IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

  Vista  la  legge  2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione  delle  leggi  sopra  citate,  con successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze del 17 marzo 1993 e
successive  modifiche  con  il quale e' stato affidato in concessione
alla  Societa'  Lottomatica S.p.a. la gestione del servizio del gioco
del lotto automatizzato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.  560,  con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,
convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n.
240;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Ritenuto  che, in analogia alla raccolta di altri tipi di gioco, e'
opportuno offrire il servizio aggiuntivo della raccolta di giocate al
lotto  per  piu'  concorsi,  anche  al  fine  di  rendere un servizio
migliore all'utenza;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  A decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione del presente decreto
e'  autorizzata, in via sperimentale, la raccolta di giocate al lotto
per  piu'  concorsi  consecutivi,  fino ad un massimo di sei compreso
quello di emissione.