Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, commi 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratterini corsivi.
   Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

          Misure per incentivare il conferimento di rifiuti
    ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio
  ((  1.  Fino  al termine dello stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19
del   decreto-legge   23   maggio   2008,   n.  90,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008, n. 123, )) al fine di
incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e
il   trasporto  occasionale  o  saltuario  di  singole  tipologie  di
imballaggi  usati  e  rifiuti di imballaggio, nella misura massima di
100  chilogrammi  al giorno, per il relativo conferimento presso aree
di  raccolta  attrezzate,  gestite  da  soggetti  pubblici  o privati
all'uopo  autorizzati.  Per  tale attivita' al soggetto conferente il
materiale  spetta  un  indennizzo  forfetario, a carico del Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo
stesso  CONAI  ai  gestori  del  servizio  di  gestione integrata dei
rifiuti,   ai   sensi   del  vigente  accordo  quadro  stipulato  con
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
  2.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
ed  in  via  sperimentale,  chi  provvede al conferimento dei rifiuti
ingombranti  a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il
servizio  di  raccolta  a  domicilio  e' esentato dal pagamento degli
oneri   di   trasporto  e  di  smaltimento.  Tali  oneri,  fino  alla
concorrenza  massima  di  due  milioni  di  euro  sono  certificati e
liquidati    dall'amministrazione    comunale    ((a   valere   sulle
disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita
ai sensi dell'articolo 17 )) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
  3.  Con  una  o  piu'  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del  mare,  ai  sensi  dell'articolo  5 della legge 24
febbraio  1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate
le   modalita'  attuative  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  17  e 19 del
          decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie
          per  fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
          dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni
          di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 luglio 2008, n. 123:
             «Art.  17  (Copertura  finanziaria  investimenti).  - 1.
          Nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti
          Campania,  con  una  dotazione  pari  a 150 milioni di euro
          nell'anno   2008,  che  costituisce  limite  di  spesa  per
          l'attuazione  degli  interventi di cui al presente decreto,
          ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma
          12,  e  16.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui  al periodo
          precedente  e'  assegnata alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  ed  e'  trasferita,  nell'anno  2008, su apposita
          contabilita'  speciale per l'attuazione degli interventi di
          cui   al  precedente  periodo.  Una  quota  della  medesima
          dotazione,  pari  al  10 per cento, e' destinata a spese di
          parte corrente.
             2.  Alla  copertura  degli  oneri  di  cui al comma 1 si
          provvede   mediante   riduzione   del  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate  di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  per un importo di 450 milioni di euro, per
          l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
          finanza pubblica.
             2-bis. All'attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera b),
          si  provvede  a  valere sulle risorse di parte corrente del
          Fondo  per  la  protezione  civile,  come determinato dalla
          tabella  C  allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
             3.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             3-bis.   Il   Sottosegretario   di   Stato  provvede  al
          monitoraggio  degli  impegni  finanziari  assunti, a valere
          sulla   contabilita'   speciale  di  cui  al  comma  1,  in
          attuazione  delle  disposizioni di cui al presente decreto,
          informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche
          ai  fini  dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
          all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,   e   successive   modificazioni.   Per   il   periodo
          strettamente    necessario    all'adozione   dei   predetti
          provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
          rispetto  alla  dotazione  del  Fondo  di cui al comma 1 si
          provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui
          alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
             3-ter.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del mare, sentita la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni, sono
          definiti  criteri,  tempi e modalita' per l'acquisizione al
          bilancio   dello   Stato,   attraverso   la  riduzione  dei
          trasferimenti,   di   somme   corrispondenti  alle  entrate
          previste  dalla riscossione della tassa o della tariffa per
          lo   smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  dei  comuni
          riconosciuti,   sulla  base  dei  criteri  determinati  dal
          decreto   medesimo,  inadempienti  agli  obblighi  relativi
          all'attivita'   di  raccolta  e  smaltimento  dei  suddetti
          rifiuti.  La  disposizione  di  cui  al  presente  comma si
          applica  anche in relazione alle somme gia' destinate dallo
          Stato  alle  regioni  interessate dalla dichiarazione dello
          stato  di  emergenza  nel  settore  dello  smaltimento  dei
          rifiuti  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
          n.  225.  Relativamente  alla  quota della tariffa riferita
          alla  contribuzione  statale,  il  decreto  determina,  con
          riferimento   agli   enti  che  rientrino  in  entrambe  le
          fattispecie  di  cui  al  primo  e  al  secondo periodo del
          presente  comma,  l'importo  delle  somme  da  acquisire al
          bilancio  dello  Stato,  in misura tale da non pregiudicare
          l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.».
             «Art.  19  (Cessazione  dello  stato  di emergenza nella
          regione  Campania).  -  1. Lo stato di emergenza dichiarato
          nella regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della legge 24
          febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge 24
          febbraio  1992,  n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
          della protezione civile):
             «Art.  5.  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
             2.   Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
             3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
          il  coordinamento  della  protezione  civile,  puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
             4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
          il  coordinamento della protezione civile, per l'attuazione
          degli  interventi  di  cui  ai  commi  2  e  3 del presente
          articolo,   puo'   avvalersi  di  commissari  delegati.  Il
          relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto
          della  delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo
          esercizio.
             5.  Le  ordinanze  emanate  in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
             6.  Le  ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».