IL CAPO DIPARTIMENTO
              delle politiche europee e internazionali

  Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999,  n. 1782/2003, n.
1290/2005  e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno  2008,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  479/2008  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con  i  paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  260 del 10 agosto 2000 recante
disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
  Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le
norme in materia ambientale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5396  del 27 novembre 2008 con il
quale   sono   state  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  dei
regolamenti  CE  n.  479/2008  e  n.  555/2008  per  quanto  riguarda
l'applicazione  della  misura  della  distillazione dei sottoprodotti
della vinificazione;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5, paragrafo 2 del citato decreto
ministeriale  del  27  novembre  2008  che prevede la possibilita' di
individuare  ulteriori categorie di produttori esonerati dall'obbligo
di  consegna  dei  sottoprodotti  della  vinificazione  a  seguito di
istanza avanzata da parte della regione o provincia autonoma;
  Considerato  che  la  regione  Sardegna,  con  nota  n. 2745 dell'8
novembre 2008, ha manifestato la necessita' di esonerare i produttori
della regione stessa dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della
vinificazione  alla  distillazione in quanto onere sproporzionato per
la mancanza di distillerie sul territorio;
  Ritenuta  l'urgenza di accogliere le richieste di alcuni produttori
della  regione Sardegna, in considerazione dell'obbligo di consegnare
le vinacce entro trenta giorni dalla fine del periodo vendemmiale che
termina  il  30 novembre 2008 nonche' dei ristretti margini temporali
dovuti  al  pieno  svolgimento della campagna vendemmiale, al fine di
evitare danni ai produttori stessi;
  Ritenuto che le richieste rappresentate dalla regione Sardegna sono
conformi al decreto ministeriale del 27 novembre 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                             Definizioni


  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  valide  le  definizioni
riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008.