IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
cui  e'  previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto
di  stabilita'  interno le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  trasmettano  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia e
delle  finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
entro   trenta   giorni   dalla  fine  del  periodo  di  riferimento,
utilizzando  il  sistema  web  appositamente previsto per il patto di
stabilita'  interno  nel  sito  www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,  le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di
cassa,  attraverso  un  prospetto  e  con  le  modalita' definiti con
decreto  del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
  Considerato  che  le  disposizioni  relative al patto di stabilita'
interno  per  l'anno 2008 sono state fissate per le regioni a statuto
speciale  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano ai sensi
dell'art. 1, comma 660, della stessa legge n. 296 del 2006;
  Ravvisata  l'opportunita'  di procedere, al fine di dare attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 666, della citata legge n.
296  del  2006,  all'emanazione  del decreto ministeriale relativo al
prospetto  e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del
patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2008 e, successivamente,
all'emanazione  del  decreto ministeriale concernente la verifica del
rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita' interno per lo
stesso anno;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso
parere favorevole nella seduta del 13 novembre 2008;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della
ragioneria  generale  dello Stato - le informazioni relative all'anno
2008  di  cui all'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  con  le  modalita'  e  i  prospetti definiti dall'allegato A al
presente  decreto.  Detti  prospetti  devono  essere  trasmessi,  con
riferimento  a  ciascun  trimestre, entro trenta giorni dalla fine di
ciascun  trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto
per     il     patto     di     stabilita'     interno    nel    sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 novembre 2008
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio