IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008,  relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in  particolare  gli  articoli 20, 103, 123 punti 6 e 10 e l'Art. 129
paragrafo 2 lettera c);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  555/2008 della Commissione del 27
giugno 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo,  in  ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 dicembre 2006 n. 12541 recante
«disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del
decreto ministeriale 15 dicembre 2005»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  ottobre 2007 n. 13286 recante
«modifica  ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006,
n.  12541, recante disciplina del regime di condizionalita' della PAC
e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005»;
  Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008 recante disposizioni in
materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n.
1782/03  del  Consiglio,  del  29  settembre  2003  sulla  PAC  e del
regolamento  (CE)  1698/05  del  Consiglio del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dettare  disposizioni integrative del
regime  di  condizionalita', introducendo il rispetto della norma per
il  mantenimento  dei  vigneti  in  buone condizioni vegetative, come
stabilito  dal  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del Consiglio del 29
aprile   2008,   relativo   all'organizzazione   comune  del  mercato
vitivinicolo;
  Ravvisata l'urgenza di prorogare il termine perentorio previsto per
la   definizione   dei   provvedimenti   regionali   in   materia  di
condizionalita' per l'annualita' 2009, al fine di armonizzarli con le
disposizioni del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 come modificato ed
integrato dal decreto 18 ottobre 2007 n. 13286;
  Sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella
seduta del 13 novembre 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.


        Modifiche e integrazioni al decreto 21 dicembre 2006


  1.  L'art.  2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  2  (Elenco degli atti e delle norme). - 1. Ai fini e per gli
effetti  di  cui  agli  articoli 3, 4, 5 e agli allegati III e IV del
Regolamento  (CE)  n. 1782/03, e successive modifiche e integrazioni,
le regioni e province autonome definiscono con propri provvedimenti:
   -  per  l'anno  2008  inderogabilmente  entro il 31 dicembre 2007,
l'elenco  degli  impegni  applicabili  a livello territoriale in base
agli  atti  elencati  nell'allegato  A del decreto 18 ottobre 2007 ed
alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni
agronomiche  e  ambientali  elencate  nell'allegato  B del decreto 18
ottobre 2007;
   -  per l'anno 2009 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008, per
l'anno  2010  inderogabilmente  entro  il  31  dicembre 2009 e per le
annualita' successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno
precedente   a   quello   di  applicazione,  l'elenco  degli  impegni
applicabili  a  livello  territoriale  in  base  agli  atti  elencati
nell'allegato  1  al  presente  decreto  ed  alle norme quadro per il
mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali
elencate nell'allegato 2 al presente decreto.
  2.  Al  fine  di armonizzare le norme regionali con le disposizioni
del  presente  decreto,  le  regioni  e province autonome trasmettono
preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva
un   confronto   con  le  regioni  e  province  autonome  stesse  ed,
eventualmente,   con   gli   organismi   tecnici  di  supporto  e  le
Amministrazioni  competenti  a livello regionale e nazionale, per gli
adempimenti di competenza.
  3.  In  assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome
emanati  in  base  al  precedente comma 1, si applicano, a livello di
azienda agricola:
   -  per  l'anno  2008 gli impegni indicati negli allegati A e B del
decreto 18 ottobre 2007;
   -  per l'anno 2009 e le annualita' successive gli impegni indicati
negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
  4.  Le  norme  per  il mantenimento dei terreni in buone condizioni
agronomiche  e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 3 riguardano
qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti
diretti, delle indennita' di cui all'art. 36, lettera a), punti da i)
a v) e lettera b) punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05
o  dei  pagamenti  nell'ambito  dei  programmi  di  sostegno  per  la
ristrutturazione  e  la  riconversione  dei vigneti o nell'ambito dei
programmi  di  sostegno  per la vendemmia verde ai sensi dell'art. 20
del  regolamento  (CE) n. 479/2008 ovvero dei pagamenti del premio di
estirpazione ai sensi dell'art. 103 del regolamento (CE) n. 479/2008,
e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle
particelle come di seguito indicato:
   a)  superfici  a  seminativo  come  definite ai sensi dell'art. 2,
punto  1  del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a
colture  consentite  dall'art.  55, paragrafi a) e b) del regolamento
(CE)  n.  1782/2003  ed  escluse  le superfici di cui alla successiva
lettera b);
   b)  superfici  a  seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla
produzione  (set-aside)  e non coltivate durante tutto l'anno e altre
superfici ritirate dalla produzione ammissibili al pagamento diretto,
mantenute  in  buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali  a norma
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
   c)  pascolo permanente come definito ai sensi dell'art. 2, punto 2
del regolamento (CE) n. 796/04;
   d)  oliveti  con riferimento al mantenimento delle piante in buone
condizioni vegetative;
   e)  qualsiasi  superficie  agricola di una azienda beneficiaria di
pagamenti  diretti  e  dei  pagamenti  nell'ambito  dei  programmi di
sostegno  per  la  ristrutturazione  e la riconversione dei vigneti o
nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi
dell'art.  20  del  regolamento (CE) n. 479/2008 ovvero dei pagamenti
del  premio  di  estirpazione  ai sensi dell'art. 103 del regolamento
(CE)  n. 479/2008 nonche' qualsiasi superficie aziendale beneficiaria
delle  indennita'  di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e
lettera b) punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
   f) vigneti, come individuati ai sensi dell'Art. 75 del regolamento
(CE)  n.  555/2008,  con  riferimento al mantenimento delle piante in
buone condizioni vegetative.
  5. Ogni beneficiario di pagamenti diretti o delle indennita' di cui
all'art.  36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b) punti i), iv)
e  v),  del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dei pagamenti nell'ambito
dei  programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione
dei  vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia
verde  ai  sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 ovvero
dei  pagamenti  del premio di estirpazione ai sensi dell'art. 103 del
regolamento  (CE)  n.  479/2008,  e'  tenuto a rispettare gli impegni
relativi  ai  criteri  di  gestione  obbligatori  e alle norme per il
mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali
cosi'  come  definite  dalle regioni e province autonome ai sensi del
comma  1,  ovvero  qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3,
gli  impegni  indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono
fatti salvi:
   - i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore;
   -  i casi disciplinati dalle buone pratiche agricole applicate nel
contesto   del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  nonche'  le  misure
agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle
buone pratiche agricole.
  6.  Fatto  salvo  l'art.  6,  paragrafo  1  del regolamento (CE) n.
1782/2003,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nel  caso  di
cessione,  a  qualsiasi  titolo,  di  tutta o parte dell'azienda, gli
obblighi  del  cedente,  gli  adempimenti  necessari  per beneficiare
dell'aiuto,  nonche'  le  dichiarazioni  effettuate dal cedente prima
della    cessione    sono   attribuite   al   rilevatario   ai   fini
dell'applicazione del presente decreto.».
  2.  L'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n.
12541 e' sostituito dal seguente:
  «Agea,  in  qualita'  di  autorita' competente al coordinamento dei
controlli,  ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n.
99  del  2004, con propri provvedimenti da emanare entro il 30 aprile
di ciascuna annualita' di applicazione del regime di condizionalita',
sentite  le  regioni,  le  province  autonome  e  il  Comitato di cui
all'art.  6,  stabilisce  i  termini  e  gli  aspetti  procedurali di
attuazione del presente decreto nonche' i criteri comuni di controllo
e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.».
  3. L'allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541,
e' integralmente sostituito dall'allegato A al presente decreto.
  4. L'allegato 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541,
e' integralmente sostituito dall'allegato B al presente decreto.».