L'AUTORITA'

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 26 novembre 2008;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art.
80;
  Vista la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante «Regole
per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service
Provider Portability)»;
  Vista  la  delibera  n.  12/01/CIR,  del  7  giugno  2001,  recante
«Disposizioni  in  tema  di portabilita' del numero tra operatori del
servizio   di   comunicazione   mobile  e  personale  (Mobile  Number
Portability)», ed, in particolare, l'art. 4, comma 3;
  Vista  la  delibera  n.  19/01/CIR,  del  7  agosto  2001,  recante
«Modalita'  operative per la portabilita' del numero tra operatori di
reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number
portability)»,  ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, relativamente
alla  capacita'  di  evasione  degli  ordinativi della prestazione di
mobile number portability e al periodo di realizzazione;
  Vista  la  delibera  n.  22/01/CIR,  del  10  ottobre 2001, recante
«Risorse  di  numerazione  per  lo  svolgimento  del  servizio  della
portabilita'  del  numero  tra  operatori  di  reti  per i servizi di
comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)»;
  Vista   la  delibera  n.  7/02/CIR,  del  28  marzo  2002,  recante
«Disposizioni   in   materia   di  portabilita'  del  numero  mobile:
fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio»;
  Vista  la  delibera  n.  13/02/CIR,  del  28 novembre 2002, recante
«Disposizioni  in materia di portabilita' del numero mobile: criterio
per la fissazione del prezzo massimo interoperatore»;
  Vista   la  delibera  n.  17/06/CIR  del  4  maggio  2006,  recante
«Adeguamento  della capacita' giornaliera di evasione degli ordini di
portabilita'  del  numero mobile degli operatori Donating, secondo le
disposizioni  della  delibera  n.19/01/CIR,  e  modalita' di gestione
delle richieste»;
  Vista  la  delibera  n.  664/06/CONS  del 23 novembre 2006, recante
«Adozione  del  regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza
in  materia  di  fornitura  di  servizi  di comunicazione elettronica
mediante contratti a distanza»;
  Vista  la  delibera  n.  274/07/CONS  del  6  giugno  2007, recante
«Modifiche  ed  integrazioni  alla  delibera  4/06/CONS: Modalita' di
attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;
  Visto  l'avvio  del  procedimento  «Modalita'  di trattamento delle
chiamate  originate  al di fuori del territorio nazionale e dirette a
numeri  portati  di  rete  mobile», il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo
2006;
  Vista la delibera n. 126/07/CIR del 5 dicembre 2007, recante «Avvio
del   procedimento  per  la  revisione  delle  norme  riguardanti  la
portabilita' del numero mobile e disposizioni per l'adeguamento della
capacita'  giornaliera  di  evasione degli ordini di portabilita' del
numero  mobile  degli  operatori  Donating,  anche  in relazione alle
esigenze  derivanti  dall'avvio  dei servizi da parte degli operatori
mobili virtuali»;
  Visto  l'avviso  di  avvio del procedimento di cui alla delibera n.
