IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  nuovo  codice  della  strada,  che attribuisce al Ministero dei
lavori  pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle
strade statali;
  Visto  l'art.  4,  commi  1  e  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n. 495, regolamento di esecuzione ed
attuazione  del  nuovo  codice della strada, che prescrive il decreto
del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  per  l'adozione  di  provvedimenti  di  assunzione e
dismissione  di  strade  o  singoli tronchi, su proposta di uno degli
enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti
il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  ed  il  Consiglio di
amministrazione dell'ANAS;
  Visto  il  comma  3  dello stesso art. 4 citato che prevede che, in
deroga  alla  procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali
esistenti  dismessi  a  seguito  di  varianti,  che  non  alterano  i
capisaldi   del   tracciato  della  strada,  perdono  di  diritto  la
classifica  di  strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono
obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;
  Considerato  che in ragione della suddetta deroga non e' necessario
acquisire  preventivamente  al  provvedimento  di declassificazione i
predetti pareri di cui al comma 2 dell'art. 4 medesimo;
  Visto  l'art.  19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22
marzo  1974,  n.  381,  recante  norme  di  attuazione  dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed  opere  pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2
settembre  1997,  n.  320,  che prevede che a decorrere dal 1° luglio
1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il
rispettivo  territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale
dello  Stato  quale  ente  proprietario  e dell'Ente nazionale per le
strade (ANAS), escluse le autostrade;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
  Visti gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle  regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,  che  individuano rispettivamente le
funzioni  mantenute  allo  Stato  sulla  rete autostradale e stradale
nazionale  e  quelle  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali
relativamente   alle   strade  non  rientranti  nella  predetta  rete
infrastrutturale;
  Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e'
stata  individuata  la rete autostradale e stradale nazionale a norma
dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto l'art. 3 del predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
461,  che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in
relazione  alle  specifiche  competenze  alle  stesse  attribuite, la
materia  trattata  dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto
gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;
  Considerato  che  in  ragione della deroga disposta dall'art. 3 del
decreto  legislativo  n.  461/1999 citato, la disciplina prevista dal
decreto   legislativo   n.   112/1998,   e  successivi  provvedimenti
attuattivi, non si applica alle strade insistenti sui territori delle
province  di  Trento  e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381,  cosi' come
modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320;
  Considerato  altresi' che tale deroga all'applicazione della citata
disciplina  alle province di Trento e Bolzano, fa salva la previgente
disciplina  prevista  dal  nuovo  codice  della  strada in materia di
classificazione  delle  strade  statali  in quanto complementare alla
stessa  disciplina  statutaria,  con la sola differenza che le stesse
province sono subentrate all'ANAS in qualita' di ente proprietario in
concessione  delle  strade  statali  ai  sensi del citato art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
  Viste le note n. 5169/07 - S106 CaR del 6 marzo 2008 e n. 7366/08 -
S106  CaR  del 2 aprile 2008, con cui la provincia autonoma di Trento
ha  chiesto  la classificazione a strada statale n. S.S. 45-bis della
nuova   variante   all'abitato   di   Cadine   e  contestualmente  la
declassificazione  di  diritto  del  vecchio  tracciato,  in  parte a
comunale  ed in parte a provinciale, in quanto la variante non altera
i capisaldi della strada;
  Vista  la  nota  n. 5188/07 - S106 CaR del 6 marzo 2008, con cui la
provincia  autonoma  di Trento ha chiesto la classificazione a strada
statale  n.  S.S.  612  della  nuova  variante all'abitato di Verla e
contestualmente la declassificazione di diritto a strada comunale del
vecchio  tracciato in quanto la variante non altera i capisaldi della
strada;
  Visto  il  voto  n. 62/08 reso nell'adunanza del 25 settembre 2008,
con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V Sezione -
ha  espresso  il parere «che la variante esterna all'abitato di Verla
afferente  alla  S.S. 612 e la variante esterna all'abitato di Cadine
afferente   la   S.S.  45-bis  possano,  ognuna  essere  classificata
“statale”»;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  strada di nuova costruzione esterna all'abitato di Cadine i cui
estremi  coincidono  rispettivamente  con  il  Km.  148,500 ed il Km.
150,530 della S.S. 45-bis, e' classificata statale, quale variante al
tratto corrispondente della stessa S.S. 45-bis.