L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                   per il controllo della qualita'
                     dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giungo
1991  e  successive  modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  220 del 17 marzo 1995 inerente
l'attuazione  degli  articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia   di   produzione   agricola  ed  agroalimentare  con  metodo
biologico;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo  alla  produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
  Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5,
lettera  c)  e  dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 secondo
cui,  dal  1°  gennaio  2009, gli organismi di controllo operanti nel
settore  delle  produzioni  da  agricoltura  biologica  devono essere
accreditati  secondo  la versione piu' recente della norma europea EN
45011 o della guida ISO 65;
  Visto  il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre
2008  recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE) n.
834/2007   del   Consiglio   relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  per  quanto riguarda la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  organizzazione  del  Ministero delle politiche agricole
alimentari  e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2
dicembre 2006, n. 296;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  marzo  2008  di  riordino  del
Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi
gli  uffici  e  laboratori  a livello periferico, e definizione delle
attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio;
  Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004 con il quale «Sidel
S.p.a.», con sede in Bologna, via Larga n. 34/2, e' stato autorizzato
ad  esercitare  l'attivita'  di  controllo  sul  metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 27, punto 9, lettera d) del
regolamento   (CE)   n.   834/2007,   l'autorita'  competente  revoca
l'autorizzazione  dell'organismo  che non soddisfa i requisiti di cui
alle lettere a) e b) o non rispetta piu' i criteri indicati nei punti
5  e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del
medesimo articolo;
  Considerato  che  l'organismo di controllo «Sidel S.p.a.», con sede
in  Bologna  in via Larga n. 34/2, ha presentato al SINCERT richiesta
di  accreditamento  alla  norma  EN  45011  ed  avviato  la  relativa
procedura per l'ottenimento dell'accreditamento stesso;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
e   della   certificazione  come  «da  agricoltura  biologica»  delle
produzioni agroalimentari degli operatori sottoposti al controllo del
suddetto   organismo  di  controllo,  nelle  more  del  completamento
dell'iter dell'accreditamento;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  A  «Sidel  S.p.a.»,  con  sede  in  Bologna,  via Larga n. 34/2, e'
revocata,  dal  1°  gennaio  2009,  l'autorizzazione  attribuita  con
decreto  ministeriale  del 31 dicembre 2003, n. 120541, ad esercitare
l'attivita'  di  controllo  sul  metodo  di  produzione  biologico di
prodotti  agricoli  ed  alle  indicazioni di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari.