IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per  la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16;
  Visto  l'art.  36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  (oggi Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali  nello  stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del
regolamento   (CE)  n.  2408/1992,  ora  abrogato  e  sostituito  dal
regolamento (CE) n. 1008/2008;
  Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso
le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144
alla citta' di Cuneo;
  Vista  la  delega conferita con nota n. 0001789 del 31 gennaio 2008
dal  Ministro  dei trasporti illo tempore al presidente della regione
Piemonte, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17
maggio 1999, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine
di  determinare  il  contenuto  degli  oneri di servizio pubblico sui
collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Cuneo;
  Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il
29 febbraio 2008;
  Visto  il  verbale  della Conferenza del 29 febbraio 2008 nel quale
risulta  che  la  regione  Piemonte  si  impegna  a  cofinanziare  la
continuita'  territoriale  della  citta' di Cuneo con un ammontare di
150.000,00 euro per ciascuno degli anni di intervento;
  Vista  la  comunicazione n. 1492/U.C./TRP del 7 ottobre 2008 con la
quale la regione Piemonte informa il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  che e' stato approvato l'«Assestamento di bilancio di
previsione  per  l'anno  finanziario 2008 e disposizioni finanziarie»
che  prevede  la  partecipazione della regione Piemonte agli oneri di
finanziamento  per  i  collegamenti aerei da Cuneo Levaldigi per Roma
Fiumicino  con  la  somma  di 150.000,00 euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010;
  Vista  la  legge  regionale 30 settembre 2008, n. 28 pubblicata nel
supplemento  al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 40 del
6 ottobre 2008, in particolare l'art. 12;
  Vista  la  nota ministeriale n. 005852 del 14 novembre 2008, con la
quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso
l'Unione  europea  l'intendimento del Governo italiano di imporre gli
oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Cuneo Levaldigi;
  Vista  la  nota  ministeriale n. 005853 del 14 novembre 2008 con la
quale  viene  comunicato  all'IBAR  e all'ASSAEREO che e' in corso di
definizione  la  procedura  per  l'imposizione  di  oneri di servizio
pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi Roma Fiumicino;
  Vista  la  nota  ministeriale n. 005854 del 14 novembre 2008 con la
quale  viene  comunicato  alla societa' di gestione dell'aeroporto di
Cuneo  (Soc.  SOGEAC  S.p.A.)  e  alla  societa'  di  gestione  degli
aeroporti di Roma (Soc. ADR S.p.A.) che e' in corso di definizione la
procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta
Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino;
  Vista  la  nota  ministeriale n. 005855 del 14 novembre 2008 con la
quale viene comunicato ai vettori Alitalia e Air Alps che e' in corso
di  definizione  la  procedura per l'imposizione di oneri di servizio
pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo
adeguato,  regolare  e continuativo, il servizio aereo di linea Cuneo
Levaldigi  -  Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di
servizio   pubblico   secondo  le  modalita'  indicate  nell'allegato
tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.