Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero (( 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1088 e' sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»; b) il comma 1089 e' sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»; c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse; 2) il terzo periodo e' soppresso. 3) all'ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009». 2. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1090 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006 , n. 299, come modificato dalla presente legge: «1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attivita' di impresa inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita' applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009.».