IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente,
tra  l'altro,  gli  interventi  del Fondo di solidarieta' nazionale a
sostegno  delle  imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e
da eventi climatici avversi;
  Visto  il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento
della  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di cui al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari  per  gli  aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013  (2006/C  319/01)  e  al  regolamento (CE) 1857/2006, della
Commissione, del 15 dicembre 2006;
  Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n.
102/04,  nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che
disciplinano  gli  interventi  di  soccorso,  compensativi dei danni,
nelle  aree  e  per  i rischi non assicurabili con polizze agevolate,
assistite dal contributo dello Stato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della  Regione  o Provincia autonoma interessata, demandando a questo
Ministero  la  dichiarazione  del  carattere  di eccezionalita' degli
eventi  avversi,  la  individuazione  dei  territori danneggiati e le
provvidenze  concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica delle
risorse   finanziarie   del   Fondo  di  solidarieta'  nazionale  per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
  Visti  gli  Orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore   agricolo   e  forestale  2007-20l3  (2006/C319/01),  ed  in
particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15
dicembre  2006,  concernente  la  concessione  degli aiuti di Stato a
favore  delle  piccole  e  medie  imprese agricole, ed in particolare
l'art.  11,  che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di
aiuti  per  la  compensazione  delle  perdite  dovute alle avversita'
atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali;
  Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al
regolamento   (CE)   1857/2006,  non  sono  soggetti  all'obbligo  di
notifica;
  Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi
avversi   di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei  territori
danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale,
grandinate  dal  6  luglio  2008 al 12 luglio 2008 nelle provincia di
Verona e Vicenza;
  Ritenuto   di  accogliere  la  proposta  della  regione  Veneto  di
attivazione  degli  interventi compensativi del fondo di solidarieta'
nazionale nelle aree colpite;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli
eventi  calamitosi  elencati  a  fianco  delle sottoindicate province
effetto   dei   danni  alle  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche
misure  di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n.  102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008,
n. 82;
  provincia di Verona: grandinate dal 6 luglio 2008 all'8 luglio 2008
-  provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di
Affi,  Badia Calavena, Caprino Veronese, Costermano, Grezzana, Marano
di Valpolicella, Negrar, Rovere' Veronese, San Giovanni Ilarione, San
Mauro di Saline, Tregnago, Verona, Vestenanova;
  provincia  di  Vicenza:  grandinate  dal 6 luglio 2008 al 12 luglio
2008  -  provvidenze  di  cui  all'art.  5 comma 3 nel territorio dei
comuni di Bolzano Vicentino, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco,
Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 dicembre 2008
                                                   Il Ministro : Zaia