IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  2,  comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,  in  particolare,  il  primo periodo del sopraindicato comma
521,  che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita'
per  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il
31   dicembre   2008,   la  concessione,  anche  senza  soluzioni  di
continuita',  degli  ammortizzatori  sociali,  in deroga alla vigente
normativa,  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
  Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art.
2,  comma  521,  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244, a diciotto
regioni ed alla provincia di Taranto;
  Visto,    in   particolare,   l'art.   1   del   predetto   decreto
interministeriale,  che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla
concessione  o  alla  proroga  in  deroga  alla  vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate nella regione Lazio;
  Visto  il  decreto  n.  44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   e,  in  particolare,
l'articolo 1  con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, gia'
destinate  alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297
del  9  aprile  2008,  vengono  incrementate  di  3  milioni di euro,
comprensive delle risorse che la regione riterra' di finalizzare agli
interventi   del  settore  della  sanita'  privata,  previa  verifica
dell'esistenza    di   oggettive   esigenze   derivanti   da   crisi,
riorganizzazioni e ristrutturazioni;
  Considerato  quanto  convenuto,  nell'accordo  governativo  del  28
febbraio  2008,  dal  Sottosegretario  al lavoro e previdenza sociale
Rosa   Rinaldi  e  dall'assessore  al  lavoro,  pari  opportunita'  e
politiche  giovanili  della  regione  Lazio Alessandra Tibaldi, cosi'
come  integrato  dall'Addendum  del  29 luglio 2008, sottoscritto dal
medesimo  assessore  e  dal  Sottosegretario al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;
  Visto  l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso
la  regione  Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro
S.p.a., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;
  Visto  l'accordo  sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato
lavoro,  pari  opportunita'  e politiche giovanili, in data 30 maggio
2008,  tra  la  regione  medesima  e  le parti sociali, relativo alla
Pagoda S.r.l.;
  Considerato  il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto
accordo,  per  numero  14  lavoratori  in  forza  presso  la suddetta
societa' - con decorrenza dal 3 giugno 2008, fino al 31 dicembre 2008
- e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione
Lazio;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  n.  296/2006  (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n.
40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista  l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta
su  modello  «CIGS/SOLID - 1»), datata 27 giugno 2008, e pervenuta in
data   1°   luglio  2008,  cosi'  come  successivamente  integrata  e
rettificata,  recante la richiesta del predetto trattamento in favore
di  numero  14  lavoratori  (di  cui  uno  con  rapporto  di lavoro a
part-time),  occupati presso l'unita' aziendale ubicata in Fabrica di
Roma  (Viterbo),  S.P. Quartaccio Km 2,200, sospesi dal lavoro a zero
ore  con  rotazione,  per il periodo dal 3 giugno 2008 al 31 dicembre
2008,  con anticipazione del trattamento di integrazione salariale da
parte della societa' istante;
  Tenuto  conto  delle  precisazioni,  contenute  nella  nota  del  6
novembre  2008,  in  merito alla causale di intervento richiesta e al
criterio  di rotazione adottato, nonche' della documentazione (Scheda
1/A, Dichiarazione di responsabilita' e nota recante precisazioni, in
particolare,   sulla  rotazione),  fornita  nel  corso  della  visita
ispettiva  del 21 novembre 2008, ad integrazione e parziale rettifica
dell'istanza;
  Considerate  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi di rito
effettuati in data 21 novembre 2008;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  concedere  il  trattamento di
integrazione  salariale,  in deroga alla vigente normativa, in favore
dei lavoratori interessati;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Ai  sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  e'  concesso  il  trattamento straordinario di integrazione
salariale,  in  deroga  alla normativa vigente, definito nell'accordo
intervenuto presso la regione Lazio in data 30 maggio 2008, in favore
del personale della Pagoda S.r.l., con sede legale in Fabrica Di Roma
(Viterbo),  via  di Piancito n. 2, in forza presso l'unita' aziendale
ubicata  in  Fabrica di Roma, S.P. Quartaccio Km 2,200, per un numero
massimo di quattordici lavoratori, di cui n. 1 con rapporto di lavoro
a  part-time,  sospesi  dal  lavoro  a zero ore con rotazione, per il
periodo dal 3 giugno 2008 al 31 dicembre 2008, compresi nell'allegato
elenco - dal quale devono intendersi esclusi i due dipendenti assunti
con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  di  cui  uno  con
anzianita'  inferiore  a  novanta  giorni  alla data di presentazione
dell'istanza   -   che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento,  con  anticipazione  del  trattamenti  di integrazione
salariale da parte della stessa societa'.