IL DIRETTORE PER I GIOCHI
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre 1998, n. 504, recante
norme  per  il  riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle  scommesse,  a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 288;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze l°
marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota
fissa  su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi
non sportivi adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
  Visto   l'art.   38  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito,  con  modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
  Viste  le  convenzioni  di  concessione  stipulate  con la societa'
Totobetting  Srl,  con  sede  in  Portogruaro,  via Zambaldi, 3 (gia'
Goldbet   Italia  Srl)  n.  3148  per  la  commercializzazione  delle
scommesse  a  quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei
cavalli, ed eventi non sportivi, e n. 4110 per la raccolta dei giochi
pubblici  di  cui  all'art.  38,  comma 2, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  17, comma 2, della convenzione di
concessione  n.  3148  e  l'art.  23,  comma  2, della convenzione di
concessione  n.  4110,  i  quali  stabiliscono  che l'Amministrazione
procede alla decadenza dalla concessione, anche in caso di:
   violazioni  delle  norme  vigenti  che disciplinano le scommesse a
quota fissa (lettera c);
   violazione  della  normativa in materia di repressione del gioco e
delle scommesse anomali, illeciti e clandestini (lettera g);
nonche'  il  comma  3  dei  medesimi articoli il quale stabilisce che
l'Amministrazione  procede  alla  decadenza dalla concessione, previa
immediata  sospensione  cautelativa  della  sua efficacia, qualora il
concessionario  commercializzi  in  proprio  o attraverso societa' in
qualsiasi  modo collegate, sul territorio italiano o anche attraverso
siti  telematici  situati  al  di fuori dai confini nazionali, giochi
assimilabili  alle  scommesse  a  quota  fissa ovvero ad altri giochi
pubblici gestiti dall'Amministrazione;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del 6 ottobre 2008, prot. n.
2008/38864/Giochi/SCO,  il  cui  contenuto  forma  parte integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento, con la quale, per i motivi
indicati nella lettera stessa, e' stato comunicato ai sensi e per gli
effetti  di  cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e
successive  modificazioni ed integrazioni, l'avvio al procedimento di
decadenza  dalle  concessioni  n.  3148  e n. 4110 e che, ai sensi di
quanto   stabilito  dall'art.  17,  comma  3,  della  convenzione  di
concessione  n.  3148,  e dall'art. 23, comma 3, della convenzione di
concessione  n.  4110,  e'  stata  disposta  la immediata sospensione
dell'efficacia delle concessioni stesse;
  Considerato  che,  sulla  base  degli  elementi  comunicati  con la
sopraindicata    lettera    del    6    ottobre    2008,   prot.   n.
2008/38864/Giochi/SCO, e' stato accertato che la societa' Totobetting
Srl  e'  inequivocabilmente  collegata,  ai  sensi dell'art. 2359 del
codice  civile,  al  medesimo  centro  di interessi e decisionale che
gestisce  il  sito  www.godbet.com  (e  varianti),  con  il  quale e'
esercitata   la   raccolta   illecita  di  scommesse  sul  territorio
nazionale,  esercitata  cioe'  in  mancanza  del  titolo  concessorio
rilasciato dall'Amministrazione;
  Considerato  che  le  disposizioni  di cui al comma 3 dell' art. 17
della  convenzione  di  concessione  n.  3148  e  dell'art.  23 della
convenzione  di  concessione  n.  4110,  le  cui  clausole sono state
espressamente  accettate  all'atto della stipula delle convenzioni in
parola  mediante  duplice  sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 del
codice  civile,  sono,  con  ogni  evidenza, finalizzate a sanzionare
comportamenti  illeciti  nella  raccolta  di  scommesse  da  parte di
soggetti   riconducibili   a   un  medesimo  centro  di  interessi  e
decisionale,  indipendentemente da quale soggetto appartenente a tale
centro d'interessi si ponga in essere la condotta illecita;
  Vista  l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6399/2008
di   rigetto   della   domanda  della  societa'  Totobetting  Srl  di
sospensione  della  sentenza del Tar per il Lazio, Sezione seconda n.
10236/2008,   con   la   quale  e'  stato  respinto  il  ricorso  per
l'annullamento  del  sopraindicato  provvedimento del 6 ottobre 2008,
prot. n. 2008/38864/Giochi/SCO;
                              Dispone:

per  i  motivi  indicati  in  premessa  la  decadenza  della societa'
Totobetting  Srl dalle concessioni n. 3148 per la commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse
dei  cavalli,  ed  eventi non sportivi, e n. 4110 per la raccolta dei
giochi  pubblici  di  cui  all'art.  38, comma 2, del decreto-legge 4
luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  Avverso   il   presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  dinanzi  al
competente  tribunale  amministrativo  regionale, entro il termine di
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 2008
                                            Il direttore: Tagliaferri