IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79,  modificato  dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29
agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con  modificazioni, in legge 27
ottobre  2003,  n.  290,  il quale prevede che, con provvedimento del
Ministro   delle   attivita'   produttive   e   sentito   il   parere
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, sono individuate
modalita'  e  condizioni  delle  importazioni  nel caso che risultino
insufficienti  le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di
un'equa  ripartizione  complessiva  tra  mercato  vincolato e mercato
libero;
  Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  26  giugno  2003, relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in
particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della
congestione,  in  base  al quale i problemi di congestione della rete
sono  risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di
mercato,   e   l'art.   9   dello  stesso  regolamento  secondo  cui,
nell'esercizio  delle  loro  competenze,  le  autorita'  nazionali di
regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento
medesimo  e  degli  orientamenti  adottati dalla Commissione ai sensi
dell'art. 8;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
maggio   2004,   concernente  criteri,  modalita'  e  condizioni  per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale  di  trasmissione,  e  in  particolare  l'art.  1, comma 1,
secondo  il  quale  sono  trasferiti  a Terna S.p.a. le attivita', le
funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo
al  Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione
di  quelli  di  cui  alle  lettere a), b), c) del medesimo comma, ivi
incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1223/2004  del  Parlamento  e del
Consiglio  del  28  giugno  2004, che modifica il regolamento (CE) n.
1228/2003  per  quanto  riguarda  la  data  di applicazione di talune
disposizioni  alla  Slovenia,  prevedendo specificatamente che per le
interconnessioni  tra  la  Slovenia e gli Stati membri confinanti, le
disposizioni  dell'art.  6,  paragrafo  1,  nonche' le norme da 1 a 4
contenute  nel  capitolo  intitolato  «Generalita'» dell'allegato, si
applicano dal 1° luglio 2007;
  Vista  la  legge  23  agosto 2004, n. 239, concernente riordino del
settore  energetico  nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:
   l'art.  1,  comma  7,  lettera  a),  secondo  cui  rientrano nelle
funzioni  attribuite  allo  Stato,  che le esercita anche avvalendosi
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, le determinazioni
inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
   l'art.  1,  comma  3,  lettera  f),  in  base al quale costituisce
obiettivo  generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere
la  valorizzazione  delle  importazioni per le finalita' di sicurezza
nazionale  e  di  sviluppo della competitivita' del sistema economico
del Paese;
   l'art.  1,  comma  107, in base al quale, con decreto del Ministro
delle  attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le
modalita'  di  accesso  e  di  connessione  fra  le  reti energetiche
nazionali  e  quelle  degli  Stati  il  cui territorio e' interamente
compreso nel territorio italiano;
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla
disciplina  del  diritto  di  accesso  dei  terzi  alle  nuove  linee
elettriche  di  interconnessione  con  i  sistemi  elettrici di altri
Stati;
  Visto  il  decreto-legge  18  giugno 2007, n. 73, convertito con la
legge  3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) recante
misure  urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
materia   di   liberalizzazione   dei  mercati  dell'energia,  ed  in
particolare  l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in
relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua
ad essere effettuato da Acquirente unico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  19
dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio
2004  il  Gestore  del  mercato  elettrico Spa, di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita'
delle  funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del
mercato elettrico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  19
dicembre  2003  che,  fra  l'altro,  ha  stabilito  che dal giorno 1°
gennaio  2004  la  societa'  Acquirente Unico Spa, di cui all'art. 4,
comma  1,  del  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, assuma la
titolarita'  delle  funzioni  di  garante  della fornitura di energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  18
dicembre  2007,  recante modalita' e condizioni delle importazioni di
energia  elettrica  per  l'anno 2008 e direttive all'Acquirente unico
Spa  in  materia  di contratti pluriennali di importazione per l'anno
2008 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del 18
dicembre 2007, n. 329/2007;
  Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno
