IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio
  Visto  l'art.  2,  comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,  in  particolare,  il  primo periodo del sopraindicato comma
521,  che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita'
per  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il
31   dicembre   2008,   la  concessione,  anche  senza  soluzioni  di
continuita',  degli  ammortizzatori  sociali,  in deroga alla vigente
normativa,  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
  Visto,  altresi',  il secondo periodo del citato comma 521, in base
al  quale,  nell'ambito  delle medesime risorse finanziarie di cui al
primo  periodo,  i  trattamenti  concessi ai sensi dell'art. 1, comma
1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati,
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, qualora i
piani  di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi
in  sede  governativa  abbiano  comportato una riduzione nella misura
almeno  del  10  per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2007;
  Visto  il  sopraindicato  comma  522  della  legge n. 244 del 2007,
concernente  le  riduzioni  della  misura dei trattamenti nei casi di
proroga;
  Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art.
2,  comma  521,  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244, a diciotto
regioni ed alla provincia di Taranto;
  Visto,    in   particolare,   l'art.   1   del   predetto   decreto
interministeriale,  che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla
concessione  o  alla  proroga  in  deroga  alla  vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate nella regione Lazio;
  Visto  il  decreto  n.  44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze e, in particolare, l'art. 1
con  il  quale  le  sopraindicate risorse finanziarie, gia' destinate
alla  regione  Lazio  dall'art.  1  del citato decreto n. 43297 del 9
aprile  2008,  vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive
delle  risorse che la regione riterra' di finalizzare agli interventi
del  settore della sanita' privata, previa verifica dell'esistenza di
oggettive   esigenze   derivanti   da   crisi,   riorganizzazioni   e
ristrutturazioni;
  Considerato  quanto  convenuto,  nell'accordo  governativo  del  28
febbraio  2008,  dal  Sottosegretario  al lavoro e previdenza sociale
Rosa   Rinaldi  e  dall'Assessore  al  lavoro,  pari  opportunita'  e
politiche  giovanili  della  regione  Lazio Alessandra Tibaldi, cosi'
come  integrato  dall'addendum  del  29 luglio 2008, sottoscritto dal
medesimo  Assessore  e  dal  Sottosegretario al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;
  Visto  l'accordo  quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008, presso
la  Regione  Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro
S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;
  Visto  l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato
lavoro,  pari  opportunita'  e politiche giovanili, in data 26 giugno
2008,  tra  la  regione medesima e le parti sociali, relativo alla MD
Service S.r.l.;
  Considerato  il ricorso ai benefici della CIGS in deroga, convenuto
nel  suddetto accordo per un numero massimo di 32 lavoratori in forza
presso  la predetta societa', con decorrenza dal 1° luglio 2008 al 31
luglio  2008,  e  preso atto del parere favorevole espresso in merito
dalla regione Lazio;
  Considerato  il  D.D.R. n. 31 del 29 febbraio 2008, con il quale e'
stata  disposta la prima concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente normativa, per il
periodo  dal  20  novembre  2007  al 31 dicembre 2007, a favore di un
massimo  di 40 lavoratori in forza alla MD Service S.r.l. e il D.D.R.
n. 58 del 25 settembre 2008 con il quale e' stata disposta la proroga
del  suddetto  trattamento  per  un  massimo di 36 lavoratori, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008;
  Verificato  il  rispetto  del  citato  art.  2,  comma 521, secondo
periodo, della legge n. 244 del 2007;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  296/06  (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975
del 22/05/2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista   l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente normativa, dal 1°
luglio  2008  al  31 luglio 2008, per un numero massimo mensile di 32
lavoratori  sospesi  a zero ore con rotazione, pervenuta il 16 luglio
2008, nonche' la documentazione ad essa allegata;
  Considerata  l'ulteriore  documentazione  datata 19 novembre 2008 e
pervenuta  il  27  novembre 2008, consistente in una dichiarazione di
responsabilita', in una lettera d'impegno, nell'elenco dei lavoratori
complessivamente  interessati  alle  sospensioni  dal  lavoro e nella
scheda preliminare per concessione CIGS in deroga 2008;
  Considerato  che  la  MD  Service  S.r.l.  e' stata sottoposta alle
verifiche  di  rito  in  data  24  gennaio 2008 e che dalla relazione
ispettiva  prot.  n. 1675 dell'8 febbraio 2008 non sono emersi motivi
ostativi  alla  prima  concessione  del  trattamento  di integrazione
salariale in deroga;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di concedere la seconda proroga del
trattamento   di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, in favore dei lavoratori interessati:
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Ai  sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244, e' concessa la seconda proroga del trattamento straordinario
di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita
nell'accordo  intervenuto  presso  la regione Lazio in data 26 giugno
2008,  in  favore  del  personale  della  MD Service S.r.l., con sede
legale  ed unita' aziendale interessata al trattamento sita in Anagni
(Frosinone),  Localita'  Paduni  -  Casarene,  per  un  massimo di 32
lavoratori,  sospesi  a zero ore con rotazione, per il periodo dal 1°
luglio   2008  al  31  luglio  2008,  compresi  nell'allegato  elenco
generale,    che    costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento,   con   pagamento   diretto  ai  lavoratori  da  parte
dell'I.N.P.S..