IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla
procedura  a  livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista   la   domanda  presentata  dall'Associazione  produttori  di
Peperoncino  di  Calabria,  con  sede  legale  presso  Unioncamere in
Lamezia  Terme  (Catanzaro),  via  delle  Nazioni  n.  24,  intesa ad
ottenere   la   registrazione   della  denominazione  Peperoncino  di
Calabria, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
  Vista  la nota protocollo n. 3843 del 14 febbraio 2008 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  l'Associazione  produttori  di
Peperoncino   di   Calabria,   ha  chiesto  la  protezione  a  titolo
transitorio  della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto
regolamento  (CE)  n.  510/2006,  espressamente  esonerando  lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e   forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza
della   indicazione   geografica   protetta,   ricadendo   la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  l'art. 5, comma 6, del
citato regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione Peperoncino
di  Calabria,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
produttori  di  Peperoncino  di  Calabria,  assicuri  la protezione a
titolo   transitorio   e  a  livello  nazionale  della  denominazione
Peperoncino  di  Calabria,  secondo  il  disciplinare  di  produzione
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it;
                              Decreta:


                               Art. 1.

  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Peperoncino di Calabria.