IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico  delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e
le  modalita'  di  pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri
utili  per  garantire la competenza economica di eventuali versamenti
in  acconto,  sono  fissati  con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
  Ritenuta  l'opportunita', per l'anno 2008, di determinare, ai sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del predetto testo unico, le modalita' ed i
termini  di  pagamento  dell'accisa  su  alcuni  prodotti energetici,
sull'alcole  etilico  e  sulle  bevande alcoliche, relativamente alle
immissioni  in  consumo avvenute nel periodo dall'1 al 15 del mese di
dicembre 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  I  pagamenti  dell'accisa  sull'alcole  etilico,  sulle bevande
alcoliche  e  sui  prodotti  energetici diversi dal gas naturale, dal
carbone,  dalla  lignite  e  dal  coke,  relativi  alle immissioni in
consumo  effettuate  nel  periodo  dal  1° al 15 del mese di dicembre
2008, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
    a)  il  18  dicembre,  se  eseguiti  con  l'utilizzo  del modello
unificato  F/24  di  cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  con  esclusione  della  compensazione  di  eventuali
crediti;
    b)  il  29  dicembre,  se  eseguiti  direttamente  in tesoreria o
tramite conto corrente postale;
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 2008

                                               Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2008
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
   Economica e finanze, foglio n. 231