IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e
(CE) n. 1493/1999;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 109, recante
l'attuazione   delle  direttive  (CE)  89/395  e  86/396  concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  4  giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle condizioni per
consentire  l'attivita'  dei  Consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
Consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  29  marzo  2007  concernente le disposizioni sul controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD),  che  abroga  il  decreto  ministeriale  29  maggio 2001, il
decreto  ministeriale  31  luglio  2003 ed il decreto ministeriale 21
marzo 2002;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del
piano  dei  controlli,  del prospetto tariffario e determinazione dei
criteri  per  la  verifica  della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola,  in  applicazione  dell'art. 2, comma 2, del decreto 29
marzo 2007;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  17  luglio  2008  concernente  la modifica dello schema di
piano  dei  controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13
luglio  2007,  recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2,
del  decreto  ministeriale  29 marzo 2007, relativo alle disposizioni
sul  controllo  della  produzione  dei  vini  di qualita' prodotti in
regioni determinate (VQPRD);
  Visto  il decreto ministeriale 2 giugno 1998, con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Botticino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la nota n. 21082 del 15 ottobre 2008 della Giunta regionale -
Direzione  generale  agricoltura della regione Lombardia con la quale
veniva  individuato  il  Consorzio Botticino DOC con sede in Brescia,
viale  Bornata,  110,  quale organismo di controllo nei confronti dei
v.q.p.r.d. sopra citati;
  Considerato  che  il piano di controllo ed il tariffario presentato
dall'organismo  di  controllo sono stati oggetto di valutazione nella
riunione  tenutasi  l'11  novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale
per  il  controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la
partecipazione  del  citato  organismo  di  controllo e della regione
Lombardia;
  Vista  la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il
controllo  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari inoltrata dal
Consorzio  Botticino  DOC,  e  il  parere  favorevole  espresso dalla
regione  Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario
nella citata riunione dell'11 novembre 2008;
  Ritenuto  che  sussistono  i requisiti per procedere all'emanazione
del  provvedimento  di  autorizzazione  nei  confronti  del Consorzio
Botticino  DOC istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale
29 marzo 2007;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  Consorzio Botticino DOC con sede in Brescia, viale Bornata,
110,  e'  autorizzato  ad espletare le funzioni di controllo previste
dal  decreto  ministeriale  29 marzo 2007 per la DOC «Botticino», nei
confronti  di  tutti  i soggetti presenti nella filiera che intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.