IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2008 sono state fissate per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 660, della stessa legge n. 296 del 2006; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 666, della citata legge n. 296 del 2006, all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2008 e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per lo stesso anno; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 novembre 2008; Decreta: Articolo unico 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative all'anno 2008 di cui all'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2008 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio