IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto
legislativo  26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca
marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione
alla legge n. 963/1965;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n. 154, recante
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  Reg.  (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo allo
sfruttamento sostenibile delle risorse;
  Visto  il  Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al
Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento di base;
  Visto  il  Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo
2007,  con  il quale sono state definite le modalita' di applicazione
del  Regolamento  di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di
seguito Regolamento applicativo;
  Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;
  Visto il Reg. (CE) n. 1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce
un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico
orientale  e  nel  Mediterraneo  e  che  modifica il regolamento (CE)
520/2007;
  Visto  il  Reg.  (CE)  744/2008  del  24 luglio 2008 che istituisce
un'azione    specifica    temporanea    intesa    a   promuovere   la
ristrutturazione  delle  flotte  da  pesca  della  Comunita'  europea
colpite  dalla  crisi  economica, in particolare, per le flotte i cui
costi energetici rappresentano in media non meno del 30% dei costi di
produzione,  in base al conto di gestione dei 12 mesi precedenti il 1
luglio 2008;
  Considerato  necessario avviare le procedure al fine di attivare le
misure indicate nel predetto piano di adeguamento;
  Ritenuto  indispensabile,  allo  scopo  di  ridurre la capacita' di
pesca  impegnata  nello  sfruttamento  dello  stock  di  tonno rosso,
determinare   l'indennita'   da   erogare   a   compensazione   degli
investimenti  effettuati  a  condizione  della fuoriuscita definitiva
della relativa capacita' di pesca dal segmento tonno rosso;
  Vista,  altresi',  l'intesa  raggiunta  in sede di Conferenza Stato
regioni  del  20  marzo  2008,  con  la  quale  e'  stata adottata la
ripartizione delle risorse finanziarie e delle competenze tra Stato e
regioni relativamente all'attuazione del Regolamento di base;
  Considerata  la  competenza  regionale in merito agli interventi di
carattere  sociale,  di  cui all'art. 27 del Regolamento di base, che
prevede  la corresponsione di premi in favore degli imbarcati su navi
oggetto di arresto definitivo;
  Sentito  il  parere  espresso dalla Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 22 ottobre 2008;
  Visto  il  piano  di  adeguamento,  redatto  ai sensi del Reg. (CE)
744/08, art.12;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                 Riduzione della capacita' di pesca

  1.  L'arresto  definitivo  delle  unita'  da pesca autorizzate, con
permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema
a   circuizione,   puo'  avvenire  conformemente  a  quanto  disposto
dall'art. 23 del Regolamento di base.
  2.  Ai  sensi  del  Reg.  (CE)  744/08  e conformemente al Piano di
adeguamento  del  tonno  rosso  citato  in  premessa, la riduzione di
capacita'  dovra'  riguardare almeno il 30% della stazza totale delle
imbarcazioni di cui al comma 1 misurata in GT.