IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO e IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno Visto l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, laddove, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), dispone la necessita' di determinare con decreto le modalita' ed i termini di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze ed attribuisce all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) il compito di organizzare le attivita' strumentali relative alla prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di informazione ai contribuenti; Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 gennaio 2006, n. 13, in forza del quale, per la realizzazione delle suddette finalita', l'ANCI ha costituito, in data 16 marzo 2006, un apposito soggetto, denominato Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL); Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto 22 novembre 2005, il quale dispone che restano ferme nella competenza dell'IFEL le attivita' - gia' attribuite al Consorzio ANCI-CNC per la fiscalita' locale - previste dai decreti ministeriali 11 ottobre 1993, 7 giugno 2000 e 31 luglio 2000, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 1993, n. 173 del 26 luglio 2000 e n. 221 del 21 settembre 2000; Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai comuni la facolta' di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facolta' di affidare a terzi il servizio di riscossione dei tributi e di razionalizzare le modalita' di esecuzione dei versamenti; Visto l'articolo 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che gli enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso; Visto l'articolo 1, commi da 145 a 151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui e' stata prevista la possibilita' per i comuni di istituire un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP); Visto l'articolo 1, comma 148, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che per la disciplina dell'ISCOP si applicano le disposizioni vigenti in materia di ICI; Visto l'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Considerata l'opportunita' di disciplinare, con il presente decreto, nuove modalita' e termini di trasmissione dei dati di riscossione relativamente all'ICI ed all'ISCOP; Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; Decreta: Art. 1. Dati oggetto della trasmissione 1. La trasmissione dei dati, distinti per contribuente e per ciascun anno di imposizione, relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a titolo di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) di cui all'articolo 1, commi da 145 a 151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed a titolo di sanzioni ed interessi, deve essere effettuata con flusso telematico che garantisca gli standards di sicurezza previsti da protocolli della pubblica amministrazione, secondo le caratteristiche stabilite nell'allegato 1 e le modalita' di trasmissione che saranno definite, con appositi provvedimenti, dalla Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ed i rappresentanti dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del successivo articolo 2. 2. Sono esclusi dalla trasmissione i dati relativi ai versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.