IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  21  dicembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2006, con il
quale   l'organismo   «IS.ME.CERT.   -   Istituto   Mediterraneo   di
certificazione  agroalimentare»  e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Caciocavallo
Silano»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 1 gennaio 2006;
  Considerato  che  il Consorzio Tutela formaggio Caciocavallo Silano
pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare
l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo
alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Caciocavallo  Silano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  21 dicembre 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale,    di    rinnovo
dell'autorizzazione    all'organismo    «IS.ME.CERT.    -    Istituto
Mediterraneo  di  certificazione agroalimentare» oppure all'eventuale
nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:


                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto
Mediterraneo   di  certificazione  agroalimentare»,  con  decreto  21
dicembre 2005  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di
origine protetta «Caciocavallo Silano», registrata con il regolamento
(CE)  n. 1263 del 1 luglio 1996, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.