Regime  di  rimborsabilita'  e prezzo di vendita della specialita'
medicinale   LUCENTIS   (ranibizumab)  -  autorizzata  con  procedura
centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del
19  dicembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali
con i numeri:
   EU/1/06/374/001 10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,23 ml soluzione
iniettabile in flaconcino (vetro) uso intravitreo 1 flaconcino con un
ago filtro + 1 ago per iniezione + 1 siringa
   Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd

                        IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del Lavoro, della Salute e delle
Politiche   Sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
Centrale  del  Bilancio  al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in
data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi,
Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;

  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  del citato decreto legge n. 269 del
2003,   che  dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per  i  prodotti
rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile 2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute in data 21 novembre
2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n. 142 del 21
giugno  2006,  recente  l'attuazione  della  Direttiva  2001/83/CE (e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti i medicinali per uso umano;
  Visto  l'art.  5  della  legge  222/2007  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta del 10/11 giugno 2008;
  Vista  la  deliberazione  n. 16 del 31 luglio 2008 del Consiglio di
Amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione, al medicinale LUCENTIS (ranibizumab) sia attribuito un
numero di identificazione nazionale;
                             Determina:


                               Art. 1.


          Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC


  Alla specialita' medicinale LUCENTIS (ranibizumab) nella confezione
indicata  vengono  attribuiti  i  seguenti  numeri di identificazione
nazionale:
  Confezione:  10  mg/ml  soluzione  iniettabile  - 0,23 ml soluzione
iniettabile in flaconcino (vetro) uso intravitreo 1 flaconcino con un
ago filtro + 1 ago per iniezione + 1 siringa
  N. 037608027/E (in base 10) 13VQLV (in base 32)
  Indicazioni terapeutiche:
  LUCENTIS   e'  indicato  per  il  trattamento  della  degenerazione
maculare neovascolare (essudativa) correlata all'eta' (AMD).