IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In   data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco
Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti,
vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe
Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  1, lett. d) del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26, comma 1, del Codice, i
soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i
dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove
necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati,
nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
  Considerato  che  il  trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
  Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
  Ritenuto  opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di quelle in scadenza il 30 giugno 2008, armonizzando le prescrizioni
gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
  Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano
provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5,
del  Codice,  e,  in particolare, efficaci per il periodo di diciotto
mesi;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la   dignita'  delle  persone,  e  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito dall'art. 1 del Codice;
  Considerato  che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili
e'  effettuato  da  parte  di soggetti operanti in diversi settori di
attivita' economiche di seguito individuate;
  Visto l'art. 167 del Codice;
  Visto  l'art.  11,  comma  2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
  Visti  gli  articoli  31  e  seguenti  del Codice e il disciplinare
tecnico  di  cui  all'Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
  Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; Autorizza
  il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett.
d),  del  Codice,  fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita
sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
  Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e  i  programmi  informatici  sono  configurati  riducendo  al minimo
l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo
da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.

                               Capo I
    ATTIVITA' BANCARIE, CREDITIZIE, ASSICURATIVE, DI GESTIONE DI
        FONDI, DEL SETTORE TURISTICO, DEL TRASPORTO ED ALTRE
                        ATTIVITA' AUTORIZZATE

  1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione:
   a) imprese  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria e
creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in
stato di liquidazione coatta amministrativa;
   b) societa'  ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di
assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;
   c) societa'  ed altri organismi di intermediazione finanziaria, in
particolare  per  la  gestione o l'intermediazione di fondi comuni di
investimento o di valori mobiliari;
   d) societa'  ed  altri  organismi  che emettono carte di credito o
altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
   e) imprese che svolgono autonome attivita' strettamente connesse e
strumentali  a  quelle  indicate nelle precedenti lettere, e relative
alla  rilevazione  dei rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni
massive di documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo
smistamento  della corrispondenza, nonche' alla gestione di esattorie
o tesorerie;
   f) imprese  che  operano nel settore turistico o alberghiero o del
trasporto, agenzie di viaggio e operatori turistici;
   g) operatori economici autorizzati a svolgere la propria attivita'
in  base  ad  autorizzazione  comunque  resa  ai  sensi  delle  norme
contenute nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.u.l.p.s.) o nel
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  2) Finalita' del trattamento.
  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata, anche senza richiesta,
limitatamente  ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere
agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1)
assumono,  nel  proprio  settore  di  attivita',  al  fine di fornire
specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  anche per adempiere o per esigere
l'adempimento  ad  obblighi  previsti,  anche  in  materia  fiscale e
contabile, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti,
o  dai  contratti  collettivi, o prescritti da autorita' od organi di
vigilanza  o  di  controllo  nei  casi  indicati  dalla  legge  o dai
regolamenti.
  Il  trattamento  avente  tali  finalita'  puo'  riguardare anche la
tenuta  di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari
e   di   altri   documenti   necessari   per   espletare  compiti  di
organizzazione  o  di  gestione  amministrativa di imprese, societa',
cooperative o consorzi.

  3)  Interessati  ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.
  Il  trattamento  puo'  riguardare  i  dati  sensibili  attinenti ai
soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in
misura  strettamente  pertinente  a  quanto  specificamente richiesto
dall'interessato  che,  ove  necessario, abbia manifestato il proprio
consenso  scritto  ed  informato.  Nei  medesimi limiti, e' possibile
trattare   dati  relativi  a  terzi,  allorche'  non  sia  altrimenti
possibile  procedere  alla  fornitura al beneficiario dei beni, delle
prestazioni o dei servizi.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.

  4) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I dati sensibili possono essere comunicati, nei limiti strettamente
pertinenti  al  perseguimento  delle  finalita' di cui al punto 2), a
soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza
ed  assistenza  o societa' controllate e collegate ai sensi dell'art.
2359  del  codice  civile,  nonche',  ove  necessario,  ai  familiari
dell'interessato.
  I   titolari   del   trattamento,   anche  ai  fini  dell'eventuale
comunicazione  ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in
accoglimento  di  una  richiesta  dell'interessato  (art. 7, comma 3,
lettera  c), del Codice), devono conservare un elenco dei destinatari
delle   comunicazioni   effettuate,   recante   un'annotazione  delle
specifiche categorie di dati comunicati.
  I dati sensibili non possono essere diffusi.

                               Capo II
                         SONDAGGI E RICERCHE

  1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del
trattamento.
  Imprese,  societa', istituti ed altri organismi o soggetti privati,
ai  soli  fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di
mercato o di altre ricerche campionarie.
  Il  sondaggio  o  la  ricerca  devono  essere  effettuati per scopi
puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.

