IL MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  Nuovo  Codice  della  Strada,  che attribuisce al Ministero dei
lavori  pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle
strade statali;
  Visto  l'art.  4,  commi  1  e  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n. 495, regolamento di esecuzione ed
attuazione  del  nuovo  codice della strada, che prescrive il decreto
del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  per  l'adozione  di  provvedimenti  di  assunzione e
dismissione  di  strade  o  singoli tronchi, su proposta di uno degli
enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti
il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  ed  il  Consiglio di
amministrazione dell'Anas;
  Visto  il  comma  3  dello stesso art. 4 citato che prevede che, in
deroga  alla  procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali
esistenti  dismessi  a  seguito  di  varianti,  che  non  alterano  i
capisaldi   del   tracciato  della  strada,  perdono  di  diritto  la
classifica  di  strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono
obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;
  Considerato  che in ragione della suddetta deroga non e' necessario
acquisire  preventivamente  al  provvedimento  di declassificazione i
predetti pareri di cui al comma 2 dell'art. 4 medesimo;
  Visto  l'art.  19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22
marzo  1974,  n.  381,  recante  norme  di  attuazione  dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed  opere  pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2
settembre  1997,  n.  320,  che prevede che a decorrere dal 1° luglio
1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il
rispettivo  territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale
dello  Stato  quale  ente  proprietario  e dell'Ente nazionale per le
strade (ANAS), escluse le autostrade;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  Amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
  Visti  gli  articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  recante  conferimento  di funzioni e compiti amministrativi
dello  Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano rispettivamente
le  funzioni  mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale
nazionale  e  quelle  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali
relativamente   alle   strade  non  rientranti  nella  predetta  rete
infrastrutturale;
  Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e'
stata  individuata  la rete autostradale e stradale nazionale a norma
dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto l'art. 3 del predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
461,  che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in
relazione  alle  specifiche  competenze  alle  stesse  attribuite, la
materia  trattata  dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto
gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;
  Considerato  che  in  ragione della deroga disposta dall'art. 3 del
decreto  legislativo  n.  461/99  citato,  la disciplina prevista dal
decreto  legislativo n. 112/98 e successivi provvedimenti attuattivi,
non si applica alle strade insistenti sui territori delle province di
Trento  e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme dello statuto
speciale  della  regione  Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente
della  Repubblica  22  marzo  1974, n. 381, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320;
  Considerato  altresi' che tale deroga all'applicazione della citata
disciplina  alle province di Trento e Bolzano, fa salva la previgente
disciplina  prevista  dal  Nuovo  Codice  della  Strada in materia di
classificazione  delle  strade  statali  in quanto complementare alla
stessa  disciplina  statutaria,  con la sola differenza che le stesse
province sono subentrate all'Anas in qualita' di ente proprietario in
concessione  delle  strade  statali  ai  sensi del citato art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
  Vista  la  nota  n.  9754/08 -  S106 del 29 aprile 2008, con cui la
provincia  autonoma  di Trento ha chiesto la classificazione a strada
statale  n. s.s. 421 della nuova variante in galleria a S. Lorenzo in
Banale  e  contestualmente  la  declassificazione di diritto a strada
comunale  del  vecchio  tracciato  in quanto la variante non altera i
capisaldi della strada;
  Visto  il  voto  n. 73/08 reso nell'adunanza del 25 settembre 2008,
con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - V Sezione -
ha  espresso  il  parere «che la variante in galleria a S. Lorenzo in
Banale  (Trento)  afferente  alla  S.S. 421 possa essere classificata
"statale"»;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  strada  in  galleria  a  S.  Lorenzo  in  Banale  i cui estremi
coincidono  rispettivamente  con il Km. 28,000 ed il Km. 29,162 della
ss.   421,   e'   classificata   statale  quale  variante  al  tratto
corrispondente della stessa ss. 421.