliberazione 12 luglio 2007, n. 172/07;
    e) deliberazione  7 novembre  2007, n. 281/2007, limitatamente al
punto 1.
  4. Di  integrare  il  mandato  gia'  assegnato  al  Direttore della
Direzione  consumatori  e qualita' del servizio dell'Autorita' con la
deliberazione  n.  281/2007,  affinche'  provveda  a  dare attuazione
all'Allegato   A,   sia  con  Istruzioni  tecniche  per  la  corretta
registrazione  delle  interruzioni,  sia  con  altre  Istruzioni  che
possano facilitare l'implementazione della disciplina, in particolare
a  riguardo  delle imprese distributrici di minori dimensioni, previa
informativa all'Autorita'.
  5. Di  prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
    Milano, 19 dicembre 2007
                                                 Il presidente: Ortis