IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante: «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006, recante: «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile»; Vista la legge 7 giugno 2000, n.150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e, in particolare l'art. 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competenze senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»; Considerato che si rende necessario adeguare la struttura organizzativa del Dipartimento in relazione alle accresciute esigenze operative e funzionali dello stesso, con particolare riferimento all'individuazione di due distinte aree organizzative da affidare al coordinamento di due vice capi Dipartimento; Considerato, altresi' che, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, si rende necessario istituire l'Ufficio stampa del capo del Dipartimento della protezione civile le cui specifiche competenze, anche con riferimento alle attivita' di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, saranno individuate con successivo provvedimento; Ritenuto, pertanto, di determinare in non piu' di quarantadue il numero dei servizi in cui si articola il Dipartimento della protezione civile in ossequio al principio dell'invarianza di spesa affermato dal sopra richiamato all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. Funzioni del Dipartimento della protezione civile 1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Dipartimento della protezione civile). - 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile. 2. Il Dipartimento provvede inoltre a: a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale; b) garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonche' del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile; d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di nove uffici ed in non piu' di quarantadue servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico, di un vice capo Dipartimento per l'Area tecnico-operativa scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un vice capo Dipartimento per l'Area tecnico-amministrativa e gestione delle risorse aeree scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un ufficio stampa».