IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visti  gli  articoli  87  e  seguenti del Trattato istitutivo della
Comunita' Europea, e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione
del  12  dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88  del  trattato  CE  agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione,
secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni
di  cui  al  regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi
dell'art.  87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo
di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;
  Visto  l'art.  4  del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i
limiti  generali  di  intensita' degli aiuti di Stato al di sotto dei
quali gli aiuti sono considerati ammissibili;
  Visto  l'art.  5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i
limiti  di  intensita'  degli  aiuti  di  Stato per i regimi a favore
dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
  Visto  l'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che
qualifica  come  lavoratori  svantaggiati,  tra gli altri, «qualsiasi
donna  di  un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso
medio  di  disoccupazione  superi  il 100% della media comunitaria da
almeno  due  anni  civili  e  nella quale la disoccupazione femminile
abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area
considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;
  Visto  l'art.  54,  comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276,  concernente  la  definizione da parte del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali - ora del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali  -  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso
di  occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di
quello  maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi
del dieci per cento quello maschile;
  Visto  l'art.  59,  comma  3,  del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n. 276, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6
ottobre  2004,  n.  251,  secondo  cui,  in  attesa della riforma del
sistema  degli  incentivi  alla  occupazione, gli incentivi economici
previsti   dalla  disciplina  vigente  in  materia  di  contratto  di
formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori  di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), e) ed f) nel
rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;
  Visto  il  decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  con  il  quale  si identificano le aree territoriali di cui
all'art.  54,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006;
  Visto  il  decreto  31  luglio 2007 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  con  il  quale  si identificano le aree territoriali di cui
all'art.  54,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, per l'anno 2007;
  Vista  la  legge  dicembre 2007, n. 247 recante norme di attuazione
del   Protocollo   del   23  luglio  2007  su  previdenza,  lavoro  e
competitivita'  per  favorire  l'equita'  e  la crescita sostenibili,
nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;
  Considerato,  nelle  more  dell'attuazione  delle  deleghe previste
dalla  citata  legge  247  del  2007, di dover, comunque, adempiere a
quanto   disposto  dall'art. 54  comma  1,  lettera  e)  del  decreto
legislativo 276 del 2003;
  Considerati  i  dati Istat, rilevazione delle forze di lavoro media
2007,  e  i  dati  Eurostat  sul tasso di disoccupazione per gli anni
2005, 2006, 2007;
                              Decreta:


                               Art. 1.


Identificazione  delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1,
    lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276


  1.  Le  aree  territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e),
del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n. 276, e successive
modificazioni,  sono identificate per l'anno 2008 in tutte le regioni
e province autonome.