IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuita', degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto; Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio; Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, gia' destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterra' di finalizzare agli interventi del settore della sanita' privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, cosi' come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli; Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.a., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali; Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 30 maggio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Pagoda S.r.l.; Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per numero 14 lavoratori in forza presso la suddetta societa' - con decorrenza dal 3 giugno 2008, fino al 31 dicembre 2008 - e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio; Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»; Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID - 1»), datata 27 giugno 2008, e pervenuta in data 1° luglio 2008, cosi' come successivamente integrata e rettificata, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di numero 14 lavoratori (di cui uno con rapporto di lavoro a part-time), occupati presso l'unita' aziendale ubicata in Fabrica di Roma (Viterbo), S.P. Quartaccio Km 2,200, sospesi dal lavoro a zero ore con rotazione, per il periodo dal 3 giugno 2008 al 31 dicembre 2008, con anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della societa' istante; Tenuto conto delle precisazioni, contenute nella nota del 6 novembre 2008, in merito alla causale di intervento richiesta e al criterio di rotazione adottato, nonche' della documentazione (Scheda 1/A, Dichiarazione di responsabilita' e nota recante precisazioni, in particolare, sulla rotazione), fornita nel corso della visita ispettiva del 21 novembre 2008, ad integrazione e parziale rettifica dell'istanza; Considerate le risultanze degli accertamenti ispettivi di rito effettuati in data 21 novembre 2008; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 30 maggio 2008, in favore del personale della Pagoda S.r.l., con sede legale in Fabrica Di Roma (Viterbo), via di Piancito n. 2, in forza presso l'unita' aziendale ubicata in Fabrica di Roma, S.P. Quartaccio Km 2,200, per un numero massimo di quattordici lavoratori, di cui n. 1 con rapporto di lavoro a part-time, sospesi dal lavoro a zero ore con rotazione, per il periodo dal 3 giugno 2008 al 31 dicembre 2008, compresi nell'allegato elenco - dal quale devono intendersi esclusi i due dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui uno con anzianita' inferiore a novanta giorni alla data di presentazione dell'istanza - che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con anticipazione del trattamenti di integrazione salariale da parte della stessa societa'.