IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In   data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco
Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti,
vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe
Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma 1, lett. d), del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26, comma 1, del Codice, i
soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i
dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove
necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati,
nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
  Visto   l'art.   76  del  Codice,  secondo  cui  gli  esercenti  le
professioni  sanitarie  e  gli  organismi  sanitari  pubblici,  anche
nell'ambito  di un'attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo  85  del  medesimo  Codice,  possono  trattare  i  dati
personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  anche senza il
consenso  dell'interessato,  previa autorizzazione del Garante, se il
trattamento  riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire
una  finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica di un
terzo o della collettivita';
  Considerato  che  il  trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
  Considerato  che  le  autorizzazioni  di carattere generale sin ora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
  Ritenuto  opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di quelle in scadenza il 30 giugno 2008, armonizzando le prescrizioni
gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
  Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano
provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5,
del  Codice  e,  in  particolare, efficaci per il periodo di diciotto
mesi;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito dall'art. 1 del Codice, principi valutati anche sulla base
  delle  raccomandazioni  adottate  in  materia  di dati sanitari dal
Consiglio
  d'Europa  ed  in  particolare dalla Raccomandazione N. R (97) 5, in
base  alla  quale  i dati sanitari devono essere trattati, di regola,
solo  nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di
segretezza e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;
  Considerato  che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare
lo  stato di salute e la vita sessuale e' effettuato per finalita' di
prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per
ricerche   scientifiche   o   per  la  fornitura  all'interessato  di
prestazioni, beni o servizi;
  Visto l'art. 167 del Codice;
  Visto  l'art.  11,  comma  2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
  Visti  gli  articoli  31  e  seguenti  del Codice e il disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei
dati personali recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
  Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

                              Autorizza
   a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei
a  rivelare  lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano
indispensabili  per  tutelare  l'incolumita' fisica o la salute di un
terzo  o  della  collettivita',  e il consenso non sia prestato o non
possa essere prestato per effettiva irreperibilita';
   b) gli  organismi  e  le  case di cura private, nonche' ogni altro
soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
   c) gli   organismi   sanitari  pubblici,  istituiti  anche  presso
universita',  ivi  compresi  i  soggetti  pubblici allorche' agiscano
nella  qualita'  di  autorita'  sanitarie, a trattare i dati idonei a
rivelare  lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le
seguenti condizioni:

  1)  il  trattamento  sia  finalizzato  alla tutela dell'incolumita'
fisica e della salute di un terzo o della collettivita';

  2) manchi il consenso (articolo 76, comma 1, lett. b), del Codice),
in  quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva
irreperibilita';

  3)  non si tratti di attivita' amministrative correlate a quelle di
prevenzione,  diagnosi,  cura e riabilitazione ai sensi dell'art. 85,
commi 1 e 2, del Codice;
   d) anche  soggetti  diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e
c)  a  trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale,  qualora  il trattamento sia necessario per la salvaguardia
della  vita  o  dell'incolumita'  fisica  di un terzo. Se la medesima
finalita'  riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il
proprio  consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire
o per incapacita' d'intendere o di volere, il consenso e' manifestato
da  chi  esercita  legalmente  la  potesta',  ovvero  da  un prossimo
congiunto,  da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
  Per  l'informativa  e, ove previsto, il consenso si osservano anche
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 13, 23, 26 e da 75 a 82 del
Codice.

