L'AUTORITA' Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 novembre 2008; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 80; Vista la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)»; Vista la delibera n. 12/01/CIR, del 7 giugno 2001, recante «Disposizioni in tema di portabilita' del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)», ed, in particolare, l'art. 4, comma 3; Vista la delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante «Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)», ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, relativamente alla capacita' di evasione degli ordinativi della prestazione di mobile number portability e al periodo di realizzazione; Vista la delibera n. 22/01/CIR, del 10 ottobre 2001, recante «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)»; Vista la delibera n. 7/02/CIR, del 28 marzo 2002, recante «Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio»; Vista la delibera n. 13/02/CIR, del 28 novembre 2002, recante «Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile: criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore»; Vista la delibera n. 17/06/CIR del 4 maggio 2006, recante «Adeguamento della capacita' giornaliera di evasione degli ordini di portabilita' del numero mobile degli operatori Donating, secondo le disposizioni della delibera n.19/01/CIR, e modalita' di gestione delle richieste»; Vista la delibera n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza»; Vista la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»; Visto l'avvio del procedimento «Modalita' di trattamento delle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numeri portati di rete mobile», il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2006; Vista la delibera n. 126/07/CIR del 5 dicembre 2007, recante «Avvio del procedimento per la revisione delle norme riguardanti la portabilita' del numero mobile e disposizioni per l'adeguamento della capacita' giornaliera di evasione degli ordini di portabilita' del numero mobile degli operatori Donating, anche in relazione alle esigenze derivanti dall'avvio dei servizi da parte degli operatori mobili virtuali»; Visto l'avviso di avvio del procedimento di cui alla delibera n. 126/07/CIR, pubblicato sul sito web dell'Autorita' in data 28/01/08, nonche' il documento di discussione annesso allo stesso avviso, che prefigurava i principali temi oggetto delle revisione delle norme sulla portabilita' del numero mobile; Considerato che il suddetto documento di discussione richiama l'opportunita' di adeguare il modello di interazione tra gli operatori mobili per tener conto del nuovo scenario competitivo, fino ad ora basato sull'Accordo Quadro tra gli operatori che disciplina le procedure amministrative, le modalita', i tempi, i prezzi e le condizioni generali per la realizzazione della prestazione di Mobile Number Portability reciprocamente fornita dalle parti, e piu' specificatamente: a) le modalita' delle comunicazioni delle richieste; b) le condizioni di attivazione della prestazione; c) gli accordi di «Service Level Agreement» («SLA»); d) le procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorita' Giudiziaria; e) le modalita' di aggiornamento reciproco delle banche dati dei numeri portati gestite da ciascuna Parte; f) le condizioni generali relative ai costi ed ai tempi di attivazione; g) le responsabilita' degli operatori; h) le causali di rifiuto, annullamento o sospensione della richiesta di attivazione della prestazione; i) il trasferimento dei dati personali dei clienti; Considerato inoltre che lo stesso documento di discussione richiama l'attenzione su ulteriori finalita' della revisione delle norme, inerenti la garanzia per la clientela di idonea trasparenza tariffaria, la riduzione dei tempi per l'attuazione della portabilita' del numero, la riduzione dei casi di rifiuto, la revisione dei prezzi di attivazione della prestazione, la garanzia del soddisfacimento delle esigenze dell'Autorita' Giudiziaria, la revisione dei modelli di comunicazione verso l'Autorita' attualmente in uso; Considerato che il procedimento di cui al presente provvedimento riguarda la revisione generale delle norme relative alla portabilita' del numero mobile, tra le quali risultano incluse le norme relative al trattamento delle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numeri portati di rete mobile, e che su tale specifico argomento i rispondenti hanno fatto riferimento al procedimento sul trattamento delle chiamate da estero avviato in data 10 marzo 2006, riportando le posizioni gia' espresse in tale ambito; Visti i contributi presentati nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 126/07/CIR sui temi sopra elencati, in particolare dagli operatori H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A., Carrefour S.p.A., COOP Italia soc. coop.va, Poste Mobile S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A.; Considerate le posizioni espresse, anche mediante documenti scritti, dagli operatori mobili nell'ambito delle audizioni tenutesi in data 22 febbraio 2008, 7 marzo 2008, 27 marzo 2008, 15 aprile 2008, 20 maggio 2008 e 3 giugno 2008, ed anche successivamente; Vista la delibera n. 