IL DIRETTORE GENERALE
              della pesca marittima e dell'acquacoltura

  Visto  il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
relativo  al  Fondo  europeo  per  la pesca (FEP), e, in particolare,
l'art.  24,  comma  1,  punto  VII),  che  prevede la possibilita' di
concedere  indennita'  in  favore dei pescatori e dei proprietari per
l'arresto  temporaneo  delle  attivita'  di  pesca  in caso di eventi
eccezionali  che  non  derivano  da  misure  di  conservazione  delle
risorse,  per  un  periodo  massimo  di sei mesi per l'intero periodo
2007/2013;
   Visto  il  Reg.  (CE)  n.  498/2007 della Commissione del 26 marzo
2007,  recante  modalita'  di applicazione del Reg.(CE) n. 1198/2006,
relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 5;
  Visto  il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo
Europeo  per  la  Pesca  in  Italia, per il periodo di programmazione
2007-2013,  approvato  con  decisione  n.  CCI2007IT14FPO001  del  19
dicembre 2007 della Commissione europea;
  Visto  il rapporto del Ministero degli Affari Esteri - DGAS dell'11
febbraio 2008, trasmesso dall'Ufficio del Consigliere Diplomatico del
Ministro  per  le  politiche agricole, alimentari e forestali, con la
quale  si  relaziona  in  merito  alla  situazione di gravi disordini
sociali   verificatisi   a  partire  dal  mese  di  gennaio  2007  in
Guinea-Conakry  che,  oltre  a  provocare numerosi morti e feriti, ha
determinato  il  blocco delle attivita' produttive e commerciali, tra
le quali la pesca;
  Sentita  la  conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni  e  le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008,
ha  approvato la ripartizione della spesa pubblica complessiva per il
Programma  Operativo  FEP  2007/2013,  nella  misura del 33% a favore
delle  misure  gestite  dallo  Stato  e del 67% a favore delle misure
gestite dalle Regioni e Province autonome;
  Considerato  l'opportunita'  di  attivare una forma di intervento a
parziale  indennizzo  dei  danni  subiti  dalle imprese autorizzate a
operare  in  Guinea-Conakry,  in conseguenza degli eventi eccezionali
sopra citati;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                             Beneficiari


  1.   In   conseguenza  degli  eventi  eccezionali  verificatisi  in
Guinea-Conakry  a  partire  dal  mese di gennaio 2007, e' concesso un
indennizzo  a parziale copertura del danno subito dai proprietari e/o
armatori  di  navi  da pesca italiane, iscritte in prima categoria ed
abilitate  alla  pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle
acque    della   Guinea-Conakry   in   virtu'   dell'accordo   UE   -
Guinea-Conakry,  di  cui  al  Reg.  (CE)  n. 830 del Consiglio del 26
aprile  2004, che non hanno potuto esercitare la pesca per un periodo
massimo  di  sei  mesi,  calcolato  secondo  le tabelle allegate, nei
limiti di quanto disposto dal Reg. (CE) 1198/06 (FEP).
  2.  In  favore  degli  equipaggi  di  nazionalita'  comunitaria e',
altresi',  concesso  un indennizzo pari al minimo monetario garantito
stabilito  per  gli  imbarcati  su  navi da pesca, secondo il CCNL in
vigore  al  momento  del  periodo  di  arresto temporaneo dovuto agli
eventi eccezionali in premessa citati.
  3.  Al  fine  della  corresponsione  degli  indennizzi  di  cui  ai
precedenti  commi  1  e  2, gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, devono formulare apposita
domanda,  redatta secondo gli schemi di cui agli allegati al presente
decreto  nn.1  e  2,  in  carta  semplice,  con firma autenticata, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - direzione
generale  della  pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte
16 - 00144 Roma.
  4.  Detti  indennizzi  non concorrono alla formazione del reddito e
sono   scomputati   dalla   base   imponibile   determinata  a  norma
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446/97.