IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In   data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco
Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti,
vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe
Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma 1, lett. d), del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26, comma 1, del Codice, i
soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i
dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove
necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati,
nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
  Visto  il  comma  4,  lett.  c),  del  medesimo  art.  26, il quale
stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anche  senza  consenso,  previa autorizzazione del Garante, quando il
trattamento  medesimo  e'  necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397
o,  comunque  per  far  valere  o  difendere  in  sede giudiziaria un
diritto,  sempre  che  i  dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita'   e   per   il  periodo  strettamente  necessario  al  loro
perseguimento,  e che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato
di  salute  e  la vita sessuale il diritto sia di rango pari a quello
dell'interessato,  ovvero consista in un diritto della personalita' o
in un altro diritto o liberta' fondamentale inviolabile;
  Considerato  che  il  trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
  Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
  Ritenuto  opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di quelle in scadenza il 30 giugno 2008, armonizzando le prescrizioni
gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
  Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano
provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5,
del  Codice  e,  in  particolare, efficaci per il periodo di diciotto
mesi;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito dall'art. 1 del Codice;
  Considerato  che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili
e'  effettuato  da  liberi  professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali   per   l'espletamento   delle   rispettive   attivita'
professionali;
  Visto l'art. 167 del Codice;
  Visto  l'art.  11,  comma  2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
  Visti  gli  articoli  31  e  seguenti  del Codice e il disciplinare
tecnico  di  cui  all'Allegato  B) al medesimo Codice recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
  Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; Autorizza
  i  liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a
trattare  i  dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del
Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
  Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e  i  programmi  informatici  sono  configurati  riducendo  al minimo
l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo
da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.

  1) Ambito di applicazione.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata,  anche senza richiesta, ai liberi
professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio
di un'attivita' professionale in forma individuale o associata, anche
in  conformita' al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, o alle
norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, in tema di attivita' di assistenza e consulenza.
  Sono  equiparati  ai  liberi professionisti i soggetti iscritti nei
corrispondenti  albi  o  elenchi  speciali  istituiti  anche ai sensi
dell'art.  34  del  regio  decreto-legge  27 novembre 1933, n. 1578 e
successive  modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della
professione di avvocato.
  L'autorizzazione  e' rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari
che  collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232
del  Codice  civile,  ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero
professionista,  qualora  tali soggetti siano titolari di un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
  Il  presente  provvedimento  non si applica al trattamento dei dati
sensibili effettuato:
   a) dagli esercenti la professione sanitaria e dagli psicologi, dal
personale  sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione,
ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2008;
   b) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione
di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopra
indicati,  alla  quale  si  riferisce  l'autorizzazione  generale  n.
1/2008;
   c) da  soggetti  privati che svolgono attivita' investigative, dai
giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

  2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati.
  Il  trattamento  puo'  riguardare  i  dati  sensibili  relativi  ai
clienti.
  I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove cio'
sia   strettamente  indispensabile  per  l'esecuzione  di  specifiche
prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati
e legittimi.
  In  ogni  caso,  i dati devono essere strettamente pertinenti e non
eccedenti  rispetto  ad  incarichi  conferiti  che non possano essere
svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa.
  Il  trattamento  dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita  sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata
autorizzazione generale n. 2/2008.

  3) Finalita' del trattamento.
  Il  trattamento  dei  dati sensibili puo' essere effettuato ai soli
fini  dell'espletamento  di un incarico che rientri tra quelli che il
libero  professionista  puo'  eseguire in base al proprio ordinamento
professionale, e in particolare:
   a) per  curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza
ed  assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che
sono  parte  di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi
della  legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di
consulente del lavoro;
   b) ai   fini  dello  svolgimento  da  parte  del  difensore  delle
investigazioni  difensive  di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
anche  a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, o, comunque, per
far  valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede
giudiziaria,  nonche'  in  sede  amministrativa  o nelle procedure di
arbitrato  e  di  conciliazione  nei  casi  previsti  dalla normativa
comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi.
Qualora  i  dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale,  il  diritto da far valere o difendere deve essere di rango
pari  a  quello  dell'interessato,  ovvero  consistente in un diritto
della  personalita'  o  in un altro diritto o liberta' fondamentale e
inviolabile;
   c) per   l'esercizio   del   diritto   di   accesso  ai  documenti
amministrativi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito dalle leggi e dai
regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 60 del Codice
in relazione ai dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale.