60/08/CIR del 17 luglio 2008, recante:«Consultazione pubblica relativa alla revisione delle norme riguardanti la portabilita' del numero mobile» e l'allegata proposta di disciplinare sottoposta a consultazione; Visti i contributi presentati da Telecom Italia Sparkle, Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A., COOP Italia soc. coop.va, Poste Mobile S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A, nonche' dall'associazione di consumatori Cittadinanzattiva; Considerate le posizioni espresse da Telecom Italia S.p.A. nell'audizione tenutasi in data 7 ottobre 2008; Viste le risultanze della consultazione pubblica e le valutazioni in merito alle posizioni rappresentate dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione pubblica, riportate in Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Considerato che l'attuale capacita' giornaliera di evasione degli ordini di portabilita', fissata per gli operatori mobili dotati di rete con la delibera n. 126/07/CIR, ha mostrato di essere al momento adeguata a soddisfare le richieste di portabilita' degli utenti; Ritenuto, in analogia, che occorra stabilire anche una capacita' di evasione giornaliera degli ordini anche per gli operatori virtuali; Considerato che l'inadeguatezza delle capacita' di evasione degli ordini di portabilita' rispetto alle esigenze del mercato comporta un danno concreto ed attuale per i consumatori che vedono allungarsi i tempi occorrenti per l'attivazione della prestazione richiesta; Considerato che una capacita' giornaliera di evasione degli ordini insufficiente rispetto ad un incremento delle richieste di portabilita' verso i nuovi operatori virtuali costituirebbe una oggettiva barriera all'ingresso nel mercato di questi ultimi; Ritenuto opportuno che la capacita' di evasione degli ordinativi messa a disposizione dagli operatori Donating sia differenziata in funzione delle esigenze di mercato e quindi in funzione delle effettive richieste dirette a ciascun operatore Donating; Ritenuto che l'incremento della capacita' giornaliera di evasione degli ordini di portabilita' debba essere attuato dal singolo operatore, qualora l'andamento delle richieste di portabilita' ricevute evidenzi la insufficienza della capacita' resa disponibile; Ritenuto opportuno, ai fini della definizione delle procedure e degli obblighi stabiliti dal presente provvedimento, superare le disposizioni transitorie della delibera n. 126/07/CIR e non distinguere tra la portabilita' del numero tra reti diverse e la portabilita' del numero tra operatori nell'ambito della stessa rete (cosiddetta portabilita' interna), ancorche' in quest'ultimo caso venga effettuato un insieme di operazioni tecniche ridotto; Ritenuto opportuno confermare alcuni degli attuali criteri che regolano le procedure di gestione degli ordini, introducendone di ulteriori volti a rendere il processo piu' efficiente e ribadendo contestualmente i principi di non discriminazione tra i soggetti, in particolare, da parte degli operatori mobili dotati di rete nei confronti degli operatori entranti mobili virtuali; Ritenuto opportuno, a tal fine, inserire disposizioni volte a favorire un comportamento efficiente degli operatori attraverso l'introduzione di un sistema di penali sui ritardi improntato a criteri di progressivita'; Ritenuto che il computo dei ritardi ai fini dell'applicazione delle penali debba tenere conto delle responsabilita' dei singoli operatori coinvolti e del rispetto del principio di non discriminazione tra operatori di rete mobile e operatori virtuali e che questi ultimi debbano essere messi nelle condizioni di poter esigere direttamente da ciascun operatore responsabile gli importi delle penali; Considerato che, con l'introduzione nel mercato mobile degli operatori virtuali, si presenta la situazione in cui la gestione amministrativa del servizio e' operata da un soggetto diverso dal soggetto che fornisce l'infrastruttura di rete per il servizio, e considerato, inoltre, che la portabilita' del numero mobile in ingresso e in uscita da un operatore virtuale comporta azioni da effettuare sia da parte dell'operatore virtuale sia da parte degli operatori mobili; Considerato che le procedure di portabilita' del numero mobile attualmente in essere prevedono lo scambio informativo tra gli operatori basato esclusivamente sull'identificativo dell'operatore di rete mobile senza l'indicazione dell'eventuale operatore virtuale interessato, mentre per la gestione di procedure che coinvolgono operatori virtuali ed operatori di rete, ciascuno dei quali svolge un proprio ruolo precipuo, e' indispensabile nello scambio informativo l'identificazione di tutti i soggetti; Considerata l'opportunita', in uno scenario di mercato che vede un significativo incremento dei soggetti operanti con posizioni di forza non equilibrate, di disciplinare in un provvedimento cogente talune delle regole in precedenza concordate nell'Accordo quadro sottoscritto dai quattro operatori dotati di rete, in coerenza con i principi generali; Ritenuto opportuno continuare a demandare la definizione di modalita' implementative delle disposizioni e gli standard di servizio della prestazione di portabilita' ad un Accordo quadro stabilito