IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  che  prevede  che  gli  studi  di  settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  10  della  legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni,  che  individua  le  modalita'  di utilizzazione degli
studi  di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause di
esclusione dall'applicazione degli stessi;
  Visto  l'art.  10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal  comma  13  dell'art.  1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  e  successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti  del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002,
del 14 luglio 2004 e 27 gennaio 2007;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27
marzo   2007,   concernente   l'approvazione   dei   modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore nel settore delle attivita' professionali;
  Visto  il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16
novembre  2007,  che ha approvato la tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 11
febbraio  2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi di
annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di
settore;
  Visto  il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14
febbraio  2008, concernente l'approvazione del programma di revisione
degli  studi  di  settore applicabili a partire dal periodo d'imposta
2008;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  del  29 novembre 2008, n. 185
recante   misure   urgenti   per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione  e  impresa  e  per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
11 dicembre 2008;
Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore

  1.  Sono  approvate,  in  base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge 29
ottobre  1993,  n. 427, le evoluzione degli studi di settore relativi
alle seguenti attivita' professionali:
    a)  Studio di settore TK29U (che sostituisce lo studio di settore
SK29U) - Attivita' di studio geologico e di prospezione geognostica e
mineraria, codice attivita' 71.12.50; Ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo della geologia, codice attivita' 72.19.01;
    b)  Studio di settore UK01U (che sostituisce lo studio di settore
TK01U) - Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 69.10.20;
    c)  Studio di settore UK08U (che sostituisce lo studio di settore
TK08U)  -  Altre  attivita' dei disegnatori grafici, codice attivita'
74.10.29;   Attivita'   dei  disegnatori  tecnici,  codice  attivita'
74.10.30;
    d)  Studio di settore UK16U (che sostituisce lo studio di settore
TK16U) - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per
conto terzi, codice attivita' 68.32.00; Servizi integrati di gestione
agli edifici, codice attivita' 81.10.00;
    e)  Studio di settore UK20U (che sostituisce lo studio di settore
TK20U) - Attivita' svolta da psicologi, codice attivita' 86.90.30;
    f)  Studio di settore UK56U (che sostituisce lo studio di settore
TK56U) - Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 86.90.12.
  2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
    1, per lo studio di settore TK29U;
    2, per lo studio di settore UK01U;
    3, per lo studio di settore UK08U;
    4, per lo studio di settore UK16U;
    5, per lo studio di settore UK20U;
    6, per lo studio di settore UK56U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche,  ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 dell'8
maggio  1998,  valori  di coerenza risultanti da specifici indicatori
definiti  da  ciascuno  studio,  rispetto a comportamenti considerati
normali per il relativo settore economico.
  4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti
e  professioni  ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in
maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando
il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di  esercizio di piË attivita'
professionali,  ovvero  di  piË  attivita'  d'impresa,  per attivita'
prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la
maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  approvati  con  il presente decreto si
applicano,  ai  fini  dell'accertamento,  a  decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008. Ai sensi dell'art. 8
del  decreto-legge  del  29  novembre  2008, n. 185 gli studi saranno
integrati  per  tener  conto  dello  stato  di  crisi economica e dei
mercati.