IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il  decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione
della  direttiva  98/30/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio
dell'Unione  europea  recante norme comuni per il mercato interno del
gas  naturale,  emanato  ai  sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e in particolare:
   l'art.  8,  comma  7, che stabilisce che, con decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello
sviluppo  economico,  sono  stabilite regole per il dispacciamento in
condizioni  d'emergenza  e  definiti  gli  obblighi  di sicurezza del
sistema nazionale del gas naturale;
   l'art.   28,   comma   2,   che   stabilisce   che   il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello
sviluppo  economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla
programmazione  a  lungo  termine  del  sistema  nazionale del gas, e
persegue  tali  obiettivi  anche  mediante specifici indirizzi con le
finalita'  di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza degli
approvvigionamenti,  il  funzionamento  coordinato  del sistema degli
stoccaggi,  e  di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del
gas;
   l'art.  28,  comma  3,  che  stabilisce  che, in caso di crisi del
mercato  dell'energia  o  di  gravi  rischi  per  la  sicurezza della
collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti
di  utilizzazione  del gas naturale, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico,
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  26  settembre  2001, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale  della  Repubblica  italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con
cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e
monitoraggio  del  sistema  nazionale  del  gas  naturale, di seguito
denominato  il  Comitato,  al  fine  di  formulare  proposte  per  la
definizione  delle  possibili situazioni di emergenza, di individuare
gli  strumenti  d'intervento  in  caso  di  emergenza,  di  formulare
proposte  per  la  definizione delle procedure e della tempistica per
l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente
il  monitoraggio  del  funzionamento  del  sistema  nazionale del gas
naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;
  Vista la direttiva 2004/67/CE del Consiglio dell'Unione Europea del
26  aprile  2004  concernente  misure  volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale;
  Vista  la  procedura  di emergenza climatica, approvata con decreto
del  Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004 ed i suoi
aggiornamenti  approvati  con  decreti  del  12 dicembre 2005, del 18
dicembre  2006  e  del  23  novembre 2007 del Ministro dello sviluppo
economico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico dell'11
settembre  2007  recante  l'introduzione  di  una  metodologia per il
contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi
da  tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei
consumi  di  gas, da clienti industriali individuati, in funzione del
tipo di emergenza;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico del 30
ottobre  2008 emanato ad integrazione del citato decreto 11 settembre
2007  e  concernente le misure per il contenimento dei consumi di gas
nell'inverno 2008/2009;
  Considerato  che,  a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o
per  impreviste  riduzioni  degli  approvvigionamenti di gas naturale
durante  il  periodo  di  punta  invernale  si  potrebbero verificare
problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;
  Considerata  la  necessita'  di  definire  il ruolo, i compiti e le
responsabilita'   delle   imprese  di  gas  naturale  che  gestiscono
infrastrutture  ed  impianti del sistema nazionale del gas naturale e
dei  soggetti  coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza
del sistema del gas naturale;
  Considerata  l'opportunita'  di adottare, con modalita' in sequenza
da  determinare  secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito
di  analisi  dello  stato  del  sistema  e  delle sue prospettive, le
possibili  misure  per far fronte ad eventi che determinino, anche in
prospettiva,  un  eventuale  stato  di  emergenza del sistema del gas
naturale;
  Ritenuto  di  dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di
condizioni  climatiche  sfavorevoli  durante il periodo invernale, la
copertura  del  fabbisogno  previsto,  riducendo  al  minimo i disagi
conseguenti  sui  clienti  finali  con  consumi  inferiori  a 200.000
Smc/anno;
  Ritenuto  necessario  aggiornare  la  “Procedura di emergenza
climatica”  ed  il  decreto  ministeriale  del 23 novembre 2007
emanato  per la sua approvazione, anche al fine di adattarla sia alle
disposizioni  di  cui  nel decreto ministeriale 30 ottobre 2008 sopra
citato, sia alla possibilita' di recepimento di nuove disposizioni in
materia  di  contenimento dei consumi di gas da introdurre negli anni
futuri;
                              Decreta:

                               Art. 1.

Modifiche  al  decreto  23  novembre 2007 concernente l'aggiornamento
della  Procedura  di  emergenza  per  fronteggiare  eventi  climatici
                            sfavorevoli.

  1. All'art. 2, comma 3, e' aggiunto il seguente capoverso: “I
soggetti  che  rappresentano  con mandato irrevocabile raggruppamenti
volontari  e  temporanei  di  clienti  finali e di loro consorzi (nel
seguito:  “soggetti  mandatari”),  che siano responsabili
sia  dei  rapporti  con  il  Ministero dello sviluppo economico e con
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica ed il gas, sia dell'obbligo di
trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, ed agli altri soggetti
indicati  dal  decreto  ministeriale  11 settembre 2007, i codici dei
punti  di  riconsegna  ed  i  quantitativi  globali per i quali viene
manifestata una adesione aggregata, ai quali siano estese per decreto
ministeriale  le  disposizioni  previste  dal decreto ministeriale 11
settembre  2007  per le imprese di vendita quali soggetti che possono
procedere  ad aggregare clienti finali soggetti all'obbligo o clienti
volontari  che  abbiano  i requisiti previsti dal medesimo decreto al
fine  di  totalizzare  i  contributi  di  clienti  diversi,  hanno la
responsabilita'  di  assicurare  l'applicazione  della  Procedura  di
emergenza  climatica  per  l'eventuale riduzione o interruzione della
fornitura  di  gas  e  per  il risultato globale del contenimento dei
consumi di tali clienti aggregati.
  2.  All'art.  3,  comma  1,  dopo  le  parole  “11  settembre
2007”   aggiungere   le   parole   “e   suoi   successivi
aggiornamenti”.
  3. All'art. 3, comma 4, lettera b, le parole “e delle imprese
di  vendita”  sono sostituite dalle parole “delle imprese
di    vendita    e   dei   soggetti   mandatari”;   le   parole
“dell'attivazione  della  procedura di interruzione” sono
sostituite  dalle  parole “dell'attivazione della procedura per
la riduzione o interruzione della fornitura di gas.
  4. All'art. 3, comma 4, lettera e, le parole “e delle imprese
di  vendita”  sono sostituite dalle parole “delle imprese
di vendita e dei soggetti mandatari”.