IL DIRETTORE GENERALE
                    del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  12  dicembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2006, con il
quale  la  Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di  Taranto  e'  stata  autorizzata  ad  effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»;
  Considerato che la predetta autorizzazioni ha validita' triennale a
decorrere dal 12 dicembre 2005;
  Considerato  che  non  e'  ancora  pervenuta  la segnalazione sulla
conferma   della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura   di  Taranto  o  di  un  eventuale  nuovo  organismo  di
controllo,  per  l'effettuazione dei controlli sulla denominazione di
origine protetta «Terre Tarentine»;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Terre
Tarentine»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  12 dicembre 2005, fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'autorizzazione  rilasciata  alla  Camera di commercio, industria,
artigianato  ed agricoltura di Taranto, con decreto 12 dicembre 2005,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
«Terre  Tarentine»,  registrata  con il Regolamento della Commissione
(CE)   n.   1898/2004   del   29  ottobre  2004,  e'  prorogata  fino
all'emanazione  del  decreto  di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente
camerale   stesso   oppure   all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.