Il  Consiglio  regionale -  Assemblea Legislativa della Liguria ha
approvato;
   Il presidente della giunta regionale

                promulga la seguente legge regionale:


                               Art. 1.


                            Indebitamento


   1.  Il  livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge
di  bilancio,  ai  sensi  dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), e' fissato
per l'anno 2009 in 150 milioni di euro.