  1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  1.1. L'autorizzazione e' rilasciata:
   a) ai  medici-chirurghi,  ai  farmacisti,  agli  odontoiatri, agli
psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in
albi o in elenchi;
   b) al   personale   sanitario  infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione   che   esercita   l'attivita'  in  regime  di  libera
professione;
   c) alle  istituzioni  e  agli  organismi  sanitari  privati, anche
quando non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale.
  In  tali  casi, l'autorizzazione e' rilasciata anche per consentire
ai  destinatari  di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici
obblighi  o  di  eseguire  specifici compiti previsti da leggi, dalla
normativa  comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di
igiene   e   di  sanita'  pubblica,  di  prevenzione  delle  malattie
professionali  e  degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i
trapianti  di  organi  e  tessuti,  di  riabilitazione degli stati di
invalidita'  e  di  inabilita' fisica e psichica, di profilassi delle
malattie  infettive  e  diffusive, di tutela della salute mentale, di
assistenza  farmaceutica,  di  medicina  scolastica  e  di assistenza
sanitaria  alle  attivita' sportive o di accertamento, in conformita'
alla  legge,  degli  illeciti  previsti dall'ordinamento sportivo. Il
trattamento   puo'  riguardare  anche  la  compilazione  di  cartelle
cliniche,  di  certificati  e  di  altri documenti di tipo sanitario,
ovvero  di  altri  documenti relativi alla gestione amministrativa la
cui utilizzazione sia necessaria per i fini appena indicati.
  Qualora  il  perseguimento  di tali fini richieda l'espletamento di
compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari
della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli
incaricati  del  trattamento  preposti  a  tali  compiti osservino le
stesse  regole  di  segretezza  alle quali sono sottoposti i medesimi
destinatari  della  presente  autorizzazione,  nel rispetto di quanto
previsto anche dall'art. 83, comma 1, del Codice.
  1.2.   L'autorizzazione   e'   rilasciata,  altresi',  ai  seguenti
soggetti:
   a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni
e  agli  altri  organismi  privati, per scopi di ricerca scientifica,
anche    statistica,    finalizzata    alla   tutela   della   salute
dell'interessato,  di  terzi  o  della collettivita' in campo medico,
biomedico  o  epidemiologico,  allorche'  si  debba intraprendere uno
studio  delle  relazioni  tra  i fattori di rischio e la salute umana
anche  con  riguardo  a  studi  condotti su persone nell'ambito della
sperimentazione clinica di farmaci, o indagini su interventi sanitari
di    tipo    diagnostico,    terapeutico    o   preventivo,   ovvero
sull'utilizzazione  di strutture socio-sanitarie, e la disponibilita'
di  dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla
ricerca  di  raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire
il consenso (in conformita' a quanto previsto dagli articoli 106, 107
e 110 del Codice), e il trattamento successivo alla raccolta non deve
permettere  di  identificare  gli  interessati  anche indirettamente,
salvo   che   l'abbinamento   al   materiale   di  ricerca  dei  dati
identificativi  dell'interessato  sia temporaneo ed essenziale per il
risultato  della  ricerca,  e sia motivato, altresi', per iscritto. I
risultati  della  ricerca  non possono essere diffusi se non in forma
anonima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 98 del Codice;
   b) alle    organizzazioni   di   volontariato   o   assistenziali,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi   determinati  e  legittimi  previsti,  in  particolare,  nelle
rispettive norme statutarie;
   c) alle  comunita' di recupero e di accoglienza, alle case di cura
e  di  riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per   perseguire   scopi   determinati   e   legittimi  previsti,  in
particolare, nelle rispettive norme statutarie;
   d) agli  enti,  alle  associazioni e alle organizzazioni religiose
riconosciute,  relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per  perseguire  scopi  determinati  e legittimi nei limiti di quanto
stabilito dall'art. 26, comma 4, lett. a), del Codice, fermo restando
quanto previsto per le confessioni religiose dagli articoli 26, comma
3,  lett.  a),  e  181,  comma 6, del Codice e dell'autorizzazione n.
3/2008;
   e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali,
agli  enti,  alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai
dati,  ove  necessario  attinenti  anche  alla  vita sessuale, e alle
operazioni   indispensabili   per   adempiere  agli  obblighi,  anche
precontrattuali,    derivanti    da    un   rapporto   di   fornitura
all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi.
  Se   il  rapporto  intercorre  con  istituti  di  credito,  imprese
assicurative   o   riguarda  valori  mobiliari,  devono  considerarsi
indispensabili  i  soli  dati  ed  operazioni  necessari  per fornire
specifici  prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto
puo'  riguardare  anche  la  fornitura di strumenti di ausilio per la
vista, per l'udito o per la deambulazione;
   f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni
e  agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive,
limitatamente  ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare
l'idoneita'  fisica  alla  partecipazione  ad  attivita'  sportive  o
agonistiche;
   g) alle  persone  fisiche  e  giuridiche  e  ad  altri  organismi,
limitatamente   ai  dati  dei  beneficiari  e  dei  donatori  e  alle
operazioni  indispensabili  per  effettuare  trapianti  di  organi  e
tessuti, nonche' donazioni di sangue.
  1.3.  La presente autorizzazione e' rilasciata, altresi', quando il
trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sia necessario per:
   a) lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7  dicembre  2000,  n.  397, o comunque per far valere o difendere un
diritto  anche  da  parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche' in
sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione
nei  casi  previsti  dalle  leggi,  dalla  normativa comunitaria, dai
regolamenti  o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di
rango  pari  a  quello  dell'interessato,  ovvero  consistente  in un
diritto della personalita' o in altro diritto o liberta' fondamentale
e  inviolabile,  e  i  dati  siano  trattati  esclusivamente per tali
finalita'  e  per  il  periodo  strettamente  necessario  per il loro
perseguimento;
   b) adempiere  o  esigere l'adempimento di specifici obblighi o per
eseguire  specifici  compiti previsti dalla normativa comunitaria, da
leggi,  da  regolamenti o da contratti collettivi per la gestione del
rapporto  di lavoro, nonche' della normativa in materia di previdenza
e  assistenza  o  in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della
popolazione,  nei  limiti  previsti dalla autorizzazione generale del
Garante  n.  1/2008  e  ferme  restando le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111 del Codice.
  1.4. Il trattamento di dati genetici resta autorizzato nei limiti e
alle condizioni individuati nell'autorizzazione del 22 febbraio 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2007.

