Con  l'art. 52 della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008, e'
stato  abrogato  l'art. 25 della legge regionale n. 9 dell' 11 maggio
2007  che stabiliva aliquote differenziate dell'addizionale regionale
IRPEF.  Pertanto,  sui  redditi  prodotti  nell'anno  2008 soggetti a
IRPEF,  si applica l'aliquota unica del 1,4%, gia' prevista dall'art.
1,  comma  1,  della  legge  regionale  7  agosto  2002, n. 30. Legge
regionale  n.  15  del  13 giugno 2008 Provvedimento generale di tipo
ordinamentale  e  finanziario  (collegato  alla  manovra  di  finanza
regionale  dell'anno 2008, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Omissis. Art. 52 (misure urgenti di
ripianamento  dei  disavanzi  del  SSR  per l'anno 2007) 1. L'art. 25
della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, e' abrogato e non produce
effetti sui redditi prodotti nell'anno 2008. Omissis.