IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Vista  la  legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme
sui passaporti;
  Visti  i  decreti  ministeriali  30  dicembre 1978, n. 4668-bis, 12
maggio  1982,  n. 1681-bis, 19 giugno 1989, n. 3211-bis, che regolano
il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;
  Vista  la  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  che  stabilisce che, a
decorrere  dal 1° gennaio 2006, il passaporto su supporto cartaceo e'
sostituito  dal  passaporto  elettronico di cui al citato regolamento
(CE) n. 2252/2004 del Consiglio;
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 5 aprile 2005
che  integra  il  decreto  23  dicembre  2004,  n. 1679-bis, relativo
all'istituzione  di  un  nuovo  modello  di  passaporto diplomatico e
ritenuto  che,  giusto  il  disposto della legge 21 novembre 1967, n.
1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e
quindi  fra  queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici,
debbano  essere  riferite  anche  ai passaporti speciali quali quelli
diplomatici e di servizio;
  Visto  il  decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre
2005,  che  stabilisce le caratteristiche del passaporto elettronico,
stabilendone  la  validita'  anche  per i passaporti diplomatici e di
servizio;
  Considerata l'opportunita' di apportare alcune modifiche al decreto
ministeriale 30 dicembre 1978 sopracitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'art.   4  del  decreto  ministeriale  n.  4668-bis  del  1978  e'
modificato come segue:
  «Il passaporto diplomatico e' rilasciato:
   a) per la durata del mandato, al Presidente della Repubblica;
   b)  per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per
un triennio:
    1)  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Vice Presidenti
del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  Ministri  Segretari  di Stato, ai
Sottosegretari di Stato;
    2)  ai Presidenti e Vice Presidenti del Senato della Repubblica e
della  Camera  dei  deputati;  al Presidente e ai giudici della Corte
costituzionale;
    3)  ai  Presidenti  delle  Commissioni affari esteri del Senato e
della   Camera   dei   deputati;   ai  Presidenti  delle  Commissioni
interparlamentari   permanenti,  che  abbiano  particolare  rilevanza
nell'ambito delle relazioni internazionali;
    4) al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura;
    5)  al  presidente  del  Consiglio  nazionale dell'economia e del
lavoro;
    6) al presidente del Consiglio di Stato;
    7) al presidente della Corte dei conti;
    8) all'Avvocato generale dello Stato;
    9)  al  Capo  della polizia, al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri;
    10) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica e al
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    11)  ai  Capi  di  Stato  maggiore della Difesa e delle tre Forze
armate;  al  Direttore  generale  del DIS ed ai Direttori dell'AISE e
dell'AISI;
    12) al Presidente dell'ICE;
    13) al Governatore e al Direttore generale della Banca d'Italia.
  Il passaporto diplomatico e' mantenuto dopo la fine dell'incarico e
rilasciato  con  validita'  decennale a coloro che hanno rivestito la
carica  di  Presidente  della Repubblica, Presidente del Senato della
Repubblica,  della  Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri o
della  Corte  costituzionale,  o  quella  del  Ministro  degli affari
esteri».