IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio del Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  9  novembre  2001,  n.  401,  recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2005,  n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare
l'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002,  recante  «Ordinamento  delle  strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343,   che   rinvia,  per  l'organizzazione  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  ad apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art.
9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
dicembre   2001,  recante:  «Organizzazione  del  Dipartimento  della
protezione civile»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
ottobre  2006,  recante:  «Modifiche  all'organizzazione  interna del
Dipartimento della protezione civile»;
  Vista  la  legge  7  giugno  2000, n.150, recante «Disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni»;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008, n. 90 e, in particolare
l'art.  13,  comma  3,  dello  stesso  che  dispone  che  «al fine di
assicurare la piu' compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla
legge  7  giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri   concernente  l'organizzazione  del
Dipartimento  della  protezione civile, sono disciplinate le relative
competenze senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;
  Considerato   che   si   rende  necessario  adeguare  la  struttura
organizzativa del Dipartimento in relazione alle accresciute esigenze
operative  e  funzionali  dello  stesso,  con particolare riferimento
all'individuazione  di due distinte aree organizzative da affidare al
coordinamento di due vice capi Dipartimento;
  Considerato,  altresi'  che,  in  attuazione delle sopra richiamate
disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio
2008,  n. 90, si rende necessario istituire l'Ufficio stampa del capo
del   Dipartimento   della   protezione   civile  le  cui  specifiche
competenze,  anche con riferimento alle attivita' di cui alla legge 7
giugno 2000, n.150, saranno individuate con successivo provvedimento;
  Ritenuto,  pertanto,  di  determinare in non piu' di quarantadue il
numero   dei  servizi  in  cui  si  articola  il  Dipartimento  della
protezione  civile  in ossequio al principio dell'invarianza di spesa
affermato   dal   sopra   richiamato   all'art.   13,  comma  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                              Decreta:


                               Art. 1.


          Funzioni del Dipartimento della protezione civile


   1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente:
  «Art.   34   (Dipartimento   della  protezione  civile).  -  1.  Il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento
attribuite  dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7
settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre  2001,  n.  401,  dal  decreto-legge  31 maggio 2005, n. 90,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e
dalla normativa in materia di protezione civile.
  2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
   a)  organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita'
gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
   b)   garantire   il  supporto  alle  attivita'  della  Commissione
nazionale  per  la  previsione  e  prevenzione dei grandi rischi, del
comitato  operativo  della  protezione  civile,  nonche' del Comitato
paritetico  Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
   c)  curare  le attivita' concernenti il volontariato di protezione
civile;
   d)  sviluppare  e  mantenere  relazioni  con  tutti  gli organismi
istituzionali  e  scientifici internazionali operanti nel campo della
protezione   civile,   partecipando   attivamente   a   progetti   di
collaborazione internazionale.
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di nove uffici ed in non
piu' di quarantadue servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un
consigliere  giuridico,  di  un  vice  capo  Dipartimento  per l'Area
tecnico-operativa  scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un vice
capo  Dipartimento per l'Area tecnico-amministrativa e gestione delle
risorse  aeree scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un ufficio
stampa».