IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni,  recante  «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,   concernente  «Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Vista  la  legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge
18 febbraio 1997, n. 25;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006,
n.  162,  concernente  «Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
concernente la nomina dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008,
con  il  quale l'on. Guido Crosetto e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla difesa;
  Ritenuto  di  dover  delegare  la  trattazione di alcune materie al
Sottosegretario di Stato on. Guido Crosetto;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  Sottosegretario  di Stato alla difesa on. Guido Crosetto e'
delegato  a  intervenire,  secondo gli indirizzi del Ministro e salvo
che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:
   a)  presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per
i  lavori  parlamentari  riguardanti provvedimenti di interesse della
Difesa,   nonche'   per   gli   atti  di  controllo  e  di  indirizzo
parlamentare;
   b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della
Conferenza  Stato-citta' e autonomie locali, nonche' della Conferenza
unificata;
  2.  Il  Sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto e',
inoltre, delegato:
   a) per gli atti e i provvedimenti di competenza del Ministro della
difesa,  riguardanti  il  personale  dell'Esercito,  ad esclusione di
quelli indicati nell'art. 3;
   b)  per  quanto  attiene alle problematiche di carattere generale,
con  riferimento  ai  Paesi  delle  Americhe,  dell'Asia  orientale e
meridionale, incluse la Cina e l'India, e dell'Oceania;
   c)  per le questioni di cooperazione internazionale concernenti il
settore  degli armamenti terrestri, navali, aeronautici e dei sistemi
di  telecomunicazione,  coordinando e sviluppando le attivita' di cui
all'art.  7,  comma  1,  lettera  r) del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, quale interlocutore per la Difesa
del  Ministero  degli  affari  esteri  e del Ministero dello sviluppo
economico;
   d)  per  le  questioni  concernenti  i  rapporti  con gli enti del
Ministero  della  difesa  e  il  territorio, con riferimento all'area
settentrionale  e  meridionale  del  Paese, comprese le problematiche
connesse con le servitu' militari;
   e)    a   sovrintendere   e   coordinare   le   problematiche   di
riorganizzazione       delle       aree      tecnico-operativa      e
tecnico-amministrativa della difesa;
   f)  per  l'area  del  bilancio  e  della  pianificazione economico
finanziaria,   secondo  le  indicazioni  del  Ministro,  comprese  le
questioni  concernenti  le  politiche  di indirizzo e la verifica dei
risultati  attraverso  l'attivita' ispettiva, con riferimento ad ogni
attivita'  del Ministero della difesa connessa alla predisposizione e
all'attuazione   di   provvedimenti   normativi   di   spesa,   anche
intrattenendo i necessari rapporti con gli altri dicasteri competenti
o  interessati  e  partecipando  alla  formazione  delle  conseguenti
direttive tecnico-amministrative;
   g)  per  l'area del demanio e del patrimonio militare, secondo gli
indirizzi   del   Ministro,   in  particolare  con  riferimento  alle
problematiche   di   razionalizzazione  e  valorizzazione  di  quello
esistente,  a quelle attuative relative alle dismissioni immobiliari,
e a quelle concernenti gli alloggi per il personale;
   h)  per  l'area  del  personale  militare  della Difesa, anche con
riferimento  alle  problematiche  di  natura previdenziale o inerenti
alla  protezione  sociale  del  personale,  alle  relazioni  con  gli
organismi  di  rappresentanza,  ai rapporti con il Dipartimento della
funzione  pubblica  e  con  le  altre amministrazioni pubbliche; alle
questioni  relative  alle Casse ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate, inclusa l'approvazione dei relativi bilanci;
   i)  al  coordinamento  delle  attivita' concernenti la Croce Rossa
Italiana  e  l'Associazione dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine
di Malta;
   l)   a  sovrintendere  e  verificare  ogni  attivita'  diretta  ad
armonizzare  e  razionalizzare  i programmi di acquisizioni di beni e
servizi  per  l'Amministrazione della difesa, nonche' di organismi ad
esse dedicati, anche attraverso l'approvazione delle specifiche norme
di  dettaglio  e  tecniche  previste  dal  comma  2 dell'art. 196 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.