  2) Categorie di dati oggetto di trattamento.
  Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e  i  programmi  informatici  sono  configurati  riducendo  al minimo
l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo
da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.
  Il   trattamento   puo'  avere  per  oggetto  i  dati  strettamente
pertinenti  ai  sopra  indicati obblighi, compiti o finalita' che non
possano  essere  adempiuti  o  realizzati, caso per caso, mediante il
trattamento  di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e
puo'   comprendere   le  informazioni  relative  a  stati  di  salute
pregressi.
  Devono  essere  considerate  sottoposte  all'ambito di applicazione
della  presente  autorizzazione  anche  le  informazioni  relative ai
nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali
in  conformita'  a  quanto previsto dalla citata raccomandazione N. R
(97) 5 del Consiglio d'Europa.

  3) Modalita' di trattamento.
  Fermi  restando  gli  obblighi  previsti dagli articoli 11 e 14 del
Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e
dall'Allegato   B)  al  medesimo  Codice,  il  trattamento  dei  dati
sensibili  deve  essere effettuato unicamente con operazioni, nonche'
con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
indispensabili  in  rapporto  ai  sopra  indicati obblighi, compiti o
finalita'.
  I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
  La  comunicazione  di  dati all'interessato deve avvenire di regola
direttamente  a  quest'ultimo  o  a  un  suo delegato (fermo restando
quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o
con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti
non  autorizzati,  anche  attraverso  la  previsione  di  distanze di
cortesia.
  Per  le informazioni relative ai nascituri, il consenso e' prestato
dalla   gestante.   Dopo   il   raggiungimento  della  maggiore  eta'
l'informativa   e'   fornita  all'interessato  anche  ai  fini  della
acquisizione  di  una nuova manifestazione del consenso quando questo
e' necessario (art. 82, comma 4, del Codice).

  4) Conservazione dei dati.
  Nel  quadro  del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma
1,  lett.  e)  del  Codice,  i  dati possono essere conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi
o  ai  compiti sopra indicati, ovvero per perseguire le finalita' ivi
menzionate.  A  tal  fine,  anche  mediante controlli periodici, deve
essere  verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza
e indispensabilita' dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento
ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o  non  indispensabili  non  possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale   conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del
documento  che  li  contiene.  Specifica  attenzione  e' prestata per
l'indispensabilita'  dei  dati  riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

  5) Comunicazione e diffusione dei dati.
  Salvo  quanto  previsto per i dati genetici al punto 9 della citata
autorizzazione  del  22  febbraio  2007,  i dati idonei a rivelare lo
stato  di  salute  possono essere comunicati, nei limiti strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalita' di cui al punto
1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di
assistenza  sanitaria  integrativa, le aziende che svolgono attivita'
strettamente  correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla
fornitura  all'interessato  di beni, di prestazioni o di servizi, gli
istituti  di  credito  e  le imprese assicurative, le associazioni od
organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.
  Ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati
idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
  I  dati  idonei  a  rivelare  la  vita  sessuale non possono essere
diffusi,  salvo  il  caso  in  cui  la  diffusione riguardi dati resi
manifestamente  pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato
stesso  non  abbia manifestato successivamente la sua opposizione per
motivi legittimi.

  6) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi
dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non
considerate  nella  presente autorizzazione, relative, ad esempio, al
caso  in  cui  la  raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi
manifestamente  sproporzionato in ragione, in particolare, del numero
di persone interessate.

  7) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o di
regolamento  o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e, in particolare:
   a) dall'art.  5,  comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, come
modificato  dall'art.  178  del  Codice,  secondo  cui la rilevazione
statistica   della  infezione  da  HIV  deve  essere  effettuata  con
modalita' che non consentano l'identificazione della persona;
   b) dall'art.  11  della  legge  22  maggio  1978, n. 194, il quale
dispone  che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio
nei  quali  e' effettuato un intervento di interruzione di gravidanza
devono  inviare  al  medico provinciale competente per territorio una
dichiarazione che non faccia menzione dell'identita' della donna;
   c) dall'art.   734-bis  del  codice  penale,  il  quale  vieta  la
divulgazione  non consensuale delle generalita' o dell'immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
  Restano  altresi'  fermi  gli  obblighi  di  legge  che  vietano la
rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi   deontologici  previsti,  in  particolare,  dal  codice  di
deontologia  medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
  Resta  ferma,  infine,  la  possibilita' di diffondere dati anonimi
anche  aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni
a   contenuto   scientifico   o   finalizzate   all'educazione,  alla
prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

  8) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La  presente  autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio
2008  fino  al  31  dicembre  2009,  salve eventuali modifiche che il
Garante  ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di eventuali
novita' normative rilevanti in materia.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 19 giugno 2008
                       Il presidente: Pizzetti
  Il relatore: Pizzetti
                                   Il segretario generale: Buttarelli