tra tutti gli operatori che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali, al quale ogni soggetto nuovo entrante e' necessariamente chiamato ad aderire prima dell'avvio della propria offerta al pubblico; Considerato che, da quanto emerso nel corso del procedimento istruttorio avviato dalla delibera n. 126/07/CIR, la riduzione del tempo di realizzazione della prestazione di portabilita' del numero mobile, attuata mediante contrazione delle tempistiche e lasciando sostanzialmente inalterata la procedura attuale, costituisce un obiettivo tecnicamente conseguibile entro il periodo (90 giorni) previsto in consultazione pubblica; Ritenuto tuttavia opportuno, a tal proposito, prevedere prudenzialmente un maggiore lasso di tempo, stimato in sei mesi, per l'attuazione dell'obiettivo finale di contrazione dei tempi, anche tenendo conto degli aspetti di criticita' che la portabilita' del numero mobile presenta in relazione alle prestazioni ai fini di giustizia; Ritenuto che la riduzione del tempo di realizzazione ed, in particolare, del tempo di validazione possa di per se' influire positivamente nel ridurre l'incidenza dei rifiuti da parte dell'operatore Donating, rifiuti cui conseguono ulteriori ritardi nell'espletamento della portabilita'; Ritenuto opportuno individuare meccanismi atti a risolvere talune distorsioni ed eventuali comportamenti anticoncorrenziali, con riferimento in particolare alla problematica del «rifiuto per richiesta da altro operatore», invertendo la logica sancita dalla delibera n. 19/01/CIR, che all'art. 9, comma 10, prevede come causale di scarto la «ricezione di una successiva richiesta di attivazione della prestazione di MNP per lo stesso MSISDN», stabilendo pertanto, all'opposto, che la portabilita' avviata su richiesta del cliente all'operatore Recipient, venga in ogni caso portata a termine, non potendo essere interrotta dall'operatore Donating¸ se non per specifiche e limitate causali di tipo tecnico; ritenendo, altresi', che nella prospettiva adottata l'eventuale ripensamento del cliente successivo all'avvio della procedura possa concretizzarsi in una nuova domanda di portabilita' in senso inverso, che, attuata con una tempistica ridotta, consenta, di fatto, un rispetto sostanziale della volonta' del cliente e del suo diritto al ripensamento; Considerato che la posizione che precede risulta coerente con quanto espresso dall'Autorita' con la delibera n. 274/07/CONS (concernente il passaggio degli utenti tra operatori) al punto 35 del preambolo e di quanto previsto all'art. 17, comma 7, che regolamenta il caso del recesso dal contratto di portabilita' secondo quanto sancito dalla delibera n. 664/06/CONS, laddove si prevede che il cliente si rivolga al Recipient, e non ad altro soggetto, per inoltrare una eventuale richiesta di recesso effettuando una successiva richiesta di portabilita'; cio' tenendo anche conto della riduzione significativa dei tempi di realizzazione che si intende perseguire; Considerato che, rispetto al momento in cui fu determinato con la delibera n. 13/02/CIR il corrispettivo fisso di 10,02 euro dovuto all'operatore Donating, e' da presumere che gli investimenti strutturali ed i costi di carattere generale alla luce del significativo incremento dei volumi vanno ad incidere in maniera ridotta sulla singola operazione di portabilita'; Considerato che le spese di gestione delle anomalie del processo, trattate al di fuori delle procedure automatizzate, in conseguenza della semplificazione del processo stesso indotta dal presente provvedimento ed in conseguenza della significativa riduzione delle motivazioni di rifiuto, sono destinate anch'esse a ridursi; Considerato che buona parte delle operazioni svolte dall'operatore Donating per portare un numero di fatto non sono diverse da quelle svolte da tutti gli altri operatori di rete mobile o di rete fissa per adeguare le proprie banche dati per gli instradamenti; Considerato, inoltre, che l'introduzione della validazione effettuata in tempo reale dall'operatore Recipient, per mezzo di uno scambio di SMS o altro, contribuisce a ridurre ulteriormente le operazioni effettuate dall'operatore Donating e di conseguenza i relativi costi; Considerato che la delibera 13/02/CIR ha definito i criteri per la fissazione dei prezzi interoperatore a seguito della effettuazione della portabilita' del numero mobile; Ritenuto che la evoluzione della situazione consente di parzialmente compensare il costo sostenuto dagli operatori, considerando sia il presumibile bilanciamento a tendere dei flussi medi di portabilita' tra gli operatori, sia il ridotto costo vivo marginale derivante dalla progressiva automazione delle procedure; Considerato che, ai sensi dell'art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorita' e' tenuta ad assicurare che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservano il proprio numero o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio; Considerato quindi che la MNP, al pari delle altre prestazioni offerte agli utenti della telefonia mobile, fa parte degli obblighi di base che ciascun operatore deve assumere nei confronti del cliente all'atto della sua acquisizione, per consentire a quest'ultimo di poter