IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Guido Crosetto e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa; Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato on. Guido Crosetto; Decreta: Art. 1. 1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto e' delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente: a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonche' per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare; b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata; 2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto e', inoltre, delegato: a) per gli atti e i provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, riguardanti il personale dell'Esercito, ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3; b) per quanto attiene alle problematiche di carattere generale, con riferimento ai Paesi delle Americhe, dell'Asia orientale e meridionale, incluse la Cina e l'India, e dell'Oceania; c) per le questioni di cooperazione internazionale concernenti il settore degli armamenti terrestri, navali, aeronautici e dei sistemi di telecomunicazione, coordinando e sviluppando le attivita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, quale interlocutore per la Difesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico; d) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area settentrionale e meridionale del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitu' militari; e) a sovrintendere e coordinare le problematiche di riorganizzazione delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della difesa; f) per l'area del bilancio e della pianificazione economico finanziaria, secondo le indicazioni del Ministro, comprese le questioni concernenti le politiche di indirizzo e la verifica dei risultati attraverso l'attivita' ispettiva, con riferimento ad ogni attivita' del Ministero della difesa connessa alla predisposizione e all'attuazione di provvedimenti normativi di spesa, anche intrattenendo i necessari rapporti con gli altri dicasteri competenti o interessati e partecipando alla formazione delle conseguenti direttive tecnico-amministrative; g) per l'area del demanio e del patrimonio militare, secondo gli indirizzi del Ministro, in particolare con riferimento alle problematiche di razionalizzazione e valorizzazione di quello esistente, a quelle attuative relative alle dismissioni immobiliari, e a quelle concernenti gli alloggi per il personale; h) per l'area del personale militare della Difesa, anche con riferimento alle problematiche di natura previdenziale o inerenti alla protezione sociale del personale, alle relazioni con gli organismi di rappresentanza, ai rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche; alle questioni relative alle Casse ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, inclusa l'approvazione dei relativi bilanci; i) al coordinamento delle attivita' concernenti la Croce Rossa Italiana e l'Associazione dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta; l) a sovrintendere e verificare ogni attivita' diretta ad armonizzare e razionalizzare i programmi di acquisizioni di beni e servizi per l'Amministrazione della difesa, nonche' di organismi ad esse dedicati, anche attraverso l'approvazione delle specifiche norme di dettaglio e tecniche previste dal comma 2 dell'art. 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.