IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, con successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 marzo 1993 e successive modifiche con il quale e' stato affidato in concessione alla Societa' Lottomatica S.p.a. la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuto che, in analogia alla raccolta di altri tipi di gioco, e' opportuno offrire il servizio aggiuntivo della raccolta di giocate al lotto per piu' concorsi, anche al fine di rendere un servizio migliore all'utenza; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione del presente decreto e' autorizzata, in via sperimentale, la raccolta di giocate al lotto per piu' concorsi consecutivi, fino ad un massimo di sei compreso quello di emissione.