2003  e  26  novembre  2004  al  Gestore  della  rete di trasmissione
nazionale  Spa  nelle  quali si fissano i criteri per la ripartizione
tra  Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva
derivante    dall'entrata    in    funzione   dell'elettrodotto   San
Fiorano-Robbia;
  Viste:
   la  nota  ministeriale del 20 ottobre 2000, prot. n. 2913, con cui
si  e'  disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino,
per  il  periodo  2001-2010,  di  una quota di capacita' di trasporto
sull'interconnessione  inizialmente  pari  a 42 MW, incrementabile di
anno  in  anno,  rispetto  al valore registrato nell'anno precedente,
sulla  base  del  tasso  di  crescita  medio  dei  consumi  elettrici
comunicato  dalla  medesima  Repubblica  e  comunque  in  misura  non
superiore al 5% annuo;
   la  nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui
si  e'  disposta  una  riserva  a favore dello Stato della Citta' del
Vaticano,  per  il  periodo  2002-2011,  di una quota della capacita'
disponibile nella misura massima di 50 MW;
   la  nota  ministeriale  del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con
cui  si  e'  riconosciuto alla Edison Spa il diritto di reingresso in
Italia  di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino
idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione
derivante  da  uno  dei tre salti che costituiscono il bacino stesso,
definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n.
317,  di  ratifica  dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18
giugno 1949;
   i  decreti del Ministero dello sviluppo economico n. 290/ML/1/2007
e n. 290/ML/2/2008 con cui si riconosce il diritto di esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi per le linee di
interconnessione    con    la    Svizzera:    Tirano-Campocologno   e
Mendrisio-Cagno rispettivamente per un ammontare pari a 150 MW per 10
anni  e  150  MW  nelle  ore  Summer  Peak (200 MW nelle restanti ore
dell'anno) per 13 anni;
  Viste  le lettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al
Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e
del  1°  aprile  2005,  concernenti  richiesta  di  informazioni e di
valutazioni  in  ordine  alla  capacita'  di  importazione di energia
elettrica  per  la  Repubblica  di  San  Marino e lo Stato Citta' del
Vaticano  e  all'attuazione  dell'art.  1,  comma 107, della legge 23
agosto 2004, n. 239;
  Vista  la  lettera della societa' Edison Spa del 3 agosto 2006, con
cui  e'  stata  avanzata  una  proposta  relativa  alle  modalita' di
reingresso  in  Italia della quota parte di energia italiana prodotta
nella  centrale  KHR  di  Innerferrera  in  attuazione  all'Accordo e
Protocollo  Addizionale  tra  Italia e Svizzera, ratificati in Italia
con legge 9 marzo 1955, n. 317;
  Vista  la  lettera  di  Terna Spa dell'11 dicembre 2006 con cui, in
ordine   alle  modalita'  proposte  per  il  reingresso  dell'energia
prodotta nella centrale di KHR di Innerferrera, a seguito di incontri
con  le  societa'  e  il  gestore  di rete svizzero interessati, sono
individuate  le  garanzie e le azioni necessarie a consentire in modo
efficiente   le  verifiche  della  produzione  della  quota  italiana
dell'impianto;
  Vista  la  decisione  della Commissione del 9 novembre 2006 recante
modifica  dell'allegato  del  regolamento  (CE) n. 1228/2003 relativo
alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri,
con la quale sono stati forniti orientamenti in materia di gestione e
assegnazione  della capacita' disponibile di trasmissione sulle linee
di interconnessione tra i sistemi nazionali;
  Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 14 novembre
2006  con  la  quale  sono  stati  forniti  indirizzi  alla  societa'
Acquirente unico Spa in materia di modalita' di approvvigionamento di
energia  elettrica  per  il  mercato  vincolato  e  di informativa al
Ministero stesso;
  Vista   la  nota  della  Repubblica  di  San  Marino,  Dipartimento
attivita'  produttive,  del  7  aprile  2008,  con  cui  si  richiede
l'adeguamento  della  capacita'  di  trasposto  di  energia elettrica
riservata  sulle  linee di interconnessione con l'estero tenuto conto
del  tasso  di  crescita  dei consumi registrato dal 2001 al 2007, in
applicazione di quanto previsto dal citato provvedimento ministeriale
del 20 ottobre 2000;
  Vista  la lettera del 16 settembre 2008, prot. 18514, del Ministero
dello  sviluppo  economico  alla  Repubblica  di San Marino, con cui,
tenuto  conto  dei dati sui consumi elettrici comunicati dalla stessa
Repubblica   relativamente   al   periodo   2000-2007,  si  riconosce
l'adeguamento  a  54  MW  della  riserva di capacita' di trasporto di
energia  elettrica  sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a
favore  della  Repubblica  di  San  Marino a decorrere dal 1° gennaio
2009,  ai  sensi  soprarichiamato  provvedimento, tuttora in corso di
validita';
  Vista  la  lettera  di  Terna  Spa  del  20  novembre  2008,  prot.
