IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In   data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco
Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti,
vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe
Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma 1, lett. d), del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26, comma 1, del Codice, i
soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i
dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove
necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati,
nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
  Visto  il  comma  4,  lett.  c),  del  medesimo  art.  26, il quale
stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anche  senza  consenso,  previa autorizzazione del Garante, quando il
trattamento  medesimo  e'  necessario per svolgere una investigazione
difensiva  ai  sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che
i  dati  siano  trattati  esclusivamente  per tali finalita' e per il
periodo  strettamente necessario al loro perseguimento, e che, quando
i  dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
dell'interessato   il   diritto   sia   di   rango   pari   a  quello
dell'interessato,  ovvero consista in un diritto della personalita' o
in un altro diritto o liberta' fondamentale inviolabile;
  Considerato  che  il  trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
  Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
  Ritenuto  opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di quelle in scadenza il 30 giugno 2008, armonizzando le prescrizioni
gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
  Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano
provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5,
del  Codice,  e,  in particolare, efficaci per il periodo di diciotto
mesi;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito dall'art. 1 del Codice;
  Considerato  che  il  Garante  ha  rilasciato  un'autorizzazione di
ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute
e  la  vita  sessuale (n. 2/2008), anche in riferimento alle predette
finalita' di ordine giudiziario;
  Considerato  che  numerosi  trattamenti  aventi tali finalita' sono
effettuati  con l'ausilio di investigatori privati, e che e' pertanto
opportuno  integrare  anche  le  prescrizioni  dell'autorizzazione n.
2/2008  mediante  un  ulteriore  provvedimento di ordine generale che
tenga  conto  dello  specifico  contesto dell'investigazione privata,
anche  al  fine  di  armonizzare  le  prescrizioni  da impartire alla
categoria;
  Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti
dal  Garante  all'atto  della  sottoscrizione  del  citato  codice di
deontologia  e  di  buona  condotta in via di emanazione (art. 12 del
Codice);
  Visto l'art. 167 del Codice;
  Visto  l'art.  11,  comma  2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
  Visti  gli  articoli  31  e  seguenti  del Codice e il disciplinare
tecnico  di  cui  all'Allegato  B) al medesimo Codice recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
  Visti  gli  articoli  42  e  seguenti  del  Codice  in  materia  di
trasferimento di dati personali all'estero;
  Visto l'art. 41 del Codice;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

                              Autorizza
  gli  investigatori  privati  a  trattare  i  dati  sensibili di cui
all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di
seguito indicate.
  Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e  i  programmi  informatici  sono  configurati  riducendo  al minimo
l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo
da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.

  1) Ambito di applicazione.
  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata, anche senza richiesta,
alle  persone  fisiche  e  giuridiche, agli istituti, agli enti, alle
associazioni   e   agli  organismi  che  esercitano  un'attivita'  di
investigazione  privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134
del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
e integrazioni).

  2) Finalita' del trattamento.
  Il trattamento puo' essere effettuato unicamente per l'espletamento
dell'incarico  ricevuto  dai  soggetti  di  cui  al  punto  1)  e  in
particolare:
   a) per  permettere  a chi conferisce uno specifico incarico di far
valere  o  difendere  in  sede  giudiziaria  un proprio diritto, che,
quando  i  dati  siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale  dell'interessato,  deve  essere  di rango pari a quello del
soggetto  al  quale  si  riferiscono i dati, ovvero consistente in un
diritto   della  personalita'  o  in  un  altro  diritto  o  liberta'
fondamentale ed inviolabile;
   b) su  incarico  di un difensore in riferimento ad un procedimento
penale,  per  ricercare  e individuare elementi a favore del relativo
assistito  da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla
prova  (art.  190  del  codice di procedura penale e legge 7 dicembre
2000, n. 397).
  Restano  ferme  le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini
dello   svolgimento   delle   investigazioni   in   relazione  ad  un
procedimento   penale  o  per  l'esercizio  di  un  diritto  in  sede
giudiziaria, in particolare:
   a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2008);
   b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale (autorizzazione n. 2/2008);
   c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(autorizzazione n. 3/2008);
   d) da  parte  dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali,  ivi  inclusi  i  difensori  e i relativi sostituti ed
ausiliari (autorizzazione n. 4/2008);
   e) relativamente  ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione
n. 7/2008).

  3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il  trattamento puo' riguardare i dati sensibili di cui all'art. 4,
comma   1,  lett.  d)  del  Codice,  qualora  cio'  sia  strettamente
indispensabile  per  eseguire specifici incarichi conferiti per scopi
determinati  e  legittimi nell'ambito delle finalita' di cui al punto
1),  che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
  I  dati  devono  essere  pertinenti  e  non eccedenti rispetto agli
incarichi conferiti.

