IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
rispettivamente   del  14  aprile  1995,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1995 e del 28
giugno  1995,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 153 del 3 luglio 1995;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2418 del 25 gennaio
1996, n. 2432 del 26 aprile 1996, n. 2558 del 30 aprile 1997, n. 2775
del 31 marzo 1998, n. 2969 del 1° aprile 1999, n. 3038 del 9 febbraio
2000,  n.  3078 del 4 agosto 2000, n. 3186 del 22 marzo 2002, n. 3270
del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre
2003,  n.  3348  del  2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378
dell'8  ottobre  2004,  n.  3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23
dicembre  2004,  n.  3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio
2005,  n.  3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n.
3506  del  23  marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27
dicembre 2006 e n. 3564 del 9 febbraio 2007;
  Considerato  che  in  relazione  al  contesto  di  criticita' socio
economico  ambientale  in  atto nel bacino idrografico ambientale del
fiume  Sarno  sono venute meno le condizioni per un'ulteriore proroga
dello stato di emergenza;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni  iniziativa  utile  per
assicurare,   nella   continuita'   amministrativa,  il  monitoraggio
sull'attuazione   delle   attivita'   poste   in   essere  in  regime
straordinario  ed  il  completamento  degli interventi finalizzati al
definitivo   ritorno   alla  normalita',  anche  in  un  contesto  di
necessaria  prevenzione  da  possibili  situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita';
  Considerata,   altresi',   l'esigenza   di  garantire  il  corretto
trasferimento   alle   amministrazioni   ed   enti   territorialmente
competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione
commissariale,   mantenendo   in  capo  al  Commissario  delegato  la
contabilita'   speciale   per   le   attivita'   di  completamento  e
monitoraggio necessarie;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225
del  1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione
in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della
crisi in atto nel territorio della regione Campania;
  Vista  la  nota  del  Presidente  della  regione  Campania  dell'11
dicembre 2008;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Il  generale  Roberto  Jucci  -  Commissario  delegato ai sensi
dell'art.  1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3270/2003  provvede,  in regime ordinario ed in termini
d'urgenza,  alla prosecuzione, entro il 31 dicembre 2009, di tutte le
iniziative   gia'  programmate  per  il  definitivo  superamento  del
contesto critico di cui in premessa.
  2.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il Commissario
delegato   provvede,   altresi',  al  successivo  trasferimento  alle
Amministrazioni  ed  agli  Enti  ordinariamente  competenti dei beni,
delle   attrezzature  ed  eventualmente  delle  unita'  di  personale
utilizzate  per  l'attuazione delle finalita' connesse al superamento
del  contesto  critico  in  rassegna,  unitamente alla documentazione
contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.
  3. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi dei
soggetti  attuatori, del personale, anche a contratto, dei consulenti
e  degli  esperti operanti presso la struttura commissariale ai sensi
dell'ordinanza   di  protezione  civile  n.  3270/2003  e  successive
modifiche  ed integrazioni, nonche' della collaborazione degli uffici
tecnici della regione, degli enti locali, anche territoriali, e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.