IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il
conferimento  di  efficacia civile al provvedimento in data 15 agosto
1989  con  il  quale  la  Congregazione  per  le  Chiese orientali ha
ratificato  il  decreto  in  data  29 giugno 1989 con cui l'Eparca di
Lungro  e l'Arcivescovo di Rossano-Cariati hanno disposto la modifica
delle  circoscrizioni territoriali delle rispettive Diocesi, mediante
l'annessione  alla Eparchia di Lungro, distaccandola dall'Arcidiocesi
di  Rossano-Cariati,  della  Parrocchia  di  San  Mauro,  con sede in
Corigliano Calabro (Cosenza), loc. Cantinella;
  Visto  il  decreto ministeriale 1° dicembre 1986 con il quale venne
conferita  la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
alla  diocesi  «Eparchia  di  Lungro»,  con sede in Lungro (Cosenza),
nella  cui  circoscrizione  territoriale  vennero  comprese  ventisei
parrocchie;
  Visti  i  decreti  ministeriali  16 gennaio e 11 ottobre 2004 con i
quali  venne  riconosciuta  la  personalita'  giuridica  civile  alla
Parrocchia  del «SS. Salvatore», con sede in Lungro (Cosenza) ed alla
Parrocchia  personale  denominata «Parrocchia greca di Santa Maria di
Costantinopoli»,  con  sede  in Castrovillari (Cosenza), appartenenti
alla diocesi «Eparchia di Lungro»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 aprile 1987, con il quale venne
conferita  la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
alla  Arcidiocesi  di Rossano-Cariati, con sede in Rossano (Cosenza),
nella  cui  circoscrizione  territoriale vennero comprese cinquantuno
parrocchie;
  Visti i decreti ministeriali 30 giugno 2004 e 10 settembre 2007 con
i  quali  venne  riconosciuta  la  personalita' giuridica civile alla
«Parrocchia  S.  Teresa  di  Gesu'  Bambino»,  con  sede  in  Rossano
(Cosenza),  alla  Parrocchia  «SS. Nicola e Leone di Corigliano», con
sede in Corigliano Scalo (Cosenza) ed alla Parrocchia «Beato Giovanni
XXIII»,  con  sede in Corigliano Calabro (Cosenza), appartenenti alla
Diocesi di Rossano-Cariati;
  Accertato   che  le  suddette  Diocesi  sono  iscritte,  a  termini
dell'art.  5  della  legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle
persone giuridiche;
  Visto l'art. 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la
Repubblica  Italiana,  ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo
1985 n. 121;
  Visti  gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e 14 e 18
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1987, n. 33;
  Viste  le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con
le  quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso
atto   dell'applicazione  delle  procedure  semplificative,  previste
dall'art.  17  -  comma  26  - della legge 15 maggio 1997, n. 127, al
procedimento  di  riconoscimento  giuridico  degli enti ecclesiastici
disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;
  Ritenuto che dagli atti in possesso di questo Ufficio non risultano
elementi  ostativi  in  merito  all'accoglimento  della  richiesta di
modifica delle circoscrizioni territoriali delle suddette Diocesi;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'  conferita  efficacia  civile al provvedimento in data 15 agosto
1989,  con  il  quale  la  congregazione  per  le Chiese orientali ha
ratificato  il  decreto  in  data 29 giugno 1989, con cui l'Eparca di
Lungro  e l'Arcivescovo di Rossano-Cariati hanno disposto la modifica
delle  circoscrizioni territoriali delle rispettive Diocesi, mediante
l'annessione  alla Eparchia di Lungro, distaccandola dall'Arcidiocesi
di  Rossano-Cariati,  della  parrocchia  di  San  Mauro,  con sede in
Corigliano Calabro (Cosenza), loc. Cantinella.