IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito   nella  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  di  seguito
denominata  legge istitutiva, che ha istituito l'Agenzia Italiana del
Farmaco, di seguito denominata AIFA;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20
settembre  2004,  n. 245, che a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra
citato  ha  dettato  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento
dell'AIFA;
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2005;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
Centrale  del  Bilancio  al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in
data 18 luglio 2008, con cui e' stato nominato il prof. Guido Rasi in
qualita' di Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante «Recepimento
delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la
esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 191 del 18
agosto 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 211, recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
della  buona  pratica  clinica  nell'esecuzione delle sperimentazioni
cliniche  di  medicinali per uso clinico», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003;
  Visto,  in  particolare, l'art. 20, comma 3, del richiamato decreto
legislativo  24  giugno 2003, n. 211, che prevede che con decreto del
Ministro della salute sono stabiliti i requisiti minimi di cui devono
essere  in  possesso  organizzazioni  private alle quali il promotore
della  sperimentazione  puo'  affidare  una  parte o tutte le proprie
competenze  in  tema  di sperimentazione clinica, come previsto dalle
norme di buona pratica clinica, ferme restando le responsabilita' del
promotore   della   sperimentazione   connesse  con  la  medesima,  e
considerato   che   tali   organizzazioni   si  identificano  con  le
Organizzazioni  di Ricerca a Contratto (CRO) di cui al paragrafo 1.20
dell'allegato 1 al richiamato decreto ministeriale 15 luglio 1997;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 marzo 2008, recante «Definizione
dei  requisiti  minimi  per  le organizzazioni di ricerca a contratto
(CRO)  nell'ambito  delle  sperimentazioni  cliniche dei medicinali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2008;
  Visto  l'art. 7, comma 5, del summenzionato decreto ministeriale 31
marzo   2008,   che  prevede  che  le  CRO  devono  notificare  prima
dell'entrata in vigore del medesimo decreto, il possesso dei predetti
requisiti  tramite  autocertificazione redatta conformemente a quanto
previsto  da apposita Determinazione del Direttore Generale dell'AIFA
e  da  trasmettere  all'Ispettorato GCP e all'Ufficio Sperimentazioni
Cliniche dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
  Visto  l'art. 7, comma 6, del summenzionato decreto ministeriale 31
marzo  2008,  che  prevede  che  nel caso di attivazione di nuove CRO
successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto, la notifica di
cui al comma 5 deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle
attivita';
  Visto  l'art. 7, comma 4, del summenzionato decreto ministeriale 31
marzo  2008, che prevede che i singoli professionisti o operatori che
svolgano,  nell'ambito delle proprie attivita' libero professionali o
di  consulenza  e  a  seguito  di  contratto  con  il promotore delle
sperimentazioni  o  con  una CRO, singole funzioni di cui al presente
decreto, debbono possedere gli stessi requisiti previsti dal medesimo
decreto  per  l'espletamento  di  tali  funzioni,  e  debbono operare
nell'ambito del sistema di qualita' di tali strutture;
  Visto l'art. 8, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 31 marzo
2008,  che  prevede  che  le CRO con sede al di fuori dell'Italia che
intendono  svolgere  attivita'  nel  territorio italiano devono avere
legale rappresentanza in uno degli Stati Membri dell'Unione europea e
devono  possedere  requisiti  almeno  equivalenti  a quelli di cui al
medesimo decreto;
  Considerato  necessario, in attuazione della disposizione normativa
dei  summenzionati  articoli  del decreto ministeriale 31 marzo 2008,
provvedere     alla     definizione     dei     moduli     ai    fini
dell'autocertificazione  dei requisiti minimi delle organizzazioni di
ricerca  a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche
dei  medicinali,  da  pubblicare  sul sito internet dell'AIFA e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
                             Determina:

                               Art. 1.

  1.  L'autocertificazione  dei  requisiti  delle  organizzazioni  di
ricerca a contratto (CRO), con sede legale in Italia, di cui all'art.
7,  commi 5 e 6, del decreto ministeriale 31 marzo 2008 richiamato in
premessa,  deve  essere  redatta  conformemente  all'allegato  1 alla
presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante.
  2.  L'autocertificazione  dei  requisiti  delle  organizzazioni  di
ricerca a contratto (CRO) con sede al di fuori dell'Italia e comunque
con  legale  rappresentanza  in  uno  degli  Stati Membri dell'Unione
europea  e  che intendono svolgere attivita' nel territorio italiano,
di  cui all'art.  8 del decreto ministeriale 31 marzo 2008 richiamato
in  premessa,  deve  essere redatta conformemente all'allegato 2 alla
presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante.
  3.  Le  autocertificazioni  di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono
essere   trasmesse   per   via   telematica   all'indirizzo  internet
specificato  negli  allegati  alla presente Determinazione e comunque
sempre  per posta ordinaria all'Ispettorato GCP dell'Agenzia italiana
del farmaco all'indirizzo parimenti riportato nei medesimi allegati.
  4.  La  presente  Determinazione viene pubblicata sul sito Internet
dell'AIFA  (www.agenziafarmaco.it)  e  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 2008
                                          Il direttore generale: Rasi