  4) Modalita' di trattamento.
  Gli  investigatori  privati  non  possono  intraprendere di propria
iniziativa  investigazioni,  ricerche  o  altre  forme di raccolta di
dati.  Tali  attivita'  possono  essere eseguite esclusivamente sulla
base  di  un  apposito  incarico  conferito per iscritto, anche da un
difensore, per le esclusive finalita' di cui al punto 2).
  L'atto  di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto
che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento
penale  al  quale l'investigazione e' collegata, nonche' i principali
elementi  di  fatto  che  giustificano  l'investigazione e il termine
ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
  Fermi  restando  gli  obblighi  previsti dagli articoli 11 e 14 del
Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e
dall'Allegato   B)  al  medesimo  Codice,  il  trattamento  dei  dati
sensibili  deve  essere effettuato unicamente con operazioni, nonche'
con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
indispensabili in rapporto alle finalita' di cui al punto 2).
  L'interessato  o  la  persona  presso la quale sono raccolti i dati
deve  essere  informata  ai sensi dell'art. 13 del Codice, ponendo in
particolare   evidenza   l'identita'   e  la  qualita'  professionale
dell'investigatore,  nonche'  la  natura facoltativa del conferimento
dei dati.
  Nel  caso  in  cui i dati sono raccolti presso terzi, e' necessario
informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13,
commi  1,  4 e 5 e art. 26, comma 4, del Codice), solo se i dati sono
trattati  per  un  periodo superiore a quello strettamente necessario
per  esercitare  il  diritto  in  sede  giudiziaria o per svolgere le
investigazioni  difensive,  oppure  se  i  dati  sono  utilizzati per
ulteriori  finalita'  non  incompatibili  con  quelle precedentemente
perseguite.
  Il  difensore  o  il  soggetto  che  ha conferito l'incarico devono
essere  informati  periodicamente dell'andamento dell'investigazione,
anche  al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova.
  L'investigatore  privato  deve  eseguire  personalmente  l'incarico
ricevuto  e  non  puo'  avvalersi di altri investigatori non indicati
nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.
  Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali
responsabili  o  incaricati  del  trattamento in conformita' a quanto
previsto  dagli  articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato
deve   vigilare   con   cadenza  almeno  settimanale  sulla  puntuale
osservanza  delle  norme  di legge e delle istruzioni impartite. Tali
soggetti  possono  avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti
alla collaborazione ad essi richiesta.
  Per   quanto   non   previsto  nella  presente  autorizzazione,  il
trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale   deve   essere  effettuato  nel  rispetto  delle  ulteriori
prescrizioni  contenute nell'autorizzazione generale n. 2/2008 e, per
cio'  che  riguarda  le  informazioni  relative ai dati genetici, nel
rispetto  dell'autorizzazione  del 22 febbraio 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2007.
  Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 135 del
Codice in via di definizione.

  5) Conservazione dei dati.
  Nel  quadro  del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma
1,  lett.  e),  del Codice i dati sensibili possono essere conservati
per  un  periodo  non  superiore a quello strettamente necessario per
eseguire l'incarico ricevuto.
  A  tal  fine  deve  essere verificata costantemente, anche mediante
controlli   periodici,   la   stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e
indispensabilita'  dei  dati  rispetto  alle  finalita'  perseguite e
all'incarico conferito.
  Una   volta  conclusa  la  specifica  attivita'  investigativa,  il
trattamento  deve  cessare  in  ogni  sua  forma, fatta eccezione per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l'incarico.
  La  mera  pendenza  del  procedimento  al quale l'investigazione e'
collegata,  ovvero  il  passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa
della  formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi,
una  giustificazione  valida  per  la conservazione dei dati da parte
dell'investigatore privato.

  6) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  possono  essere  comunicati  unicamente al soggetto che ha
conferito l'incarico.
  I  dati  non  possono  essere  comunicati ad un altro investigatore
privato,   salvo   che  questi  sia  stato  indicato  nominativamente
nell'atto  di  incarico  e  la  comunicazione  sia  necessaria per lo
svolgimento dei compiti affidati.
  I  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  possono essere
comunicati  alle  autorita'  competenti  solo  se  e'  necessario per
finalita'  di  prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
  I  dati  relativi  allo  stato  di  salute e alla vita sessuale non
possono essere diffusi.

  7) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi
dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.

  8) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi previsti dalla normativa comunitaria,
ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o
limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
   a) dagli  articoli  4 (impianti e apparecchiature per finalita' di
controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del
lavoratore  o  su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine  professionale)  della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
dall'art.  10  (indagini  sulle opinioni del lavoratore e trattamenti
discriminatori) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
   b) dalla   legge   5   giugno   1990,   n.   135,  in  materia  di
sieropositivita' e di infezione da HIV;
   c) dalle norme volte a prevenire discriminazioni;
   d) dall'art.   734-bis  del  codice  penale,  il  quale  vieta  la
divulgazione  non consensuale delle generalita' o dell'immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
  Restano  fermi,  in  particolare,  gli obblighi previsti in tema di
liceita' e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che
permettono  la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero
in  tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della
corrispondenza   e  di  comunicazioni  o  conversazioni  telefoniche,
telematiche o tra soggetti presenti.
  Resta  ferma  la  facolta'  per  le  persone  fisiche  di  trattare
direttamente  dati  per  l'esclusivo  fine della tutela di un proprio
diritto  in  sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni
relative  ad  un  procedimento penale. In tali casi, il Codice non si
applica  anche  se  i  dati  sono  comunicati  occasionalmente ad una
autorita'  giudiziaria  o  a  terzi,  sempre  che  i  dati  non siano
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5,
comma 3, del Codice).

  9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La  presente  autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio
2008  fino  al  31  dicembre  2009,  salve eventuali modifiche che il
Garante  ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di eventuali
novita' normative rilevanti in materia.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 19 giugno 2008
                       Il presidente: Pizzetti
  Il relatore: Fortunato
                                   Il segretario generale: Buttarelli