IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto-legge  18  giugno  1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto  l'istituzione  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
  Visto  il  decreto-legge  11  gennaio  2001, n. 1,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma
3,  stabilisce  che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto
alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  opera  con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di
spesa;
  Vista  la  legge  17  luglio  2006,  n.  233,  di  conversione  del
decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, con il quale e' stata disposta
la modifica della denominazione «Ministero delle politiche agricole e
forestali»   con   quella  di  «Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali»;
  Visto  il  comma  1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  il  quale  stabilisce  che  «le  funzioni  statali di vigilanza
sull'attivita'  di  controllo  degli  organismi  pubblici  e  privati
nell'ambito  dei  regimi  di  produzioni  agroalimentari  di qualita'
registrata  sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi
di  cui  all'art.  10,  comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1986, n.
462,  che  assume la denominazione di “Ispettorato centrale per
il  controllo  della  qualita'  dei  prodotti agroalimentari” e
costituisce  struttura  dipartimentale  del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27
dicembre 2006, n. 296»;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
  Visto  il  decreto-legge  27  ottobre 1986, n. 701, convertito, con
modificazioni,  nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure
urgenti   in   materia  di  controlli  degli  aiuti  comunitari  alla
produzione  dell'olio  di  oliva,  nonche'  sanzioni amministrative e
penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»;
  Visto  il  decreto  n.  2141  del  6  agosto  1998, con il quale il
Ministro  per  le  politiche  agricole  ha  stabilito  che, a seguito
dell'entrata   in  vigore  del  decreto  legislativo  n.  80  del  31
marzo 1998,   la  competenza  ad  emettere  le  ordinanze-ingiunzione
relative  agli  illeciti  previsti  dalle  norme nel medesimo decreto
indicate  spetta  all'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  (ora
Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari);
  Visti  gli  atti  ed  i  provvedimenti con i quali l'Ispettorato e'
stato  volta  per  volta  individuato  quale  autorita' competente ad
irrogare   le   sanzioni   pecuniarie   previste  per  le  violazioni
amministrative  commesse  nel  settore  agroalimentare  e  dei  mezzi
tecnici di produzione agricola;
  Visti  i  decreti  con  i  quali, nel corso degli anni, l'Ispettore
generale  capo pro-tempore ha provveduto a delegare i direttori degli
Uffici     periferici     dell'Ispettorato     all'emissione    delle
ordinanze-ingiunzioni  di  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  previste  per  le  violazioni  commesse  nelle materie di
competenza,  con i criteri ed entro i limiti volta per volta indicati
nei decreti medesimi;
  Visto  il  decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005, con il quale
l'Ispettore  generale  capo  pro-tempore,  ravvisata la necessita' di
procedere  all'accentramento  presso l'Amministrazione centrale della
potesta'  sanzionatoria  attribuita  all'Ispettorato,  ha  delegato i
direttori     degli    Uffici    periferici    all'emissione    delle
ordinanze-ingiunzioni  di  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  nelle  materie  di  competenza -  entro  i limiti e con i
criteri   gia'   in   precedenza   stabiliti -   limitatamente   alle
contestazioni  redatte e pervenute entro la data del 31 gennaio 2005,
fino    alla   completa   definizione   dei   relativi   procedimenti
sanzionatori;
  Rilevato   che   la   revoca   della   delega  all'emissione  delle
ordinanze-ingiunzioni  precedentemente  concessa  ai  direttori degli
Uffici  periferici,  unitamente  all'attribuzione di nuove competenze
sanzionatorie   intervenuta  dopo  il  completamento  della  fase  di
accentramento,  ha  di  fatto  comportato  un notevole incremento del
