Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato; Il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Indebitamento 1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), e' fissato per l'anno 2009 in 150 milioni di euro.