126/07/CIR,  pubblicato sul sito web dell'Autorita' in data 28/01/08,
nonche'  il  documento di discussione annesso allo stesso avviso, che
prefigurava  i  principali  temi  oggetto delle revisione delle norme
sulla portabilita' del numero mobile;
  Considerato  che  il  suddetto  documento  di  discussione richiama
l'opportunita'   di  adeguare  il  modello  di  interazione  tra  gli
operatori mobili per tener conto del nuovo scenario competitivo, fino
ad ora basato sull'Accordo Quadro tra gli operatori che disciplina le
procedure  amministrative,  le  modalita',  i  tempi,  i  prezzi e le
condizioni  generali per la realizzazione della prestazione di Mobile
Number   Portability  reciprocamente  fornita  dalle  parti,  e  piu'
specificatamente:   a)   le   modalita'   delle  comunicazioni  delle
richieste;  b) le condizioni di attivazione della prestazione; c) gli
accordi  di  «Service  Level  Agreement»  («SLA»);  d)  le  procedure
relative alle prestazioni richieste dall'Autorita' Giudiziaria; e) le
modalita'  di  aggiornamento  reciproco  delle banche dati dei numeri
portati gestite da ciascuna Parte; f) le condizioni generali relative
ai  costi  ed  ai  tempi  di attivazione; g) le responsabilita' degli
operatori; h) le causali di rifiuto, annullamento o sospensione della
richiesta  di  attivazione della prestazione; i) il trasferimento dei
dati personali dei clienti;
  Considerato inoltre che lo stesso documento di discussione richiama
l'attenzione  su  ulteriori  finalita'  della  revisione delle norme,
inerenti   la   garanzia  per  la  clientela  di  idonea  trasparenza
tariffaria,   la   riduzione   dei   tempi   per  l'attuazione  della
portabilita'  del  numero,  la  riduzione  dei  casi  di  rifiuto, la
revisione  dei  prezzi  di attivazione della prestazione, la garanzia
del  soddisfacimento  delle  esigenze  dell'Autorita' Giudiziaria, la
revisione  dei modelli di comunicazione verso l'Autorita' attualmente
in uso;
  Considerato  che  il  procedimento di cui al presente provvedimento
riguarda la revisione generale delle norme relative alla portabilita'
del  numero  mobile, tra le quali risultano incluse le norme relative
al  trattamento  delle  chiamate originate al di fuori del territorio
nazionale  e  dirette  a numeri portati di rete mobile, e che su tale
specifico   argomento   i  rispondenti  hanno  fatto  riferimento  al
procedimento sul trattamento delle chiamate da estero avviato in data
10 marzo 2006, riportando le posizioni gia' espresse in tale ambito;
  Visti  i  contributi presentati nell'ambito del procedimento di cui
alla  delibera  n. 126/07/CIR sui temi sopra elencati, in particolare
dagli  operatori  H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel
NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A., Carrefour S.p.A., COOP Italia soc.
coop.va,  Poste  Mobile  S.p.A.,  Tiscali  Italia  S.p.A.,  BT Italia
S.p.A., Fastweb S.p.A.;
  Considerate   le   posizioni  espresse,  anche  mediante  documenti
scritti,  dagli operatori mobili nell'ambito delle audizioni tenutesi
in  data  22  febbraio  2008,  7 marzo 2008, 27 marzo 2008, 15 aprile
2008, 20 maggio 2008 e 3 giugno 2008, ed anche successivamente;
  Vista    la   delibera   n.   60/08/CIR   del   17   luglio   2008,
recante:«Consultazione  pubblica  relativa alla revisione delle norme
riguardanti  la portabilita' del numero mobile» e l'allegata proposta
di disciplinare sottoposta a consultazione;
  Visti  i  contributi  presentati da Telecom Italia Sparkle, Telecom
Italia  S.p.A.,  Vodafone  Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A.,
COOP Italia soc. coop.va, Poste Mobile S.p.A., Tiscali Italia S.p.A.,
BT   Italia  S.p.A.,  Fastweb  S.p.A,  nonche'  dall'associazione  di
consumatori Cittadinanzattiva;
  Considerate   le   posizioni  espresse  da  Telecom  Italia  S.p.A.
