IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare: l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza; Vista la direttiva 2004/67/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 26 aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale; Vista la procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004 ed i suoi aggiornamenti approvati con decreti del 12 dicembre 2005, del 18 dicembre 2006 e del 23 novembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas, da clienti industriali individuati, in funzione del tipo di emergenza; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2008 emanato ad integrazione del citato decreto 11 settembre 2007 e concernente le misure per il contenimento dei consumi di gas nell'inverno 2008/2009; Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale; Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono infrastrutture ed impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale; Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di emergenza del sistema del gas naturale; Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo invernale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno; Ritenuto necessario aggiornare la “Procedura di emergenza climatica” ed il decreto ministeriale del 23 novembre 2007 emanato per la sua approvazione, anche al fine di adattarla sia alle disposizioni di cui nel decreto ministeriale 30 ottobre 2008 sopra citato, sia alla possibilita' di recepimento di nuove disposizioni in materia di contenimento dei consumi di gas da introdurre negli anni futuri; Decreta: Art. 1. Modifiche al decreto 23 novembre 2007 concernente l'aggiornamento della Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli. 1. All'art. 2, comma 3, e' aggiunto il seguente capoverso: “I soggetti che rappresentano con mandato irrevocabile raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali e di loro consorzi (nel seguito: “soggetti mandatari”), che siano responsabili sia dei rapporti con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, sia dell'obbligo di trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, i codici dei punti di riconsegna ed i quantitativi globali per i quali viene manifestata una adesione aggregata, ai quali siano estese per decreto ministeriale le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 per le imprese di vendita quali soggetti che possono procedere ad aggregare clienti finali soggetti all'obbligo o clienti volontari che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi, hanno la responsabilita' di assicurare l'applicazione della Procedura di emergenza climatica per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas e per il risultato globale del contenimento dei consumi di tali clienti aggregati. 2. All'art. 3, comma 1, dopo le parole “11 settembre 2007” aggiungere le parole “e suoi successivi aggiornamenti”. 3. All'art. 3, comma 4, lettera b, le parole “e delle imprese di vendita” sono sostituite dalle parole “delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari”; le parole “dell'attivazione della procedura di interruzione” sono sostituite dalle parole “dell'attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas. 4. All'art. 3, comma 4, lettera e, le parole “e delle imprese di vendita” sono sostituite dalle parole “delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari”.