  2)  Interessati  ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.
  Il  trattamento  puo'  riguardare  i dati attinenti ai soggetti che
abbiano  manifestato  il  proprio  consenso  informato  e che abbiano
risposto  a  questionari  o  ad  interviste effettuate nell'ambito di
sondaggi  di  opinione,  di  ricerche  di mercato o di altre ricerche
campionarie.
  Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.
  I  dati  personali di natura sensibile possono essere trattati solo
se  il  trattamento  di dati anonimi non permette al sondaggio o alla
ricerca di raggiungere i suoi scopi.

  3) Conservazione dei dati.
  Il  trattamento  successivo  alla  raccolta  non deve permettere di
identificare  gli  interessati,  neanche  indirettamente, mediante un
riferimento ad una qualsiasi altra informazione.
  I  dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti
o  resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase
contestuale    alla   registrazione   dei   campioni   raccolti.   La
registrazione  deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in
cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.
  Entro  tale  ambito  temporale,  resta ferma la possibilita' per il
titolare   della   raccolta,   nonche'  per  i  suoi  responsabili  o
incaricati,  di  utilizzare  i  dati  personali al fine di verificare
presso gli interessati la veridicita' o l'esattezza dei campioni.

  4) Comunicazione dei dati.
  I dati sensibili non possono essere ne' comunicati, ne' diffusi.
  I  campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati
o  diffusi  in  forma individuale o aggregata, sempre che non possano
essere  associati,  anche  a  seguito  di trattamento, ad interessati
identificati o identificabili.

                              Capo III
                  ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DI DATI

  1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
  Imprese,  societa', istituti ed altri organismi o soggetti privati,
titolari  autonomi  di  un'attivita'  svolta  nell'interesse di altri
soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni
di   trattamento  eseguite  in  materia  di  lavoro,  ovvero  a  fini
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

  2) Prescrizioni applicabili.
  Il trattamento e' regolato dalle autorizzazioni:
   a) n. 1/2008 concernente il trattamento dei dati sensibili a cura,
in  particolare,  delle  parti  di  un  rapporto di lavoro qualora le
finalita'  perseguite  siano  quelle  indicate  al  punto  3) di tale
autorizzazione;
   b) n.  4/2008  riguardante  il  trattamento  dei dati sensibili ad
opera  dei  liberi  professionisti  e  di  altri soggetti equiparati,
qualora  le finalita' perseguite siano quelle indicate al punto 3) di
tale autorizzazione.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.

                               Capo IV
                ATTIVITA' DI SELEZIONE DEL PERSONALE

  1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del
trattamento.
  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata, anche senza richiesta,
alle  agenzie per il lavoro e agli altri soggetti che, in conformita'
alla   legge,   svolgono,   nell'interesse  di  terzi,  attivita'  di
intermediazione,  ricerca  e  selezione del personale o supporto alla
ricollocazione professionale.

  2)  Interessati  ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.
  Il trattamento puo' riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione
di  un  rapporto  di  lavoro  o  di  collaborazione,  solo se la loro
raccolta  e'  giustificata  da  scopi  determinati  e legittimi ed e'
strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.
  Il  trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute dei
familiari  o  dei  conviventi  dei  candidati  e'  consentito  con il
consenso  scritto  degli  interessati  e  qualora  sia finalizzato al
riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in
particolare   ai   fini   di   un'assunzione   obbligatoria   o   del
riconoscimento di un titolo derivante da invalidita' o infermita', da
eventi bellici o da ragioni di servizio.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
  Il  trattamento  deve  riguardare le sole informazioni strettamente
pertinenti  a  tale  finalita', sia in caso di risposta a questionari
inviati  anche  per  via  telematica, sia nel caso in cui i candidati
forniscano  dati  di  propria  iniziativa,  in particolare attraverso
l'invio di curricula.
  Non e' consentito il trattamento dei dati:
   a) idonei  a  rivelare  le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
l'origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;
   b) inerenti  a  fatti  non  rilevanti  ai  fini  della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
  c)	in  violazione  delle  norme  in  materia di pari opportunita' o
volte a prevenire discriminazioni.

  3) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed
etnica  possono  essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti
al  perseguimento delle finalita' di cui ai punti 1) e 2), a soggetti
pubblici   o   privati  che  siano  specificamente  menzionati  nella
dichiarazione di consenso dell'interessato.
  I dati sensibili non possono essere diffusi.

  4)  Norme  finali.  Restano  fermi  gli ulteriori obblighi previsti
dalla legge e dai regolamenti.

                               Capo V
                   MEDIAZIONE A FINI MATRIMONIALI

  1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
  La   presente  autorizzazione  e'  rilasciata  alle  imprese,  alle
societa', agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che
esercitano,  anche  attraverso  agenzie  autorizzate, un'attivita' di
mediazione  a  fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di
convivenza.