nell'audizione tenutasi in data 7 ottobre 2008;
  Viste  le  risultanze della consultazione pubblica e le valutazioni
in  merito  alle posizioni rappresentate dai soggetti che hanno preso
parte  alla  consultazione  pubblica,  riportate  in  Allegato  1  al
presente   provvedimento,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;
  Considerato  che  l'attuale capacita' giornaliera di evasione degli
ordini  di  portabilita',  fissata per gli operatori mobili dotati di
rete  con la delibera n. 126/07/CIR, ha mostrato di essere al momento
adeguata a soddisfare le richieste di portabilita' degli utenti;
  Ritenuto, in analogia, che occorra stabilire anche una capacita' di
evasione giornaliera degli ordini anche per gli operatori virtuali;
  Considerato  che  l'inadeguatezza delle capacita' di evasione degli
ordini di portabilita' rispetto alle esigenze del mercato comporta un
danno  concreto  ed attuale per i consumatori che vedono allungarsi i
tempi occorrenti per l'attivazione della prestazione richiesta;
  Considerato  che una capacita' giornaliera di evasione degli ordini
insufficiente   rispetto   ad   un   incremento  delle  richieste  di
portabilita'  verso  i  nuovi  operatori  virtuali  costituirebbe una
oggettiva barriera all'ingresso nel mercato di questi ultimi;
  Ritenuto  opportuno  che  la capacita' di evasione degli ordinativi
messa  a  disposizione  dagli operatori Donating sia differenziata in
funzione  delle  esigenze  di  mercato  e  quindi  in  funzione delle
effettive richieste dirette a ciascun operatore Donating;
  Ritenuto  che  l'incremento della capacita' giornaliera di evasione
degli  ordini  di  portabilita'  debba  essere  attuato  dal  singolo
operatore,   qualora  l'andamento  delle  richieste  di  portabilita'
ricevute evidenzi la insufficienza della capacita' resa disponibile;
  Ritenuto  opportuno,  ai  fini  della definizione delle procedure e
degli  obblighi  stabiliti  dal  presente  provvedimento, superare le
disposizioni   transitorie   della   delibera  n.  126/07/CIR  e  non
distinguere  tra  la  portabilita'  del  numero tra reti diverse e la
portabilita'  del  numero tra operatori nell'ambito della stessa rete
(cosiddetta  portabilita'  interna),  ancorche'  in quest'ultimo caso
venga effettuato un insieme di operazioni tecniche ridotto;
  Ritenuto  opportuno  confermare  alcuni  degli  attuali criteri che
regolano  le  procedure  di  gestione degli ordini, introducendone di
ulteriori  volti  a  rendere  il processo piu' efficiente e ribadendo
contestualmente  i principi di non discriminazione tra i soggetti, in
particolare,  da  parte  degli  operatori  mobili  dotati di rete nei
confronti degli operatori entranti mobili virtuali;
  Ritenuto  opportuno,  a  tal  fine,  inserire  disposizioni volte a
favorire  un  comportamento  efficiente  degli  operatori  attraverso
l'introduzione  di  un  sistema  di  penali  sui ritardi improntato a
criteri di progressivita';
  Ritenuto che il computo dei ritardi ai fini dell'applicazione delle
penali debba tenere conto delle responsabilita' dei singoli operatori
coinvolti  e  del  rispetto  del principio di non discriminazione tra
operatori  di  rete  mobile  e operatori virtuali e che questi ultimi
debbano  essere  messi nelle condizioni di poter esigere direttamente
da ciascun operatore responsabile gli importi delle penali;
  Considerato  che,  con  l'introduzione  nel  mercato  mobile  degli
operatori  virtuali,  si  presenta  la  situazione in cui la gestione
amministrativa  del  servizio  e'  operata da un soggetto diverso dal
soggetto  che  fornisce  l'infrastruttura  di rete per il servizio, e
considerato,  inoltre,  che  la  portabilita'  del  numero  mobile in
ingresso  e  in  uscita  da  un operatore virtuale comporta azioni da
effettuare  sia  da  parte dell'operatore virtuale sia da parte degli
operatori mobili;
