IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  agosto  2008, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 197 del 23 agosto 2008, con il quale e' stato
approvato   il   nuovo   disciplinare   di   produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara»;
  Vista l'istanza presentata dalla regione Veneto, con nota n. 630823
del  27  novembre  2008, con la quale e' stata richiesta la rettifica
dell'art.  8  del  sopra  citato  disciplinare, al fine di consentire
l'immissione   al   consumo  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata   «Gambellara»   senza   specificazioni   aggiuntive,  in
contenitori in acciaio inox della capacita' di litri 25 e 30;
  Visto  il parere favorevole espresso nella riunione del 16 dicembre
2008  dal  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, in merito all'accoglimento della suddetta istanza;
  Ritenuto  pertanto  necessario procedere alla rettifica dell'art. 8
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «Gambellara»,  annesso  al decreto ministeriale 1 agosto
2008,  in  conformita'  al parere espresso ed alla proposta formulata
dal citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  testo  dell'art.  8  del  disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Gambellara», annesso al decreto
ministeriale 1 agosto 2008, richiamato in premessa, e' sostituito per
intero dal seguente testo:
  «I     vini     delle    tipologie    “Gambellara”    e
“Gambellara” classico devono essere immessi al consumo in
contenitori di vetro di capacita' massima di litri 5 chiusi con tappo
raso  bocca,  e  con  abbigliamento consono ai caratteri di pregio di
tali produzioni.
  Tuttavia, per i vini della sola tipologia “Gambellara”,
e'  consentita  l'immissione  al  consumo  in contenitori di vetro di
capacita'  massima  di  litri 1,5 chiusi con tappo a vite, nonche' in
fusti in acciaio inox della capacita' di litri 25 e 30.
  Il  vino  a  doc  “Gambellara”  Classico Vin Santo deve
essere  immesso  al  consumo  in  contenitori  di  vetro di capacita'
massima di litri 1,5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento
consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
  Inoltre,  a  richiesta  delle  ditte interessate o del Consorzio di
tutela  puo'  essere  consentito, a scopo promozionale, con specifica
autorizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali,  l'utilizzo  di  contenitori  tradizionali di capacita' di
litri 3, 6, 9, 12 e 18.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 2008
                                          Il Capo Dipartimento: Nezzo