TE/P2000017543,  con  cui  si  comunicano i valori delle capacita' di
trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2009 delle linee
di  interconnessione  sulle  frontiere  con  la Francia, la Svizzera,
l'Austria e la Slovenia e la Grecia;
  Vista  la  lettera  della  societa'  Acquirente  Unico  Spa, del 28
novembre  2008,  al  Ministero  dello  sviluppo economico, con cui e'
fornita  la  previsione  della  domanda  da  soddisfare  nel triennio
2009-2011 per i clienti del mercato tutelato rifornito;
  Vista   la   lettera   di   Terna   del   9  dicembre  2008,  prot.
TE/P20080019383   relativa   agli  accordi  con  i  gestori  di  rete
confinanti  (Francia,  Austria,  Slovenia,  Svizzera  e Grecia) sulle
modalita' di allocazione congiunta dell'intera capacita' di trasporto
su  ciascuna  frontiera  e  sulla  ripartizione  dei ricavi derivanti
dall'allocazione della capacita' di trasporto;
  Considerato  che  la  sopra citata lettera di Terna del 20 novembre
2008,  consente  di  determinare,  per  l'anno 2009, i valori massimi
delle capacita' di importazione ed esportazione relativi alle diverse
frontiere secondo la tabella seguente:

               ---->  Vedere tabelle a pag. 26  <----

Considerato  che tali valori comprendono l'incremento di capacita' di
interconnessione  connesso  all'entrata  in  esercizio,  prevista nel
corso  dell'anno  2009,  delle  due  linee di interconnessione con la
Svizzera,  Mendrisio-Cagno  e  Tirano-Campocologno,  esentate  per un
ammontare massimo complessivo di 350 MW, dalla disciplina che prevede
il diritto di accesso di terzi;
  Considerato  che  il  sistema  delle  offerte di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, e' divenuto pienamente
operativo  e  consente,  anche  agli  operatori esteri, di effettuare
offerte  di  vendita  e  offerte  di acquisto di energia elettrica in
condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;
  Considerato che:
   a)  il  citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del
19   dicembre   2003,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003,
ha  destinato  all'Acquirente unico Spa l'energia elettrica derivante
dai   contratti  pluriennali  di  importazione  in  essere  stipulati
dall'Enel  Spa  anteriormente  alla  data  del  19 febbraio 1997, per
l'approvvigionamento del mercato vincolato;
   b)  i  suddetti  contratti  pluriennali  di importazione insistono
sulla frontiera con la Svizzera;
   c) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo e'
estesa  a tutti i clienti finali, che possono recedere dal precedente
contratto di fornitura di energia elettrica;
   d)   per   l'anno  2009,  le  stime  sul  fabbisogno  del  mercato
approvvigionato  formulate dall'Acquirente unico Spa, indicano valori
in diminuzione rispetto a quelli registrati nel 2008;
  Considerato  che  per  effetto della legge 3 agosto 2007, n. 125, i
clienti  domestici  e  le  piccole imprese compresi, alla data del 1°
luglio   2007,   nell'ambito   del  mercato  vincolato,  qualora  non
esercitino  il diritto di stipulare contratti di fornitura di energia
elettrica  sul  mercato libero, rientrano nel mercato tutelato il cui
approvvigionamento  e'  effettuato da Acquirente unico in continuita'
con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato;
  Ritenuto  opportuno  attribuire  ad  Acquirente unico una quota dei
proventi  delle  assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita'
di  importazione,  tenuto  conto  del  tasso di riduzione del mercato
approvvigionato nell'anno 2008 e delle modifiche attese del perimetro
del mercato tutelato nell'anno 2009;
  Ritenuto  di  comprendere  nel  mercato  libero  anche i clienti in
regime  di salvaguardia ai fini della ripartizione dei proventi delle
assegnazioni  dei  diritti  di  utilizzo della capacita' di trasporto
sulle interconnessioni;