  Considerato  che  le  procedure  di  portabilita' del numero mobile
attualmente  in  essere  prevedono  lo  scambio  informativo  tra gli
operatori basato esclusivamente sull'identificativo dell'operatore di
rete  mobile  senza  l'indicazione  dell'eventuale operatore virtuale
interessato,  mentre  per  la  gestione  di procedure che coinvolgono
operatori virtuali ed operatori di rete, ciascuno dei quali svolge un
proprio  ruolo  precipuo, e' indispensabile nello scambio informativo
l'identificazione di tutti i soggetti;
  Considerata  l'opportunita', in uno scenario di mercato che vede un
significativo incremento dei soggetti operanti con posizioni di forza
non  equilibrate,  di disciplinare in un provvedimento cogente talune
delle   regole   in   precedenza   concordate   nell'Accordo   quadro
sottoscritto  dai quattro operatori dotati di rete, in coerenza con i
principi generali;
  Ritenuto   opportuno  continuare  a  demandare  la  definizione  di
modalita'   implementative  delle  disposizioni  e  gli  standard  di
servizio  della  prestazione  di  portabilita'  ad  un Accordo quadro
stabilito   tra   tutti   gli   operatori   che  offrono  servizi  di
comunicazioni  mobili  e  personali,  al  quale  ogni  soggetto nuovo
entrante  e'  necessariamente  chiamato  ad  aderire prima dell'avvio
della propria offerta al pubblico;
  Considerato  che,  da  quanto  emerso  nel  corso  del procedimento
istruttorio  avviato  dalla  delibera n. 126/07/CIR, la riduzione del
tempo  di  realizzazione della prestazione di portabilita' del numero
mobile,  attuata  mediante  contrazione delle tempistiche e lasciando
sostanzialmente  inalterata  la  procedura  attuale,  costituisce  un
obiettivo  tecnicamente  conseguibile  entro  il  periodo (90 giorni)
previsto in consultazione pubblica;
  Ritenuto   tuttavia   opportuno,   a   tal   proposito,   prevedere
prudenzialmente  un maggiore lasso di tempo, stimato in sei mesi, per
l'attuazione  dell'obiettivo  finale  di contrazione dei tempi, anche
tenendo  conto  degli  aspetti  di criticita' che la portabilita' del
numero  mobile  presenta  in  relazione  alle  prestazioni ai fini di
giustizia;
  Ritenuto  che  la  riduzione  del  tempo  di  realizzazione  ed, in
particolare,  del  tempo  di  validazione  possa  di per se' influire
positivamente   nel   ridurre   l'incidenza   dei  rifiuti  da  parte
dell'operatore  Donating,  rifiuti  cui  conseguono ulteriori ritardi
nell'espletamento della portabilita';
  Ritenuto  opportuno  individuare meccanismi atti a risolvere talune
distorsioni   ed   eventuali  comportamenti  anticoncorrenziali,  con
riferimento   in  particolare  alla  problematica  del  «rifiuto  per
richiesta  da  altro  operatore»,  invertendo la logica sancita dalla
delibera n. 19/01/CIR, che all'art. 9, comma 10, prevede come causale
di  scarto  la  «ricezione di una successiva richiesta di attivazione
della  prestazione di MNP per lo stesso MSISDN», stabilendo pertanto,
all'opposto,  che  la  portabilita'  avviata su richiesta del cliente
all'operatore  Recipient,  venga  in ogni caso portata a termine, non
potendo  essere  interrotta  dall'operatore  Donating¸  se  non  per
specifiche  e  limitate causali di tipo tecnico; ritenendo, altresi',
che  nella  prospettiva adottata l'eventuale ripensamento del cliente
successivo  all'avvio  della  procedura  possa  concretizzarsi in una
nuova  domanda di portabilita' in senso inverso, che, attuata con una
tempistica ridotta, consenta, di fatto, un rispetto sostanziale della
volonta' del cliente e del suo diritto al ripensamento;
  Considerato  che  la  posizione  che  precede  risulta coerente con
quanto   espresso  dall'Autorita'  con  la  delibera  n.  274/07/CONS
(concernente il passaggio degli utenti tra operatori) al punto 35 del
preambolo  e di quanto previsto all'art. 17, comma 7, che regolamenta
il  caso  del  recesso  dal  contratto di portabilita' secondo quanto