  4) Modalita' di trattamento.
  Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente
con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
indispensabili in rapporto all'incarico conferito dal cliente.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  dagli articoli 11 e 14 del
Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e
dall'Allegato B) al medesimo Codice.
  Restano  inoltre  fermi  gli obblighi di informare l'interessato ai
sensi  dell'art.  13, commi 1, 4 e 5, del Codice, anche quando i dati
sono  raccolti  presso  terzi,  e  di  acquisire,  ove necessario, il
consenso scritto.
  Se  i  dati  sono  raccolti  per  l'esercizio di un diritto in sede
giudiziaria  o  per  le  indagini  difensive  (punto 3), lettera b)),
l'informativa  relativa  ai dati raccolti presso terzi, e il consenso
scritto,  sono  necessari solo se i dati sono trattati per un periodo
superiore  a  quello strettamente necessario al perseguimento di tali
finalita', oppure per altre finalita' con esse non incompatibili.
  Le  informative  devono  permettere  all'interessato di comprendere
agevolmente   se   il   titolare   del   trattamento  e'  un  singolo
professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre
un'ipotesi  di  contitolarita'  tra  piu'  liberi professionisti o di
esercizio  della professione in forma societaria ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  Resta  ferma  la  facolta'  del  libero professionista di designare
quali  responsabili  o  incaricati  del  trattamento i sostituti, gli
ausiliari,   i   tirocinanti   e   i   praticanti  presso  il  libero
professionista,  i  quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli
dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
  Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati
del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.

  5) Conservazione dei dati.
  Nel  quadro  del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma
1,  lett. e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati,
per  il  periodo  di  tempo  previsto dalla normativa comunitaria, da
leggi,  o  da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a
quello   strettamente   necessario   per   adempiere  agli  incarichi
conferiti.
  A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  deve  essere
verificata  la  stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita'
dei  dati  rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati,
anche  con  riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa.  I  dati  che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti  o  non  pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati,  salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a norma di
legge,   dell'atto   o  del  documento  che  li  contiene.  Specifica
attenzione  e'  prestata  per l'indispensabilita' dei dati riferiti a
soggetti  diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le
prestazioni e gli adempimenti.
  I  dati  acquisiti  in  occasione  di  precedenti incarichi possono
essere  mantenuti  se  pertinenti,  non  eccedenti  e  indispensabili
rispetto a successivi incarichi.

  6) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati  e  ove  necessario
diffusi,  a  soggetti  pubblici  o  privati,  nei limiti strettamente
pertinenti  all'espletamento  dell'incarico conferito e nel rispetto,
in ogni caso, del segreto professionale.
  I  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  possono essere
comunicati   solo   se   necessario  per  finalita'  di  prevenzione,
accertamento  o  repressione  dei reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
  I  dati  relativi  allo  stato  di  salute e alla vita sessuale non
possono essere diffusi.

  7) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi
dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.

  8) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o di
regolamento  o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e,  in  particolare,  dalle  leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 5 giugno
1990, n. 135, come modificata dall'art. 178 del Codice, nonche' dalle
norme volte a prevenire discriminazioni.
  Restano  fermi,  altresi',  gli  obblighi  di  legge che vietano la
rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi  deontologici  o  di  buona  condotta  relativi alle singole
figure professionali.

  9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La  presente  autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio
2008  fino  al  31  dicembre  2009,  salve eventuali modifiche che il
Garante  ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di eventuali
novita' normative rilevanti in materia.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 19 giugno 2008
                       Il presidente: Pizzetti
  Il relatore: Chiaravalloti
                                   Il segretario generale: Buttarelli