decidere in un momento successivo di trasferire il proprio numero presso un altro operatore; Ritenuto conseguentemente che ogni operatore debba supportare la volonta' del cliente di cambiare operatore portando il numero mobile assumendone in proprio le attivita' ed i costi relativi senza trasferirli agli altri soggetti coinvolti nel processo; Ritenuto, pertanto, opportuno annullare l'importo attualmente in vigore dovuto dall'operatore Recipient all'operatore Donating; Ritenuto, in definitiva, necessario rivedere il complesso di norme, disposizioni e modelli di interazione che regolano la prestazione di portabilita' del numero mobile per i clienti di tutti gli operatori, ivi inclusi gli operatori virtuali, nonche' le modalita' informative nei confronti dell'Autorita', alla luce della mutata situazione determinata dall'ingresso nel mercato degli operatori virtuali; Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) Mobile Number Portability (MNP): la prestazione che consente all'utente di cambiare il fornitore del servizio mantenendo il proprio numero per servizi mobili e personali; b) Operatore mobile: un operatore, anche non dotato di propria rete, dei servizi mobili e personali, indicato anche come operatore; c) Operatore Assegnatario (indicato anche come Operatore «Donor»): l'operatore al quale e' assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato; d) Operatore Cedente (indicato anche come Operatore «Donating»): l'operatore (di rete mobile o virtuale) che ha il contratto con un cliente che ha chiesto la portabilita' del numero per ricevere il servizio mobile da altro operatore (di rete mobile o virtuale). Nel caso di prima portabilita' operatore Donor e Donating coincidono; e) Operatore Ricevente (indicato anche come Operatore «Recipient»): l'operatore (di rete o virtuale) che acquisisce il cliente che ha chiesto la portabilita' del numero; f) Rete dell'operatore Donating: la rete dell'operatore Donating, nel caso in cui l'operatore Donating gestisca direttamente la numerazione oppure la rete dell'operatore con cui il Donating ha un contratto per la gestione della propria numerazione; g) Rete dell'operatore Recipient: la rete dell'operatore Recipient, nel caso in cui l'operatore Recipient gestisca direttamente la numerazione oppure la rete dell'operatore con cui il Recipient ha un contratto per la gestione della propria numerazione; h) Rete initiating: la rete che effettua l'interrogazione della banca dati dei numeri portati e inserisce l'opportuno routing number della rete dell'operatore Recipient; i) Operatore ospitante: operatore che, ai fini della portabilita' del numero, gestisce direttamente i colloqui con gli altri operatori mobili e non mediante l'ausilio di altri operatori; j) Operatore Ospitante Cedente (indicato per brevita' come ospitante Donating): l'operatore che agisce come operatore ospitante prima della portabilita' del numero sulla base di accordi con l'Operatore Cedente. Nel caso in cui l'Operatore Cedente gestisca direttamente i colloqui con gli altri operatori, l'operatore Cedente coincide con l'ospitante cedente; k) Operatore Ospitante Ricevente (indicato per brevita' come ospitante Recipient): l'operatore che agisce come operatore ospitante successivamente all'attuazione della portabilita' del numero sulla base di accordi con l'Operatore Ricevente. Nel caso in cui l'Operatore Ricevente gestisca direttamente i colloqui con gli altri operatori, l'Operatore Ricevente coincide con l'ospitante Ricevente; l) Numero portato: il numero del Piano di numerazione nazionale per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Station ISDN - MSISDN) oggetto della portabilita' del numero; m) Accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalita' di fornitura della prestazione di Mobile Number Portability (MNP); n) Periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della prestazione di MNP da parte del cliente e termina con l'attivazione della prestazione; o) Periodo di realizzazione: periodo che inizia con l'invio da parte dell'operatore Recipient della richiesta di portabilita' e termina con l'attivazione della prestazione; p) Data di attivazione (indicata come data di «cut over»): data in cui avviene l'attivazione della numerazione portata sulla rete dell'operatore Recipient e la contestuale disattivazione dalla rete dell'operatore Donating; q) Validazione: insieme di verifiche per controllare la correttezza e completezza della richiesta inviata dall'operatore Recipient al fine di evitare errori nell'esecuzione della portabilita' del numero mobile; r) Scarto: rigetto della richiesta nella fase di presa in carico della stessa; s) Rifiuto: rigetto della richiesta a seguito di esito negativo della validazione; t) Numerazioni addizionali: le numerazioni aggiuntive a quella principale, configurate sulla carta SIM, che sono dedicate ai servizi dati e/o telefax; u) NPTS: sistema gestito dal Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni utilizzato per gli scopi dell'Autorita' Giudiziaria, che contiene, tra l'altro, la banca dati dei numeri portati, nonche' l'associazione tra i numeri o archi di numeri, non portati, utilizzati da clienti di operatori virtuali e l'operatore virtuale stesso.