  Ritenuto  di  applicare  modalita'  di  assegnazione dei diritti di
utilizzo  della  capacita'  di trasporto sulle interconnessioni con i
Paesi  dell'Unione  europea secondo le disposizioni introdotte con il
Regolamento  n.  1228/2003,  come  modificato  con la decisione della
Commissione  del 9 novembre 2006, attraverso l'adozione di meccanismi
di  mercato  e  metodi  di  allocazione  congiunta della capacita' di
trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;
  Ritenuto  opportuno  che si pervenga da parte dei gestori di rete a
definire  programmi  comuni  di investimenti in infrastrutture per il
superamento  delle  attuali congestioni di rete attraverso un aumento
della  capacita'  di  interconnessione  e  che,  in  assenza  di tali
programmi,  i  proventi  derivanti  dall'attuazione dei meccanismi di
mercato  siano  destinati  alla  salvaguardia dell'economicita' degli
approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;
  Ritenuto  opportuno  prevedere  per  l'allocazione  dei  diritti di
utilizzo  della capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera
modalita'  omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari, fatta
salva   la  possibilita'  di  disporre  riserve  sulla  capacita'  in
importazione;
  Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2008
per  il  reingresso  in  Italia  dell'energia  elettrica di spettanza
italiana  prodotta  presso  l'impianto  di  Innerferrera, di cui alla
citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001;
  Ritenuto  necessario,  in attesa dell'attuazione delle disposizioni
dell'art.  1,  comma  107,  della  legge  23  agosto  2003,  n.  239,
confermare    temporaneamente    i    valori   della   capacita'   di
interconnessione   riservati   nell'anno   passato  per  il  transito
dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo
Stato Citta' del Vaticano;
  Ritenuto  necessario  ottemperare  gli accordi assunti con lo Stato
Citta'  del  Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della
provenienza  dell'energia  elettrica  in  importazione, attraverso la
ripartizione  dei  proventi  delle  assegnazioni  dei  diritti  sulla
capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione
europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione
di  riserva  di  capacita' di trasporto, ovvero assegnare una riserva
sulla capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;
  Ritenuto  adeguato  destinare per l'anno 2009 all'Acquirente Unico,
in  aggiunta  alla  riserva  per l'importazione relativa ai contratti
pluriennali  sulla  frontiera con la Svizzera, una quota dei proventi
delle  assegnazioni  della  capacita' di importazione pari al 15%, al
netto  delle quote riconosciute allo Stato Citta' del Vaticano e alla
Repubblica  di  San  Marino,  tenuto conto del tasso di riduzione del
mercato  approvvigionato  da  AU  registrato  nell'anno  2008 e delle
variazioni attese del perimetro del medesimo mercato per l'anno 2009;
  Ritenuto  opportuno  mantenere la riserva di transito per l'energia
elettrica  sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la
quota  fin  qui  garantita  dalle  autorita' italiane sulla frontiera
svizzera,  in  coerenza  con  il  principio  di equa ripartizione dei
diritti  di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere tra
mercato  libero  e mercato tutelato, e adeguare il prezzo di cessione
dell'energia   elettrica  sottesa  a  tali  contratti  per  il  primo
trimestre  del  2009 con modalita' di aggiornamento definite da parte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas in modo analogo a
quelle definite con riferimento al prezzo di assegnazione dei diritti
di   cui   al   decreto   ministeriale   15   novembre  2007  recante
determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno
2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo  16  marzo  1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi
elettrici GSE Spa;
  Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico  espresso  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
con deliberazione 10 dicembre 2008 - PAS 8/08;
  Ritenuto  di dover definire con il presente decreto le modalita' ed
i  criteri  generali  di  assegnazione  di  diritti di utilizzo della
capacita'  di  trasporto  sulle  interconnessioni  a  garanzia  della
sicurezza  e  dell'economicita'  del  sistema e delle forniture per i
clienti  del  mercato  libero  e del mercato tutelato, stabilendo che
l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione
dei criteri di cui al presente decreto;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
   assegnazione:  e'  l'attribuzione  dei  diritti  di utilizzo della
capacita'  di  trasporto,  ovvero  dei riserve per l'importazione, il
transito  e  il  reingresso  di  energia  elettrica  su una frontiera
elettrica,  al  fine  dell'esecuzione  di  scambi transfrontalieri di
energia elettrica;
   assegnatario: e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
   assegnazione  congiunta:  e',  per  ciascuna  frontiera elettrica,
l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti;
   Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
   capacita'  di trasporto: e' la massima potenza oraria destinabile,
con  garanzia  di  continuita'  di utilizzo, all'esecuzione di scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento  ai  singoli  Stati  confinanti,  al  flusso  di  energia
elettrica  in  ingresso  (importazione)  o  in  uscita (esportazione)
nel/dal  sistema  elettrico  nazionale,  nonche'  ad  un  predefinito
orizzonte temporale;
   clienti  del  mercato  libero: sono i clienti idonei finali di cui
all'art.  2,  comma  4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
che  esercitano  il  diritto  di  cui  al  medesimo  art. 2, comma 6,
direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;
   contratti  pluriennali:  sono i contratti di fornitura pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997;
   diritti  di  utilizzo  della  capacita' di trasporto (DCT): sono i
diritti  di  utilizzo della capacita' di trasporto annuale, mensile e
giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
   frontiera  elettrica:  e'  l'insieme  delle  linee  elettriche  di
trasporto  che  connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu'   reti   di   trasmissione  appartenenti  ad  un  singolo  Stato
confinante;
   frontiera meridionale: e' la frontiera elettrica con la Grecia;
   frontiere   settentrionali:   sono  le  frontiere  elettriche  con
Francia, Austria, Svizzera, Slovenia;
   gestore  di  rete:  e'  un  ente  o  una societa' incaricata della
gestione  unificata  delle  reti  di  trasmissione  in un determinato
Stato;
   Terna: e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;
   mercato  elettrico:  e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
   proventi  delle  assegnazioni:  sono  i  proventi  derivanti dalle
assegnazioni  dei  diritti  di  utilizzo della capacita' di trasporto
sulla interconnessione;
   quote  di  capacita'  di trasporto pre-assegnate: sono le quote di
capacita'    di    trasporto    corrispondenti   alle   riserve   per
l'importazione,  per  il  transito  e  per  il  reingresso di energia
elettrica;
   Stato   confinante:   e'   un  qualunque  Stato  la  cui  rete  di
trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
   Servizio di tutela: e' il servizio di vendita di energia elettrica
di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/07;
   Servizio  di  salvaguardia:  e'  il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/07;
   zona  di  mercato: e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali
caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.