Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 5 10/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina con sede in via Trieste, 66 - 23100 Sondrio, e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99; Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico; Considerato altresi', che l'art.9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate; Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Lombardia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Bresaola della Valtellina», cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare la qualita' e la tutela del consumatore - SACO7, Via XX Settembre n.20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina». Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» e' riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.