numero   dei   procedimenti   amministrativi  sanzionatori  assegnati
all'unico   ufficio   dell'Amministrazione   centrale  incaricato  di
procedere   alla   definizione   dei  medesimi  con  l'emissione  del
provvedimento finale;
  Rilevato,  altresi',  che  l'aumento  degli adempimenti procedurali
connesso  all'accentramento della potesta' sanzionatoria - unito alla
necessita'   di   dover  comunque  far  sempre  fronte  agli  impegni
normalmente scaturenti dall'espletamento dell'attivita' istituzionale
in materia, soprattutto nella fase post-sanzionatoria ed in relazione
ai  procedimenti  scaturenti  dall'effettuazione  di  sequestri -  ha
prodotto  un  rallentamento  delle procedure dirette alla definizione
dei  procedimenti sanzionatori, incidendo sui tempi medi di emissione
dei provvedimenti finali;
  Ritenuto  che,  al  fine  di  dare  massima efficacia ed efficienza
all'azione sanzionatoria, sia opportuno assicurare maggiore celerita'
nell'emissione  dei  provvedimenti  che  definiscono  i  procedimenti
sanzionatori di competenza;
  Ritenuto  che  la  realizzazione  del citato obiettivo possa essere
ottenuta   mediante   una   adeguata  suddivisione,  tra  gli  Uffici
dell'Ispettorato,   della   potesta'   di   definire  i  procedimenti
amministrativi  sanzionatori nelle materie di competenza, attribuendo
ai  direttori degli Uffici periferici - in base a criteri di valore e
limiti   di   territorialita'   all'uopo   determinati -   la  delega
all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  per  le violazioni commesse nei
settori merceologici di competenza;
  Considerata,  peraltro,  l'esistenza  di  produzioni agroalimentari
che,  per  tipologia  e  caratteristiche  legate,  in particolare, ai
processi produttivi adottati ed al sistema di riconoscimento previsto
dalle  norme  vigenti, oltre che per la rinomanza acquisita a livello
internazionale,
   sono   adatte  a  qualificare  in  modo  determinante  il  sistema
economico del Paese ed il made in Italy agroalimentare;
   coinvolgono  spesso  interessi  che  travalicano  i  confini dello
Stato;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  escludere  dalla delega ai direttori
degli  uffici  periferici  i procedimenti sanzionatori riguardanti le
produzioni   agroalimentari   in  parola,  risultando  in  tali  casi
preminente  l'interesse  ad  una  trattazione  unitaria, a livello di
Amministrazione   centrale,   delle  problematiche  relative  a  tali
produzioni,  tenuto  anche conto del coinvolgimento nel sistema degli
organi  della  Comunita'  Europea  e  della rilevanza che assumono le
relazioni  tra  questi  ultimi  e  lo  Stato  italiano  nella fase di
riconoscimento di dette produzioni;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  I  direttori  degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale
per  il  controllo  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari sono
delegati  ad  emettere  le  ordinanze-ingiunzioni  di pagamento delle
sanzioni  amministrative pecuniarie previste per le violazioni per le
quali   la   potesta'  sanzionatoria  e'  attribuita  all'Ispettorato
medesimo,  relativamente  agli  illeciti  commessi  nell'ambito della
rispettiva   circoscrizione   territoriale   di   competenza -  quale
risultante dall'elenco allegato, che costituisce parte integrante del
presente  decreto  - qualora l'importo della sanzione da irrogare non
sia superiore ad € 50.000,00.
  2.  Se  per  le violazioni contestate risulta prevista una sanzione
pecuniaria  di  importo  compreso tra un minimo ed un massimo, ovvero
una  sanzione  di importo proporzionale, la competenza ad emettere le
ordinanze-ingiunzioni  di  pagamento e' attribuita ai Direttori degli
Uffici periferici dell'Ispettorato allorche' la sanzione nell'importo
massimo   edittale   previsto,   ovvero   la  sanzione  proporzionale
scaturente  dal  calcolo in concreto effettuato, non sia superiore ad
€ 50.000,00.
  3.  Resta  riservata  alla competenza del direttore della Direzione
generale  del  controllo  della  qualita'  e  dei sistemi di qualita'
l'emissione  delle  ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni
amministrative  pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma
1,   allorche'   l'importo  delle  stesse  sia  superiore  ad  €
50.000,00.