IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

                                  e

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
                     del Ministero dell'Interno

  Visto  l'articolo  10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 504, laddove, in materia di imposta comunale sugli immobili
(ICI),  dispone la necessita' di determinare con decreto le modalita'
ed  i  termini di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente
per  ogni  contribuente,  da  parte  dei soggetti che provvedono alla
riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema  informativo  del  Ministero
dell'economia   e   delle  finanze  ed  attribuisce  all'Associazione
Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (ANCI) il compito di organizzare le
attivita'   strumentali   relative   alla  prosecuzione  dei  servizi
finalizzati  a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace
azione  accertativa  dei  comuni,  nonche'  per  agevolare i processi
telematici   di   integrazione   nella  pubblica  amministrazione  ed
assicurare   il   miglioramento  dell'attivita'  di  informazione  ai
contribuenti;
  Visto   l'articolo   1,   comma   1,   del  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  22  novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 gennaio 2006, n.
13,   in  forza  del  quale,  per  la  realizzazione  delle  suddette
finalita',  l'ANCI  ha costituito, in data 16 marzo 2006, un apposito
soggetto,  denominato  Istituto  per  la  Finanza e l'Economia Locale
(IFEL);
  Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto 22 novembre 2005, il quale
dispone  che  restano ferme nella competenza dell'IFEL le attivita' -
gia'  attribuite  al  Consorzio  ANCI-CNC  per la fiscalita' locale -
previste dai decreti ministeriali 11 ottobre 1993, 7 giugno 2000 e 31
luglio  2000,  pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 242 del 14 ottobre 1993, n. 173 del 26
luglio 2000 e n. 221 del 21 settembre 2000;
  Visto  l'articolo  52  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  il  quale attribuisce ai comuni la facolta' di disciplinare con
regolamento  le  proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui
rientra  anche  la  facolta'  di  affidare  a  terzi  il  servizio di
riscossione   dei   tributi  e  di  razionalizzare  le  modalita'  di
esecuzione dei versamenti;
  Visto  l'articolo  36  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, che
stabilisce  che  gli  enti  locali  possono  prevedere la riscossione
spontanea  dei  propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le
fasi  di  acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia
diffusione  dei  canali  di  pagamento  e  la  sollecita trasmissione
all'ente creditore dei dati del pagamento stesso;
  Visto  l'articolo  1,  commi  da 145 a 151, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296, con cui e' stata prevista la possibilita' per i comuni
di  istituire  un'imposta  di  scopo  destinata  esclusivamente  alla
parziale   copertura  delle  spese  per  la  realizzazione  di  opere
pubbliche (ISCOP);
  Visto  l'articolo  1,  comma  148,  della legge n. 296 del 2006, il
quale  prevede  che  per  la  disciplina  dell'ISCOP  si applicano le
disposizioni vigenti in materia di ICI;
  Visto  l'articolo  1,  comma  170, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali comunicano al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze i dati relativi al gettito
delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n.   43,  che  disciplina  l'organizzazione  del  Dipartimento  delle
finanze;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Considerata   l'opportunita'   di  disciplinare,  con  il  presente
decreto,  nuove  modalita'  e  termini  di  trasmissione  dei dati di
riscossione relativamente all'ICI ed all'ISCOP;
  Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                   Dati oggetto della trasmissione


  1.  La  trasmissione  dei  dati,  distinti  per  contribuente e per
ciascun  anno  di  imposizione,  relativi  ai versamenti effettuati a
titolo   di   imposta   comunale   sugli  immobili  (ICI),  ai  sensi
dell'articolo  10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  a  titolo di imposta di scopo per la realizzazione di opere
pubbliche  (ISCOP)  di  cui all'articolo 1, commi da 145 a 151, della
legge  27 dicembre 2006, n. 296 ed a titolo di sanzioni ed interessi,
deve  essere  effettuata  con  flusso  telematico  che garantisca gli
standards   di   sicurezza  previsti  da  protocolli  della  pubblica
amministrazione, secondo le caratteristiche stabilite nell'allegato 1
e  le  modalita'  di  trasmissione che saranno definite, con appositi
provvedimenti,  dalla  Direzione federalismo fiscale del Dipartimento
delle  finanze  del  Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti
l'Associazione   Nazionale   dei   Comuni   Italiani   (ANCI)   ed  i
rappresentanti  dei  soggetti  di  cui  alle  lettere b), c) e d) del
successivo articolo 2.
  2.  Sono  esclusi  dalla trasmissione i dati relativi ai versamenti
unitari  di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.