IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Varese

  Visto   l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  aprile  1994,  n.  342,  che  attribuisce agli uffici
provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione, oggi direzioni
provinciali  del  lavoro,  le  funzioni  amministrative in materia di
determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio
in   precedenza  esercitate  dalle  commissioni  provinciali  di  cui
all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
  Considerata  la  necessita'  di aggiornare le tariffe minime per le
operazioni  di  facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in
organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese;
  Consultate  le  parti  imprenditoriali  e  sindacali,  maggiormente
rappresentative  sul  territorio, cosi' come indicato nella circolare
ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  procedere all'adeguamento delle tariffe minime
per  le  operazioni  di facchinaggio di cui al precedente decreto del
direttore  provinciale  del  lavoro  di Varese adottato il 4 dicembre
2006, secondo le variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  Rilevato  che la variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT
dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del mese
di  settembre  2008  rispetto  al medesimo indice nazionale ISTAT del
mese di settembre 2006 risulta pari al 5,3%;
                              Decreta:

ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  18  aprile  1994,  n.  342,  le  tariffe  minime  per  le
operazioni  di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese,
vengono  incrementate per il bienno 2009-2010 del 5,3% con decorrenza
dalla data del 1 gennaio 2009, risultando cosi' determinate:

                               Art. 1.


                       Prestazioni in economia


  Le  tariffe  in  economia,  come  ad  esempio:  frutta  e  verdura,
materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a
veicolo,  carico  e  scarico  bilici e containers, vengono compensate
fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di euro 16,72.