sancito  dalla  delibera  n.  664/06/CONS,  laddove si prevede che il
cliente  si  rivolga  al  Recipient,  e  non  ad  altro soggetto, per
inoltrare   una   eventuale  richiesta  di  recesso  effettuando  una
successiva  richiesta di portabilita'; cio' tenendo anche conto della
riduzione  significativa  dei  tempi  di realizzazione che si intende
perseguire;
  Considerato  che,  rispetto al momento in cui fu determinato con la
delibera  n.  13/02/CIR  il  corrispettivo fisso di 10,02 euro dovuto
all'operatore   Donating,   e'  da  presumere  che  gli  investimenti
strutturali   ed   i  costi  di  carattere  generale  alla  luce  del
significativo  incremento  dei  volumi  vanno  ad incidere in maniera
ridotta sulla singola operazione di portabilita';
  Considerato  che  le spese di gestione delle anomalie del processo,
trattate  al  di  fuori delle procedure automatizzate, in conseguenza
della  semplificazione  del  processo  stesso  indotta  dal  presente
provvedimento  ed  in conseguenza della significativa riduzione delle
motivazioni di rifiuto, sono destinate anch'esse a ridursi;
  Considerato  che buona parte delle operazioni svolte dall'operatore
Donating  per  portare  un numero di fatto non sono diverse da quelle
svolte  da  tutti  gli altri operatori di rete mobile o di rete fissa
per adeguare le proprie banche dati per gli instradamenti;
  Considerato,   inoltre,   che   l'introduzione   della  validazione
effettuata  in tempo reale dall'operatore Recipient, per mezzo di uno
scambio  di  SMS  o  altro,  contribuisce  a ridurre ulteriormente le
operazioni  effettuate  dall'operatore  Donating  e  di conseguenza i
relativi costi;
  Considerato  che la delibera 13/02/CIR ha definito i criteri per la
fissazione  dei  prezzi  interoperatore a seguito della effettuazione
della portabilita' del numero mobile;
  Ritenuto   che   la   evoluzione   della   situazione  consente  di
parzialmente   compensare   il   costo   sostenuto  dagli  operatori,
considerando  sia  il  presumibile bilanciamento a tendere dei flussi
medi  di  portabilita'  tra  gli operatori, sia il ridotto costo vivo
marginale derivante dalla progressiva automazione delle procedure;
  Considerato   che,   ai   sensi   dell'art.  80  del  Codice  delle
comunicazioni  elettroniche,  l'Autorita' e' tenuta ad assicurare che
tutti  gli  abbonati  ai  servizi telefonici accessibili al pubblico,
compresi  i  servizi  di  telefonia mobile, che ne facciano richiesta
conservano  il  proprio  numero  o i propri numeri, indipendentemente
dall'impresa fornitrice del servizio;
  Considerato  quindi  che  la  MNP,  al pari delle altre prestazioni
offerte  agli  utenti della telefonia mobile, fa parte degli obblighi
di base che ciascun operatore deve assumere nei confronti del cliente
all'atto  della  sua  acquisizione,  per consentire a quest'ultimo di
poter  decidere  in  un  momento  successivo di trasferire il proprio
numero presso un altro operatore;
  Ritenuto  conseguentemente  che  ogni operatore debba supportare la
volonta'  del cliente di cambiare operatore portando il numero mobile
assumendone  in  proprio  le  attivita'  ed  i  costi  relativi senza
trasferirli agli altri soggetti coinvolti nel processo;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  annullare l'importo attualmente in
vigore dovuto dall'operatore Recipient all'operatore Donating;
  Ritenuto, in definitiva, necessario rivedere il complesso di norme,
disposizioni  e modelli di interazione che regolano la prestazione di
portabilita'  del numero mobile per i clienti di tutti gli operatori,
ivi  inclusi gli operatori virtuali, nonche' le modalita' informative
nei  confronti  dell'Autorita',  alla  luce  della  mutata situazione
determinata dall'ingresso nel mercato degli operatori virtuali;
  Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:


                               Art. 1.


                             Definizioni


  1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
   a)  Mobile  Number  Portability (MNP): la prestazione che consente
all'utente  di  cambiare  il  fornitore  del  servizio  mantenendo il
proprio numero per servizi mobili e personali;
   b)  Operatore  mobile:  un  operatore, anche non dotato di propria
rete, dei servizi mobili e personali, indicato anche come operatore;
   c) Operatore Assegnatario (indicato anche come Operatore «Donor»):
l'operatore  al  quale  e' assegnata la numerazione cui appartiene il
numero portato;
   d)  Operatore  Cedente (indicato anche come Operatore «Donating»):
l'operatore  (di  rete  mobile o virtuale) che ha il contratto con un
cliente  che  ha  chiesto  la portabilita' del numero per ricevere il
servizio  mobile  da altro operatore (di rete mobile o virtuale). Nel
caso di prima portabilita' operatore Donor e Donating coincidono;
   e)    Operatore   Ricevente   (indicato   anche   come   Operatore
«Recipient»):  l'operatore  (di  rete  o  virtuale) che acquisisce il
cliente che ha chiesto la portabilita' del numero;
   f)  Rete dell'operatore Donating: la rete dell'operatore Donating,
nel  caso  in  cui  l'operatore  Donating  gestisca  direttamente  la
numerazione  oppure  la rete dell'operatore con cui il Donating ha un
contratto per la gestione della propria numerazione;
   g)   Rete   dell'operatore   Recipient:   la  rete  dell'operatore
Recipient,   nel   caso   in   cui   l'operatore  Recipient  gestisca
direttamente  la numerazione oppure la rete dell'operatore con cui il
Recipient ha un contratto per la gestione della propria numerazione;
   h)  Rete  initiating:  la rete che effettua l'interrogazione della
banca  dati dei numeri portati e inserisce l'opportuno routing number
della rete dell'operatore Recipient;
   i)  Operatore ospitante: operatore che, ai fini della portabilita'
del  numero, gestisce direttamente i colloqui con gli altri operatori
mobili e non mediante l'ausilio di altri operatori;
   j)   Operatore  Ospitante  Cedente  (indicato  per  brevita'  come
ospitante  Donating): l'operatore che agisce come operatore ospitante
prima  della  portabilita'  del  numero  sulla  base  di  accordi con
l'Operatore  Cedente.  Nel  caso  in cui l'Operatore Cedente gestisca
direttamente  i colloqui con gli altri operatori, l'operatore Cedente
coincide con l'ospitante cedente;
   k)  Operatore  Ospitante  Ricevente  (indicato  per  brevita' come
ospitante Recipient): l'operatore che agisce come operatore ospitante
successivamente  all'attuazione  della  portabilita' del numero sulla
base   di   accordi  con  l'Operatore  Ricevente.  Nel  caso  in  cui
l'Operatore  Ricevente gestisca direttamente i colloqui con gli altri
operatori, l'Operatore Ricevente coincide con l'ospitante Ricevente;
   l)  Numero  portato:  il numero del Piano di numerazione nazionale
per  i  servizi  di  comunicazioni mobili e personali (Mobile Station
ISDN - MSISDN) oggetto della portabilita' del numero;
   m) Accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce
relazioni  generali  tra  gli  stessi  in  merito  alle  modalita' di
fornitura della prestazione di Mobile Number Portability (MNP);
   n)  Periodo  di  attivazione:  periodo che inizia con la richiesta
della  prestazione  di  MNP  da  parte  del  cliente  e  termina  con
l'attivazione della prestazione;
   o)  Periodo  di  realizzazione:  periodo che inizia con l'invio da
parte  dell'operatore  Recipient  della  richiesta  di portabilita' e
termina con l'attivazione della prestazione;
   p) Data di attivazione (indicata come data di «cut over»): data in
cui  avviene  l'attivazione  della  numerazione  portata  sulla  rete
dell'operatore  Recipient  e la contestuale disattivazione dalla rete
dell'operatore Donating;
   q)   Validazione:   insieme   di   verifiche  per  controllare  la
correttezza  e  completezza  della  richiesta  inviata dall'operatore
Recipient   al   fine   di   evitare   errori  nell'esecuzione  della
portabilita' del numero mobile;
   r)  Scarto:  rigetto della richiesta nella fase di presa in carico
della stessa;
   s)  Rifiuto:  rigetto  della richiesta a seguito di esito negativo
della validazione;
   t)  Numerazioni  addizionali:  le  numerazioni aggiuntive a quella
principale, configurate sulla carta SIM, che sono dedicate ai servizi
dati e/o telefax;
   u)  NPTS: sistema gestito dal Ministero dello sviluppo economico -
Comunicazioni  utilizzato  per  gli scopi dell'Autorita' Giudiziaria,
che  contiene, tra l'altro, la banca dati dei numeri portati, nonche'
l'associazione   tra  i  numeri  o  archi  di  numeri,  non  portati,
utilizzati  da  clienti  di operatori virtuali e l'operatore virtuale
stesso.