IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Bologna

  Vista   la   legge   22  luglio  1961,  n.  628  recante  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S.  adottato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Visto  l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica,
che  attribuisce  agli  uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione,  ora  Direzioni  provinciali  del  lavoro,  le  funzioni
amministrative  in materia di determinazione delle tariffe minime per
le operazioni di facchinaggio;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  del  settore  merci  e
spedizioni  stipulato  in  data  27  giugno  2002 tra le Associazioni
Cooperative,  AGCI  Servizi,  ANCST-Legacoop,  Federlavoro e Servizi,
Confcooperative,  e  le Segreterie nazionali delle OO.SS., Filt-Cgil,
Fit-Cisl  e  Uiltrasporti  e  successivi rinnovi, da ultimo l'accordo
economico biennale di applicazione del 14 gennaio 2008;
  Visto  il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 concernente
l'attuazione  delle  deleghe  in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Sentite  in  data  9 settembre 2008 le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori  del  settore, le Associazioni del movimento cooperativo e
le  Associazioni  delle  imprese  appaltanti  o committenti lavori di
facchinaggio nonche' INPS, INAIL e Camera di commercio;
  Considerato  che  il  piu'  recente  aggiornamento delle tariffe in
parola  e'  stato effettuato con decreto del 3 maggio 2006 (validita'
dal  1°  maggio 2006) e' quindi ormai decorso il periodo di tempo che
indicativamente  assume il Ministero del lavoro con lettera circolare
del  2  febbraio  1995  per  la periodicita' dell'aggiornamento delle
tariffe stesse;
  Ritenuto  di assumere come utili elementi tecnici di riferimento il
coefficiente  di  rivalutazione dei prezzi per il biennio 2006/2007 e
quello  programmato  per  l'anno  2008 sia su base locale che su base
nazionale;
                              Decreta:

  Dal   17  novembre  2008  e'  vigente  il  nuovo  tariffario  delle
operazioni  di  facchinaggio  valido  per  la  provincia  di Bologna,
allegato al presente decreto di cui e' parte integrante.
  Con   l'aggiornamento  delle  operazioni  di  facchinaggio  vengono
altresi'  rideterminate  le  relative  tariffe  minime, applicando un
aumento  del  5,4%  sugli  importi delle tariffe delle corrispondenti
operazioni risultanti nel precedente tariffario del 1° maggio 2006.
   Bologna, 14 novembre 2008
                                     Il direttore provinciale: Casale