  2) Finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  ai  soli fini dell'esecuzione dei
singoli   incarichi   conferiti   in  conformita'  alle  leggi  e  ai
regolamenti.

  3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati sensibili attinenti alle
persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.
  Non  e' consentito il trattamento di dati relativo a persone minori
di  eta'  in  base  all'ordinamento  del  Paese  di  appartenenza  o,
comunque, in base alla legge italiana.

  4) Categorie di dati oggetto di trattamento.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati e le sole operazioni che
risultino  indispensabili  in relazione allo specifico profilo o alla
personalita'  descritto  o  richiesto  dalle  persone  interessate al
matrimonio o alla convivenza.
  I   dati   devono   essere   forniti   personalmente  dai  medesimi
interessati.
  L'informativa   preliminare  al  consenso  scritto  deve  porre  in
particolare  evidenza  le  categorie  di dati trattati e le modalita'
della loro comunicazione a terzi.

  5) Comunicazione dei dati.
  I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti
all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.
  I   titolari   del   trattamento,   anche  ai  fini  dell'eventuale
comunicazione  ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in
accoglimento  di  una  richiesta  dell'interessato  (art. 7, comma 3,
lettera  c), del Codice), devono conservare un elenco dei destinatari
delle   comunicazioni   effettuate,   recante   un'annotazione  delle
specifiche categorie di dati comunicati.
  L'eventuale  diffusione  anche  per  via  telematica di taluni dati
sensibili  deve  essere  oggetto di apposita autorizzazione di questa
Autorita'.

  6) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  ulteriori  obblighi previsti dalla legge e dai
regolamenti,  in  particolare  nell'ambito della legge penale e della
disciplina  di  pubblica  sicurezza, nonche' in materia di tutela dei
minori.

                               Capo VI
              PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

  Per  quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:

  1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute.
  Il  trattamento  dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve
essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2008.
  Il trattamento di dati genetici resta autorizzato nei limiti e alle
condizioni  individuati  nell'autorizzazione  del  22  febbraio 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2007.

  2) Modalita' di trattamento.
  Fermi  restando  gli  obblighi  previsti dagli articoli 11 e 14 del
Codice, dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al
Codice,  il  trattamento  dei  dati  sensibili deve essere effettuato
unicamente  con  operazioni,  nonche' con logiche e mediante forme di
organizzazione  dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle
finalita' indicate nei capi che precedono.
  La  comunicazione  di  dati all'interessato deve avvenire di regola
direttamente  a  quest'ultimo  o  a  un  suo delegato (fermo restando
quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o
con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti
non  autorizzati,  anche  attraverso  la  previsione  di  distanze di
cortesia.
  Resta  inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi
dell'art.  13,  commi  1,  4 e 5 del Codice, anche quando i dati sono
raccolti presso terzi.

  3) Conservazione dei dati.
  Nel  quadro  del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma
1,  lett.  e)  del Codice, i dati sensibili possono essere conservati
per  un  periodo  non superiore a quello necessario per perseguire le
finalita',  ovvero  per  adempiere  agli  obblighi  o  agli incarichi
menzionati  nei precedenti capi. A tal fine, anche mediante controlli
periodici,   deve   essere   verificata   costantemente   la  stretta
pertinenza,  non  eccedenza  e indispensabilita' dei dati rispetto al
rapporto,  alla  prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessati,  anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria  iniziativa.  I  dati  che,  anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere  utilizzati,  salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li contiene. Specifica
attenzione  e'  prestata  per l'indispensabilita' dei dati riferiti a
soggetti  diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le
prestazioni e gli adempimenti.
  Restano  fermi  i  diversi  termini di conservazione previsti dalle
leggi o dai regolamenti.
  Resta  altresi'  fermo  quanto  previsto  nel capo II in materia di
sondaggi e di ricerche.

  4) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi
dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.

  5) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o di
regolamento e dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o
limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e, in particolare:
   a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
   b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135;
   c) dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  Restano  altresi'  fermi  gli  obblighi  di  legge  che  vietano la
rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi  deontologici,  previsti  anche dai codici deontologici e di
buona condotta adottati in attuazione dell'art. 12 del Codice.
  Resta  ferma,  infine,  la  possibilita' di diffondere dati anonimi
anche
  aggregati.

  6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La  presente  autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio
2008  fino  al  31  dicembre  2009,  salve eventuali modifiche che il
Garante  ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di eventuali
novita' normative rilevanti in materia.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 19 giugno 2008
                       Il presidente: Pizzetti
  Il relatore: Fortunato
                                   Il segretario generale: Buttarelli