Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

                Promozione del sistema agroalimentare
                         italiano all'estero
  ((  1.  All'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1088 e' sostituito dal seguente:
  «1088.  Alle  imprese  che producono prodotti di cui all'Allegato I
del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea e alle piccole e
medie  imprese,  come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari
non  ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma
cooperativa  o  riunite  in  consorzi,  nonche' ai consorzi di tutela
riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  e  successive  modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10
febbraio  1992,  n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di
cui  al  comma  1090  per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta
nella  misura  del  50  per  cento  del  valore degli investimenti in
attivita'  dirette  in  altri  Stati  membri  o Paesi terzi intese ad
indurre  gli  operatori  economici o i consumatori all'acquisto di un
determinato  prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi
dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del
20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non
rivolto  al  singolo  marchio  commerciale o riferito direttamente ad
un'impresa,   in   eccedenza   rispetto  alla  media  degli  analoghi
investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;
   b) il comma 1089 e' sostituito dal seguente:
  «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al
comma  1088  che  producono  prodotti  agroalimentari  non ricompresi
nell'Allegato  I  del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il
credito  di  imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto
nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma 1090 e nei limiti del
regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione, del 15 dicembre
2006,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli  aiuti  di  importanza  minore  (de  minimis),  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»;
   c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
    2) il terzo periodo e' soppresso.
    3) all'ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per
ciascuno  degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «40
milioni  di  euro  per  l'anno  2008  e 41 milioni di euro per l'anno
2009».
  2.  I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del comma 1090 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  27  dicembre 2006 , n. 299, come modificato
          dalla presente legge:
             «1090.  Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089
          si  applica  anche  alle  imprese in attivita' alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  anche  se con
          un'attivita'  di  impresa  inferiore  a  tre anni. Per tali
          imprese  la  media  degli  investimenti  da  considerare e'
          quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi
          di  imposta  precedenti  a  quello  in  corso  alla data di
          entrata   in   vigore  della  presente  legge  o  a  quello
          successivo.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole  alimentari e forestali, sono dettate le modalita'
          applicative  dei  commi  da  1088  a 1090, nei limiti della
          somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di
          euro  per  l'anno  2008  e  41  milioni  di euro per l'anno
          2009.».